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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 48304/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato in data 17 dicembre 2021, ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale, dal tribunale del medesimo capoluogo in data 25 settembre 2019, con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la durata di anni quattro, e imposto il pagamento della cauzione di C 3.000,00.

1.1. La Corte di merito, conformemente al tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 4, lett. a e b, D.Igs. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di aver preso parte alla ‘ndrangheta (famiglia Stillitano di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo verticistico) e di aver contestualmente partecipato ad una associazione attiva in quelle stesse contrade nel settore degli stupefacenti.

La sussistenza ed attuale operatività del duplice sodalizio (quello mafioso e quello di settore) non è oggetto di osservazione critica da parte della difesa, che si duole solo, ancorché del tutto genericamente del denunciato automatismo tra applicazione della misura cautelare e valutazione della pericolosità speciale qualificata.

Tali centripeti convincimenti trovano fondamento nella stabilizzazione della valutazione cautelare.

E' rimasto altresì accertato (secondo la valutazione allo stato degli atti) che in ambito associativo il Morelli svolgeva un ruolo dirigenziale, ancorché subordinato a [OSCURATO:PERSONA], vertice indiscusso della cosca.

1.3. La Corte, uniformandosi alla valutazione del tribunale, ha quindi ritenuto che tale qualificata pericolosità valutata a fini cautelari potesse spiegare effetti anche nel giudizio di prevenzione, con carattere di attualità in ragione della permanenza dello stato detentivo.

2. Con unico motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo le seguenti violazioni della legge penale, sostanziale e processuale:

2.1. violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Igs. 159/2011, per avere la Corte confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione in palese assenza di autonoma valutazione dei presupposti applicativi ed in specie di ogni autonoma valutazione della attualità della manifestata pericolosità sociale nella permanenza della cautela carceraria.

2.2. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. I motivi di ricorso spesi per contestare la sussistenza dei presupposti atti a qualificare la personalità del proposto come connotata da pericolosità qualificata sono inammissibili, giacché sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nascondono la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione.

Vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione.

3.1. Ed invero non si prospetta alcuna chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione e da questi motivatamente respinte, attraverso la riedita esposizione del denunziato appiattimento sulla valutazione cautelare.

3.2. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 dep. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184; tutte culminate nel compendio motivazionale delle Sez.

U. n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511 - 01; da ultimo, Sez. 6, n. 20577 del 7/7/2020, Rv. 279306).

Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura dì prevenzione e lo stato di detenzione intermedia, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013).

Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo".

In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D.

L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14.

Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione precedano tutti l'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781).

Occorre dunque confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo (così Sez.

U, Gattuso, cit.).

In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati; ha infatti valorizzato, il ruolo dirigenziale ed organizzativo rivestito all'interno della compagine mafiosa per molti anni (fino a tempi recenti) e l'assenza di qualsivoglia indice di allontanamento dal tessuto criminale di provenienza capace di generare, stante "l'oggetto sociale" del sodalizio di settore partecipato dal ricorrente in grado di produrre anche ingenti risorse finanziarie.

La data recente della valutazione cautelare, se rapportata alla data di emissione del decreto in primo grado, e la permanenza dei presupposti della cautela rendono, altresì, epifania della attualità della stimata valutazione di pericolosità, nulla di concreto avendo peraltro opposto la difesa al fine di ipotizzare una interruzione del rapporto associativo a base territoriale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato in data 17 dicembre 2021, ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale, dal tribunale del medesimo capoluogo in data 25 settembre 2019, con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la durata di anni quattro, e imposto il pagamento della cauzione di C 3.000,00. 1.1. La Corte di merito, conformemente al tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 4, lett. a e b, D.Igs. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di aver preso parte alla ‘ndrangheta (famiglia Stillitano di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo verticistico) e di aver contestualmente partecipato ad una associazione attiva in quelle stesse contrade nel settore degli stupefacenti. La sussistenza ed attuale operatività del duplice sodalizio (quello mafioso e quello di settore) non è oggetto di osservazione critica da parte della difesa, che si duole solo, ancorché del tutto genericamente del denunciato automatismo tra applicazione della misura cautelare e valutazione della pericolosità speciale qualificata. Tali centripeti convincimenti trovano fondamento nella stabilizzazione della valutazione cautelare. E' rimasto altresì accertato (secondo la valutazione allo stato degli atti) che in ambito associativo il Morelli svolgeva un ruolo dirigenziale, ancorché subordinato a [OSCURATO:PERSONA], vertice indiscusso della cosca. 1.3. La Corte, uniformandosi alla valutazione del tribunale, ha quindi ritenuto che tale qualificata pericolosità valutata a fini cautelari potesse spiegare effetti anche nel giudizio di prevenzione, con carattere di attualità in ragione della permanenza dello stato detentivo. 2. Con unico motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo le seguenti violazioni della legge penale, sostanziale e processuale: 2.1. violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Igs. 159/2011, per avere la Corte confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione in palese assenza di autonoma valutazione dei presupposti applicativi ed in specie di ogni autonoma valutazione della attualità della manifestata pericolosità sociale nella permanenza della cautela carceraria. 2.2. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi di ricorso spesi per contestare la sussistenza dei presupposti atti a qualificare la personalità del proposto come connotata da pericolosità qualificata sono inammissibili, giacché sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nascondono la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione. Vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione. 3.1. Ed invero non si prospetta alcuna chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione e da questi motivatamente respinte, attraverso la riedita esposizione del denunziato appiattimento sulla valutazione cautelare. 3.2. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 dep. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184; tutte culminate nel compendio motivazionale delle Sez. U. n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511 - 01; da ultimo, Sez. 6, n. 20577 del 7/7/2020, Rv. 279306). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura dì prevenzione e lo stato di detenzione intermedia, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione precedano tutti l'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781). Occorre dunque confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo (così Sez. U, Gattuso, cit.). In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi indicati; ha infatti valorizzato, il ruolo dirigenziale ed organizzativo rivestito all'interno della compagine mafiosa per molti anni (fino a tempi recenti) e l'assenza di qualsivoglia indice di allontanamento dal tessuto criminale di provenienza capace di generare, stante "l'oggetto sociale" del sodalizio di settore partecipato dal ricorrente in grado di produrre anche ingenti risorse finanziarie. La data recente della valutazione cautelare, se rapportata alla data di emissione del decreto in primo grado, e la permanenza dei presupposti della cautela rendono, altresì, epifania della attualità della stimata valutazione di pericolosità, nulla di concreto avendo peraltro opposto la difesa al fine di ipotizzare una interruzione del rapporto associativo a base territoriale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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