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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33782/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27478-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] LUCAn. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] J.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48 , nello studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/A , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde -controricorrente - avverso la sentenza n. 911 /20 18 del la CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], appaltatore, e [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, innanzi il Tribunale di Urbino, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivato dalla scorretta e incompleta esecuzione di un appalto per la ristrutturazione di un casale.

Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]., la quale a sua volta si costituiva resistendo alla domanda svolta nei suoi riguardi.

Con sentenza n. 157/2012 il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 911/2018, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’appello principale spiegato dall’originaria attrice e dichiarava inammissibile quello incidentale interposto dallo Zolfi, confermando la decisione di prima istanza.Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA], spiegando anch’egli ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso in resistenza al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]il procuratore della parte ricorrente ha rinunciatoal mandato.

In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, occorre evidenziare che lo stessodifetta completamente della narrazione della vicenda processuale.

La parte ricorrente, infatti, afferma di essere comproprietaria di un casale di particolare valore storico, ubicato in territorio del Comune di Urbino;di aver affidato a [OSCURATO:PERSONA] le opere finalizzate al restauro conservativo del cespite; e lamenta che queste ultime sarebbero state eseguite in modo non soddisfacente e con grave ritardo rispetto alle previsioni (cfr. pagg. da 2 a 6 del ricorso, parzialmente occupate da fotografie e riproduzioni di documenti).

Di seguito, la parte ricorrente deduce di aver ricevuto dal Comune di Urbino dichiarazione di non collaudabilità delle opere e conferma della mancata presentazione al predetto ente locale del certificato di collaudo o dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica e lamenta che la Corte di Appello, “a dispetto delle risultanze istruttorie e dell’evidenza della situazione, sia in merito alle responsabilità del progettista e della Ditta appaltatrice sia in ordine ai danni subiti dalla proprietà …” (cfr. pag.7) abbia disatteso la sua domanda.

In nessun modo, dunque, la ricorrente dà conto del contenuto della domanda proposta in prime cure, né delle difese svolte dalle parti convenute, né descrive la vicenda processuale, sia pure nei suoi tratti salienti, ma, dopo le scarne considerazioni iniziali sin qui richiamate, passa direttamente all’esposizione dei motivi di ricorso, con i quali lamenta, rispettivamente: - con il primo motivo, l’omesso esame di fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’eccezione di nullità della C.T.U. che era stata sollevata dall’odierna ricorrente; - con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova, e inammissibile, la deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, di un cedimento strutturale manifestatosi in epoca successiva al momento in cui il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione; - con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1453 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente utilizzato il criterio valutativo di cui all’art. 1667 c.c., pur in presenza di un’opera non ultimata.

A giudizio della parte ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori utilizzando il criterio generale di cui all’art.1453 c.c.;- con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente inquadrato la domanda nell’alveo di cui all’art. 1667 c.c., senza applicare invece l’art. 1453 c.c.; - con il quinto motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt.1453 e ss. e 1667 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito, attribuendo la causa della mancata ultimazione delle opere appaltate alla conflittualità esistente tra i committenti, piuttosto che all’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori, senza considerare che il primo è tenuto per legge a segnalare le eventuali carenze ed errori progettuali e, se non ottempera a tale obbligo, è responsabile dei danni derivanti all’opera eseguita; - con il sesto ed ultimo motivo, l ’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il danno derivante alla ricorrente per effetto della mancata utilizzazione del cespite immobiliare oggetto dell’appalto di cui è causa.

La mancata esposizione dei fatti di causa, con riferimento al contenuto delle domande ed eccezioni proposte dalle parti ed allo svolgimento della vicenda processualeed alle questioni decise, implica l’inammissibilità del ricorso, trovandosi la Corte nella impossibilità di comprendere i punti esatti della controversia insorta e come essi sono stati decisi e di valutare di conseguenza i motivi.

Va data continuità , infatti,al principio secondo cui “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizionesommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativamancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddettaesposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10072 del24/04/2018, Rv. 648165; conf.

Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279; cfr. anche Cass. Sez.

U , Sentenza n. 11308del 22/05/2014 , Rv. 630843 ).

L’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento di quelli incidentali condizionati, rispettivamente proposti dallo Zolfi e dal Ferri.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente,in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; in tuttii casi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27478-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] LUCAn. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] J.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48 , nello studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/A , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde -controricorrente - avverso la sentenza n. 911 /20 18 del la CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], appaltatore, e [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, innanzi il Tribunale di Urbino, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivato dalla scorretta e incompleta esecuzione di un appalto per la ristrutturazione di un casale. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]., la quale a sua volta si costituiva resistendo alla domanda svolta nei suoi riguardi. Con sentenza n. 157/2012 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 911/2018, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’appello principale spiegato dall’originaria attrice e dichiarava inammissibile quello incidentale interposto dallo Zolfi, confermando la decisione di prima istanza.Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA], spiegando anch’egli ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso in resistenza al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]il procuratore della parte ricorrente ha rinunciatoal mandato. In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, occorre evidenziare che lo stessodifetta completamente della narrazione della vicenda processuale. La parte ricorrente, infatti, afferma di essere comproprietaria di un casale di particolare valore storico, ubicato in territorio del Comune di Urbino;di aver affidato a [OSCURATO:PERSONA] le opere finalizzate al restauro conservativo del cespite; e lamenta che queste ultime sarebbero state eseguite in modo non soddisfacente e con grave ritardo rispetto alle previsioni (cfr. pagg. da 2 a 6 del ricorso, parzialmente occupate da fotografie e riproduzioni di documenti). Di seguito, la parte ricorrente deduce di aver ricevuto dal Comune di Urbino dichiarazione di non collaudabilità delle opere e conferma della mancata presentazione al predetto ente locale del certificato di collaudo o dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica e lamenta che la Corte di Appello, “a dispetto delle risultanze istruttorie e dell’evidenza della situazione, sia in merito alle responsabilità del progettista e della Ditta appaltatrice sia in ordine ai danni subiti dalla proprietà …” (cfr. pag.7) abbia disatteso la sua domanda. In nessun modo, dunque, la ricorrente dà conto del contenuto della domanda proposta in prime cure, né delle difese svolte dalle parti convenute, né descrive la vicenda processuale, sia pure nei suoi tratti salienti, ma, dopo le scarne considerazioni iniziali sin qui richiamate, passa direttamente all’esposizione dei motivi di ricorso, con i quali lamenta, rispettivamente: - con il primo motivo, l’omesso esame di fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’eccezione di nullità della C.T.U. che era stata sollevata dall’odierna ricorrente; - con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova, e inammissibile, la deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, di un cedimento strutturale manifestatosi in epoca successiva al momento in cui il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione; - con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1453 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente utilizzato il criterio valutativo di cui all’art. 1667 c.c., pur in presenza di un’opera non ultimata. A giudizio della parte ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori utilizzando il criterio generale di cui all’art.1453 c.c.;- con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente inquadrato la domanda nell’alveo di cui all’art. 1667 c.c., senza applicare invece l’art. 1453 c.c.; - con il quinto motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt.1453 e ss. e 1667 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito, attribuendo la causa della mancata ultimazione delle opere appaltate alla conflittualità esistente tra i committenti, piuttosto che all’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori, senza considerare che il primo è tenuto per legge a segnalare le eventuali carenze ed errori progettuali e, se non ottempera a tale obbligo, è responsabile dei danni derivanti all’opera eseguita; - con il sesto ed ultimo motivo, l ’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il danno derivante alla ricorrente per effetto della mancata utilizzazione del cespite immobiliare oggetto dell’appalto di cui è causa. La mancata esposizione dei fatti di causa, con riferimento al contenuto delle domande ed eccezioni proposte dalle parti ed allo svolgimento della vicenda processualeed alle questioni decise, implica l’inammissibilità del ricorso, trovandosi la Corte nella impossibilità di comprendere i punti esatti della controversia insorta e come essi sono stati decisi e di valutare di conseguenza i motivi. Va data continuità , infatti,al principio secondo cui “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizionesommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativamancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddettaesposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10072 del24/04/2018, Rv. 648165; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279; cfr. anche Cass. Sez. U , Sentenza n. 11308del 22/05/2014 , Rv. 630843 ). L’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento di quelli incidentali condizionati, rispettivamente proposti dallo Zolfi e dal Ferri. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente,in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; in tuttii casi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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