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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33593/2026

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ostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, che dichiaravaXXXXXXXXXXXXXXX responsabile del concorso nei delitti di estorsionepluriaggravata e di lesioni personali aggravate, condannandolo alla pena di annisei di reclusione ed euro 6.000 di multa.

La Corte territoriale ha rideterminato lapena in termini di maggior favore per l’imputato, condannandolo alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione all’omessa riqualificazione del reato diestorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A tal proposito, si contestala mancata considerazione dei principi, elaborati da questa Corte, relativi aicriteri distintivi tra i due menzionati reati; la Corte territoriale avrebbeassolutizzato il dato della condotta violenta del ricorrente, senza tuttavia valutarela totale estraneità del medesimo rispetto all’accordo tra la coimputata e lapersona offesa.

Né è stata considerata la condizione di alterazione psichicadell’imputato, dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente, al momento deifatti ascritti.Si lamenta, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione 1)all’omesso riconoscimento della lieve entità del fatto estorsivo, (si cita, a talriguardo, la decisione della Corte costituzionale n. 120 del 2023), e 2) all’omessoriconoscimento della fattispecie di lesioni lievissime.

Si duole, infine, dellamancata replica della Corte d’appello circa la dedotta improcedibilità del reato dilesioni per difetto di querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2.

Le censure poste a base dell’unico motivo di ricorso sono aspecifiche, permancato confronto con le ragioni rese dalla Corte distrettuale nella gravatasentenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710-01).L’invocata riqualificazione dell’ascritto reato di estorsione in quello diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone,che il ricorrente torna a reiterare in questa sede, deriva, infatti, dalla mancataconsiderazione della corretta applicazione, da parte dei giudici dell’appello, delconsolidato principio di diritto, secondo cui il discrimine tra i due delitti in parolaè costituito dall'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).Decisiva, in tal senso, è la dimostrazione, fornita dalla sentenza impugnata,della consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità illecita perseguita,evincibile da un compendio probatorio, adeguatamente sottoposto ad analisinella sentenza impugnata.

In particolare, sono state valorizzate, conapprezzamento logico, le dichiarazioni stesse dell’imputato e le modalitàdell’incontro tra i protagonisti della vicenda in esame: l’imputato ‒ ha chiarito laCorte territoriale ‒ 1) accompagnava nel luogo pattuito la correa, che lì avrebbeincontrato la vittima 2) entrava nell’auto, e, con minacce rivolte alla personaoffesa, poi malmenata, pretendeva denaro e carta di credito, di cui siimpossessava.In motivazione, è adeguatamente chiarito come il ricorrente non soltantopartecipasse all’azione criminosa, bensì ne dirigesse, dall’inizio al suo culmineviolento, l’intera dinamica.

Altrettanto motivata è la sussistenza degli altrielementi costitutivi della fattispecie criminosa ascritta, avendo i giudici di meritoadeguatamente dimostrato come l’effettività della condotta estorsiva abbiatrovato il proprio inizio e il proprio apice nella condotta dell’imputato, consistitanell’aver minacciato e colpito la vittima al fine di estorcere denaro e, quindi, diconseguire l’ingiusto profitto (il denaro sottratto e la carta di credito), conconseguente danno per la persona offesa.Rispetto a tale incensurabile ricostruzione, il ricorrente oppone doglianzenon soltanto inconferenti (come quella relative alla ignoranza della legge),ovvero non decisive e articolate in maniera generica (come generico è ilriferimento allo stato di alterazione psichica dell’imputato al momento del fatto),ma anche in reciproca contraddizione: non essendo egli coinvolto nellaprestazione richiesta dalla vittima alla coimputata, non si vede a che titoloinvochi (attraverso la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta in quelladi esercizio arbitrario delle proprie ragioni) la legittimità di un asserito credito perqualcosa ‒la prestazione sessuale della correa ‒ per cui altri, non già l’imputato,si erano impegnati.2.1 Quanto alla lieve entità della fattispecie estorsiva, i giudici di merito, conmotivazione esente dai dedotti rilievi e in coerenza con la giurisprudenza diquesta Corte (v.

Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01),hanno già chiarito come l'evento, in sé considerato, nonché le modalità dellacondotta, allarmanti anche perché violente (come, peraltro, certificatodall’attestazione medica, cui la Corte rinvia: sul punto, cfr. Sez. 5, n. 15254 del28/10/2021, dep. 2022, Imbo', Rv. 282975 – 01), abbiano portato ad escluderela percorribilità dell’invocata derubricazione della condotta ascritta nell’ipotesi diestorsione lieve; in motivazione si è altresì puntualizzato come l’asserita esiguitàdel danno patrimoniale non sia stato un elemento sufficiente a incidere sullavalutazione della gravità dell’intera dinamica dei fatti ascritti all’imputato.2.2 L’invocata derubricazione della condotta lesiva nella fattispecie di lesionilievissime è generica e del tutto formalistica: in disparte il razionale giudizio dellaCorte, che ha valutato in termini di gravità le condotte dell’imputato, per lemodalità violente con cui sono state attuate ‒ciò che basterebbe a disattenderela doglianza in esame ‒, si osserva che il ricorrente non illustra le ragioni per cuidovrebbe ritenersi che una lesione, che ha generato una malattia di durataminore di giorni venti, non possa essere considerato un fatto "più grave" quandoricorra, come nel caso in esame, uno degli elementi circostanziali selezionatinell'art. 585 cod. pen. (v.

Sez. 5, n. 11221 del 30/01/2025, P., Rv. 287993 – 01,in motivazione, par. 2.3, dove si osserva che, «a livello normativo ed alla lucedelle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la valutazione della gravitàdelle lesioni assume carattere unitario, atteso che è stato lo stesso legislatoredella riforma ad aver ricondotto nell'alveo della medesima incriminazione tutti ifatti che comportano una lesione personale a prescindere dalla dimensionetemporale della malattia che ne deriva, purché la stessa non superi i quarantagiorni, e fermo ovviamente il potere affidato al giudice di graduare in concreto larisposta sanzionatoria entro il minimo ed il massimo edittale di pena previstidalla disposizione incriminatrice»).2.3 La censura oggetto del l ’ult ima articolazione del motivo èmanifestamente infondata, dal momento che l’ascritto reato di lesioni personali èstato contestato come aggravato dalla circostanza delle più persone riunite: dalche deriva la procedibilità d’ufficio del delitto, ai sensi dell’art. 582, secondocomma, cod. pen.3.

Per le ragioni illustrate, che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Cortecost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di unasomma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, che dichiaravaXXXXXXXXXXXXXXX responsabile del concorso nei delitti di estorsionepluriaggravata e di lesioni personali aggravate, condannandolo alla pena di annisei di reclusione ed euro 6.000 di multa. La Corte territoriale ha rideterminato lapena in termini di maggior favore per l’imputato, condannandolo alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione all’omessa riqualificazione del reato diestorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tal proposito, si contestala mancata considerazione dei principi, elaborati da questa Corte, relativi aicriteri distintivi tra i due menzionati reati; la Corte territoriale avrebbeassolutizzato il dato della condotta violenta del ricorrente, senza tuttavia valutarela totale estraneità del medesimo rispetto all’accordo tra la coimputata e lapersona offesa. Né è stata considerata la condizione di alterazione psichicadell’imputato, dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente, al momento deifatti ascritti.Si lamenta, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione 1)all’omesso riconoscimento della lieve entità del fatto estorsivo, (si cita, a talriguardo, la decisione della Corte costituzionale n. 120 del 2023), e 2) all’omessoriconoscimento della fattispecie di lesioni lievissime. Si duole, infine, dellamancata replica della Corte d’appello circa la dedotta improcedibilità del reato dilesioni per difetto di querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Le censure poste a base dell’unico motivo di ricorso sono aspecifiche, permancato confronto con le ragioni rese dalla Corte distrettuale nella gravatasentenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710-01).L’invocata riqualificazione dell’ascritto reato di estorsione in quello diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone,che il ricorrente torna a reiterare in questa sede, deriva, infatti, dalla mancataconsiderazione della corretta applicazione, da parte dei giudici dell’appello, delconsolidato principio di diritto, secondo cui il discrimine tra i due delitti in parolaè costituito dall'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).Decisiva, in tal senso, è la dimostrazione, fornita dalla sentenza impugnata,della consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità illecita perseguita,evincibile da un compendio probatorio, adeguatamente sottoposto ad analisinella sentenza impugnata. In particolare, sono state valorizzate, conapprezzamento logico, le dichiarazioni stesse dell’imputato e le modalitàdell’incontro tra i protagonisti della vicenda in esame: l’imputato ‒ ha chiarito laCorte territoriale ‒ 1) accompagnava nel luogo pattuito la correa, che lì avrebbeincontrato la vittima 2) entrava nell’auto, e, con minacce rivolte alla personaoffesa, poi malmenata, pretendeva denaro e carta di credito, di cui siimpossessava.In motivazione, è adeguatamente chiarito come il ricorrente non soltantopartecipasse all’azione criminosa, bensì ne dirigesse, dall’inizio al suo culmineviolento, l’intera dinamica. Altrettanto motivata è la sussistenza degli altrielementi costitutivi della fattispecie criminosa ascritta, avendo i giudici di meritoadeguatamente dimostrato come l’effettività della condotta estorsiva abbiatrovato il proprio inizio e il proprio apice nella condotta dell’imputato, consistitanell’aver minacciato e colpito la vittima al fine di estorcere denaro e, quindi, diconseguire l’ingiusto profitto (il denaro sottratto e la carta di credito), conconseguente danno per la persona offesa.Rispetto a tale incensurabile ricostruzione, il ricorrente oppone doglianzenon soltanto inconferenti (come quella relative alla ignoranza della legge),ovvero non decisive e articolate in maniera generica (come generico è ilriferimento allo stato di alterazione psichica dell’imputato al momento del fatto),ma anche in reciproca contraddizione: non essendo egli coinvolto nellaprestazione richiesta dalla vittima alla coimputata, non si vede a che titoloinvochi (attraverso la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta in quelladi esercizio arbitrario delle proprie ragioni) la legittimità di un asserito credito perqualcosa ‒la prestazione sessuale della correa ‒ per cui altri, non già l’imputato,si erano impegnati.2.1 Quanto alla lieve entità della fattispecie estorsiva, i giudici di merito, conmotivazione esente dai dedotti rilievi e in coerenza con la giurisprudenza diquesta Corte (v. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01),hanno già chiarito come l'evento, in sé considerato, nonché le modalità dellacondotta, allarmanti anche perché violente (come, peraltro, certificatodall’attestazione medica, cui la Corte rinvia: sul punto, cfr. Sez. 5, n. 15254 del28/10/2021, dep. 2022, Imbo', Rv. 282975 – 01), abbiano portato ad escluderela percorribilità dell’invocata derubricazione della condotta ascritta nell’ipotesi diestorsione lieve; in motivazione si è altresì puntualizzato come l’asserita esiguitàdel danno patrimoniale non sia stato un elemento sufficiente a incidere sullavalutazione della gravità dell’intera dinamica dei fatti ascritti all’imputato.2.2 L’invocata derubricazione della condotta lesiva nella fattispecie di lesionilievissime è generica e del tutto formalistica: in disparte il razionale giudizio dellaCorte, che ha valutato in termini di gravità le condotte dell’imputato, per lemodalità violente con cui sono state attuate ‒ciò che basterebbe a disattenderela doglianza in esame ‒, si osserva che il ricorrente non illustra le ragioni per cuidovrebbe ritenersi che una lesione, che ha generato una malattia di durataminore di giorni venti, non possa essere considerato un fatto "più grave" quandoricorra, come nel caso in esame, uno degli elementi circostanziali selezionatinell'art. 585 cod. pen. (v. Sez. 5, n. 11221 del 30/01/2025, P., Rv. 287993 – 01,in motivazione, par. 2.3, dove si osserva che, «a livello normativo ed alla lucedelle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la valutazione della gravitàdelle lesioni assume carattere unitario, atteso che è stato lo stesso legislatoredella riforma ad aver ricondotto nell'alveo della medesima incriminazione tutti ifatti che comportano una lesione personale a prescindere dalla dimensionetemporale della malattia che ne deriva, purché la stessa non superi i quarantagiorni, e fermo ovviamente il potere affidato al giudice di graduare in concreto larisposta sanzionatoria entro il minimo ed il massimo edittale di pena previstidalla disposizione incriminatrice»).2.3 La censura oggetto del l ’ult ima articolazione del motivo èmanifestamente infondata, dal momento che l’ascritto reato di lesioni personali èstato contestato come aggravato dalla circostanza delle più persone riunite: dalche deriva la procedibilità d’ufficio del delitto, ai sensi dell’art. 582, secondocomma, cod. pen.3. Per le ragioni illustrate, che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cortecost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di unasomma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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