CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi ad eccezione, per D'[OSCURATO:PERSONA], D'ALTE7O LUGI e D'[OSCURATO:PERSONA], delle parti dei ricorsi relative al provvedimento drconfisca del denaro in relazione alle quali chiede l'annullamento con rinvio. udito i difensori „3„ • L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta allo scritto difensivo, anche per l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che sostituisce e deposita conclusioni e nota spese; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi di ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento della sentenza per i motivi esposti nel ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta a tutti i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, si associa alle richieste del PG per quanto concerne il provvedimento di confisca; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dalla V sezione penale della Corte di cassazione il 29 ottobre 2015 - n. 4292 del 2016 - ha confermato, per quel che ora interessa, le condanne di: [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA]Alterio, per i quali si era formato giudicato parziale in punto di responsabilità per i reati di cui all'art. 513-bis cod. pen., in relazione ai fatti commessi successivamente al 29 ottobre 2015, quali titolari della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., consociata de [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA], società referente del clan camorrista dei casalesi, per aver agito con violenza e minaccia ai danni degli altri operatori commerciali del mercato ortofrutticolo di Fondi assoggettando le attività di accesso e quindi di carico, scarico e trasporto di ortofrutta all'interno del mercato alle regole monopolistiche da loro fissate (capo C bis), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendosi avvalsi della forza di intimidazione dell'organizzazione camorristica dei casalesi. Esclusa la porzione di pena prima individuata quale aumento di continuazione con i fatti precedenti al 29 ottobre 2015, e dichiarati tali reati estinti per prescrizione, ha determinato nei confronti di costoro la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]Alterio per lo stesso reato, aggravato, attribuito ai predetti familiari, in relazione ai fatti commessi dal 29 ottobre 2005 in poi, irrogando la pena di anni quattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], oltre che per il reato di cui al capo A), di partecipazione all'associazione camorristica detta clan dei casalesi, che era tra l'altro impegnata a mantenere, attraverso la Paganese trasporti s.n.c., la gestione monopolistica e il controllo del trasporto su gomma da e per i mercati ortofrutticoli di Fondi ed altri e da questi verso il Sud Italia, in particolare verso alcuni mercati siciliani, per il quale è intervenuto giudicato parziale, anche per numerosi episodi di tentativi di estorsione, violenza privata, tentativo di omicidio, detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra. Ha quindi dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo F), limitatamente alla detenzione e al porto di armi comuni da sparo, e di cui ai capo G), Q) ed R) e ha rideterminato la pena in anni tredici e mesi otto di reclusione. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. (capo C ter), il primo per aver contribuito, anche quale referente del clan Santapaola-Ercolano, del quale era organico, ad imporre ai commercianti operanti nei mercati dell'area catanese l'affidamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] del servizio di trasporto su gomme, e gli altri due per aver contribuito ad imporre ai commercianti di prodotti ortofrutticoli operanti nei mercati dell'area della Sicilia occidentale di avvalersi dei servizi de [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto della merce. Ha quindi confermato la pena di anni due e mesi otto di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la pena di anni tre di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alterio ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua duplice accezione del cd. metodo mafioso e della cd. agevolazione mafiosa. La Corte di appello, rispetto ai fatti qualificati ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen. non ha individuato il quid pluris di violenza e minaccia capace di travalicare i requisiti insiti nel reato di illecita concorrenza. La sentenza impugnata non ha messo in evidenza condotte intimidatorie commesse dopo l'ottobre del 2005 nei rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]. In più la Corte di appello non ha proceduto ad una valutazione individualizzante dei presupposti per l'estensione dell'aggravante, non potendo dirsi sufficiente l'asserita ipotetica "consapevolezza del calibro delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA]", come affermato in sentenza. La sentenza impugnata è censurabile anche in riguardo alla cd. agevolazione mafiosa, perché non è stato indicato il contributo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe apportato al clan. Quel che emerge è al più la cointeressenza soltanto di [OSCURATO:PERSONA], anche in forza del legame sentimentale con [OSCURATO:PERSONA]Alterio, senza che però si possa scorgere un interesse esteso all'intera associazione di cui [OSCURATO:PERSONA] era parte. Nulla peraltro è stato indicato per la posizione soggettiva del ricorrente in punto di consapevolezza della finalità agevolatrice in capo alla concorrente [OSCURATO:PERSONA]Alterio. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alterio ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Con riguardo al cd. metodo mafioso t.2P-Th la Corte di appello ha dato motivazione apodittica dando per provata l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante l'assenza di dati di prova che possano dare conto di una siffatta affermazione. Ha poi illogicamente riferito anche al ricorrente, che dal 2005 fu tratto in arresto, condotte riferibili soltanto a [OSCURATO:PERSONA]Alterio, che chiese aiuto a [OSCURATO:PERSONA] per la soluzione di alcune questioni relative alla società [OSCURATO:SOCIETA]. anche in ragione del legame sentimentale che la univa a [OSCURATO:PERSONA]. Ancor più illogica è la motivazione con riferimento al profilo della cd. agevolazione mafiosa in favore del clan di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. L'aggravante è stata contestata al ricorrente per il periodo temporale successivo al 2005, proprio perché allora sorse la relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alterio, in un periodo in cui il ricorrente era ristretto in carcere. A quest'ultimo l'aggravante è stata contestata quale presunto concorrente di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, ma la Corte di appello non ha dato conto di quali siano gli elementi da cui desumere la consapevolezza delle finalità perseguite da [OSCURATO:PERSONA]Alterio con le sue condotte, che peraltro risulta che il ricorrente disapprovasse. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di confisca. La Corte di appello si è limitata ad affermare la congruità della pena in modo apodittico. La motivazione è altresì carente con riferimento all'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Carenza di motivazione si riscontra anche per la statuizione di confisca. La difesa ha richiamato le deduzioni della relazione tecnica in atti con al quale è stata chiarita la lecita provenienza e la proporzione dei beni con la capacità reddituale degli imputati, da cui avrebbe dovuto trarsi l'affermazione della lecita provenienza del denaro riferibile al ricorrente. 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, con atti separati, hanno articolato più motivi. 5.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice di primo grado affermò la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. soltanto nell'accezione oggettiva del cd. metodo mafioso e il giudice del rinvio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha riconosciuto l'aggravante anche nella forma dell'agevolazione mafiosa. Il giudice del rinvio non ha dato conto del profilo oggettivo dell'aggravante, non ha specificato le particolari modalità con cui sarebbero state poste in essere le violenze o le minacce, tali da evocare la forza intimidatrice dell'agire mafioso. Ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante soltanto per la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella scena commerciale dei rapporti della [OSCURATO:SOCIETA]. con i suoi creditori nonché per le tratte acquisite verso la Sicilia e l'Abruzzo e in tal modo è incorso in violazione di legge. Si è pure posto in contraddizione con le argomentazioni del giudice di primo grado sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] divenne sostanzialmente il socio occulto dell'impresa di D'Alterio e che si creò uno stretto rapporto societario tra questa impresa e quella di [OSCURATO:PERSONA], e ciò perché il giudice di primo grado aveva valorizzato anche il rapporto sentimentale che univa la ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e aveva riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva con un certo margine di autonomia. Il giudice del rinvio ha poi travisato il contenuto di una conversazione telefonica, oggetto di intercettazione, relativamente alla ritenuta consapevolezza della ricorrente della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e, in ordine ad un'altra conversazione, si è posto in contraddizione con quanto affermato dal giudice di primo grado che mai ha sostenuto la tesi della collateralità della ricorrente alla realtà criminale casertana e ha spiegato la confidenza fatta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla detenzione di armi con il legame sentimentale che lo univa alla ricorrente. 5.2. Con un secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche. 5.3. Con un terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di confisca di tutte le somme di denaro presenti sui conti correnti della ricorrente senza alcuna motivazione in ordine a quali di esse possano esser ritenute profitto del reato. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 a, cod. pen. in relazione tutti i reati contestati, ad eccezione di quello di cui al capo P). La sentenza impugnata ha acriticamente riproposto la ricostruzione del giudice di primo grado e non ha fornito una logica e adeguata motivazione, ritenendo la sussistenza dell'aggravante in ragione della condanna per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo camorristico di cui al capo A) e senza, pertanto, dare conto dell'effettivo ricorso al metodo mafioso nella commissione dei singoli episodi e della finalità agevolatrice in relazione a ciascuno di essi. 6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per tutti i reati contestati. La Corte di appello prima ha ammesso la produzione documentale della difesa, comprensiva della trascrizione di alcune conversazioni intercettate, e poi l'ha ritenuta inidonea in quanto depositata in copia informe. L'assunto è illogico e irragionevole e non è comprensibile il concetto di "copia informe".6.3. Con i motivi dal terzo al ventitreesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i reati contestati dal capo B) al capo M1). La Corte di appello ha fornito una motivazione apparente, ha ignorato i rilievi difensivi, non ha dato conto dei dati di prova a sostegno della conclusione di condanna, ha svolto sommari ragionamenti meramente congetturali e, in alcuni casi, ha omesso di rilevare l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. 6.4. Con il ventiquattresimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio. 6.5. Con il venticinquesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di confisca. Non è dato comprendere quale parametro normativo sia stato adottato, con conseguente carenza di motivazione rispetto ai diversi principi che regolano le varie forme di confisca. Già il primo giudice aveva escluso l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis, di cui alla condanna per il capo A), ossia per la partecipazione all'associazione di tipo camorristico. È allora contraddittoria la motivazione nella parte in cui si ritiene applicabile la confisca di cui al comma settimo del predetto articolo senza che, rispetto ai beni del ricorrente, sia stata svolta qualsivoglia indagine. Anche in riferimento al parametro di cui all'art. 240-bis cod. pen. si rileva che nessun accertamento è stato operato rispetto al reddito dichiarato dal ricorrente ai fini fiscali o alla attività economica svolta dallo stesso, per verificarne la sproporzione rispetto al valore patrimoniale dei beni nella sua disponibilità. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 7.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, nonostante l'intervenuta pronuncia di annullamento con rinvio, ha motivato facendo richiamo alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, e ha fatto leva su un inaccettabile ragionamento, secondo cui, siccome il ricorrente aveva rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era soggetto della conclamata caratura criminale, allora il ricorrente era il referente locale di [OSCURATO:PERSONA], dotato della medesima capacità criminale. In forza di questa inaccettabile premessa la Corte di appello non ha preso in esame la questione della compatibilità logica dell'affermazione di un rapporto di collaborazione trai casalesi e i clan siciliani con l'assoluzione di tutti gli imputati "catanesi" e "gelesi" eccezion fatta per il ricorrente. In questa prospettiva ha rilievo nullo l'episodio relativo a [OSCURATO:PERSONA], vittima di un pestaggio presso il mercato di Catania, perché fu il ricorrente ad accompagnare Menna dai Carabinieri per sporgere denuncia.La Corte di appello non ha poi tenuto conto del principio di diritto delle Sezioni unite, sentenza n. 13178 del 2020, sulla fattispecie criminosa di cui all'art. 513-bis cod. pen., oggetto di contestazione al ricorrente. E non ha quindi considerato che vi è la prova che il ricorrente non pose mai in essere atti vessatori che potessero integrare il requisito della violenza e della minaccia richiesto dalla fattispecie, sì come interpretato dalle Sezioni unite. 7.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha disatteso le indicazioni della sentenza di annullamento, e ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni rese in sede di indagini difensive sono in atti e che l'audizione testimoniale avrebbe corroborato. La Corte di appello, ignorando le indicazioni della sentenza di annullamento, ha posto quelle dichiarazioni a base della condanna, con motivazioni del tutto illogiche. 7.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, nel riconoscere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha dato conto né del contributo causale della ritenuta agevolazione mafiosa né degli episodi in cui si sarebbe esplicato l'atteggiamento connotato da forza intimidatrice propria del metodo mafioso. Ha poi ignorato che il ricorrente non aveva contatto con altri coimputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che di [OSCURATO:PERSONA]. Siccome sono in contestazione i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che erano in effetti dovuti soltanto a ragioni di lavoro, e che è dunque evidente che l'eventuale agevolazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], e a tutto voler concedere alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., non comportava l'agevolazione dell'organizzazione criminale di cui si ritiene facesse parte [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La questione di competenza, già ritualmente proposta in tutti i gradi di giudizio, non è stata affrontata dal giudice del rinvio. Il fatto ascritto al ricorrente appartiene alla competenza territoriale della Autorità giudiziaria di Catania. 7.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 8.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha individuato le modalità in cui prese forma l'asserito contributo morale del ricorrente alla commissione dei reati in contestazione. Ha poi travisato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] quando ha affermato che all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] prese parte anche il ricorrente, perché il collaboratore non seppe dire se a tale incontro partecipò il ricorrente o il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA]. In buona sostanza la Corte di appello non ha distinto le posizioni dei fratelli Sfraga, ha omesso di indicare le ragioni per le quali la condotta del ricorrente avrebbe inciso sulla libertà di autodeterminazione delle vittime o comunque reso possibile l'intimidazione e, in violazione di quanto affermato nella pronuncia di annullamento, ha sostenuto che l'efficienza del contributo concorsuale sarebbe fornita dalla capacità persuasiva promanante da una indimostrata caratura criminale. Ha poi omesso di verificare l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore. 8.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. perché manca la prova che il ricorrente fornì un contributo, anche a titolo morale, agli episodi criminosi in contestazione. 9. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] A. Sfraga, avv.ti G. Pansini e D. Tranchida, hanno articolato più motivi. 9.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione perché la Corte di appello, in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, non ha dato conto degli elementi di riscontro alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (la prova della appartenenza mafiosa dei fratelli Sfraga) e dell'esistenza di altre prove indiziarie capaci di dare consistenza di prova a quelle dichiarazioni. 9.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per violazione dele direttive impartite nella sentenza di annullamento, nella parte in cui la Corte di appello ha motivato facendo riferimento alle argomentazioni del giudice di primo grado e in quella in cui ha affermato che in ordine ai motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di cassazione, e quindi da essa non decisi, il giudice del rinvio conserva ampia liberà di valutazione, potendosi limitare alla conferma delle affermazioni del giudice di primo grado senza enunciare nemmeno le ragioni. 10. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] A. Sfraga, avv.to D. Tranchida, ha proposto separato ricorso per la deduzione, in aggiunta e in via autonoma, di altri motivi. 10.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio ha reiterato il percorso logico censurato dalla sentenza di annullamento, non ha adempiuto il compito di precisare le modalità del contributo fornito dai fratelli Sfraga a [OSCURATO:PERSONA] e non ha specificato quale sia stata la fonte del potere criminale vagamente riferito al ricorrente. La Corte di appello non indicato come l'agevolazione morale si sia concretizzata anche a fronte /i2 del dato della continuativa collaborazione dei fratelli Sfraga con l'autotrasportatore Miceli anche per le spedizioni verso il mercato di Fondi, né ha individuato quali altri produttori si sarebbero avvalsi di [OSCURATO:PERSONA] per le spedizioni in ragione delle intimidazioni poste in essere dai fratelli Sfraga. La Corte di appello avrebbe piuttosto dovuto specificare come il ricorrente coadiuvò concretamente ed effettivamente [OSCURATO:PERSONA] e per quali ragioni la sua condotta potette incidere sulla libertà di autodeterminazione dei produttori e sulla libertà di iniziativa economica dei commercianti concorrenti. 10.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello ha valorizzato un incontro con [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla risoluzione dei contrasti per il controllo del mercato dei trasporti, senza però che sia stata accertata la presenza del ricorrente a quell'incontro. Non ha poi precisato sulla scorta di quali elementi di prova sia ricavabile l'agevolazione della compagine camorristica di [OSCURATO:PERSONA] e quali prove sostengano l'affermazione che abbia agito con metodo mafioso, oltre che abbia operato con il dolo intenzionale e specifico di agevolare la compagine camorristica. Considerato in diritto 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Alterio ed [OSCURATO:PERSONA]Alterio meritano accoglimento in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. che, per le ragioni che di seguito si espongono, va esclusa per entrambi previo annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza. L'aggravante è stata contestata avendo riguardo alla posizione assunta nella gestione della società dei D'Alterio da [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, divenne, dal luglio 2005 e ancor di più dopo il 29 ottobre 2005, socio occulto di detta società, provvedendo in prima persona alla cura degli affari d'impresa; nel frattempo, la società dei D'Alterio, che in quel periodo aveva solo in [OSCURATO:PERSONA]Alterio il soggetto nelle condizioni di provvedere direttamente alla conduzione dell'attività di impesa, aveva iniziato ad estendere il campo di azione anche alle tratte abruzzesi e siciliane, sostanzialmente sperimentando una comunanza di intenti commerciali con l'impresa di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Come già precisato, l'accertamento di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., di cui al capo C bis), per i fatti successivi al 29 ottobre 2005 - per quelli precedenti è già intervenuta la pronuncia di annullamento senza rinvio per essere estinti per prescrizione -, è divenuto irrevocabile, sicché l'aspetto su cui vertono i ricorsi afferisce alla sussistenza dell'aggravante, contestata nella duplice forma del cd. metodo mafioso e della cd. agevolazione mafiosa del sodalizio "clan dei casalesi". Per il periodo temporale in rilievo, come ha precisato la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA]Alterio erano detenuti in carcere e la gestione della società di famiglia era nelle mani della sorella Melissa, concorrente nel reato e direttamente coinvolta nella commissione delle condotte criminose. 2. L'aggravante in contestazione, nella forma della cd. agevolazione mafiosa, ha natura soggettiva siccome inerisce ai motivi a delinquere, come hanno statuito di recente le Sezioni unite, e in caso di concorso nel reato "si comunica al concorrente ... che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe" - Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 -. Il concorrente che non sia di per sé animato dalla finalità di agevolazione può rispondere del reato aggravato se sia stato in grado di cogliere la finalità del correo e se dunque essa sia stata espressamente estrinsecata in elementi concreti che abbiano consentito al concorrente non originariamente animato da tale finalità di farla propria. Per la parte dell'impiego del cd. metodo mafioso l'aggravante ha invece pacificamente natura oggettiva, dal momento che, come ricordato da ultimo dalle Sezioni unite, "si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione" - Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, cit. -. Essa si estende ai concorrenti, che non abbiano fatto diretta applicazione del metodo mafioso, che non abbiano utilizzato la forza intimidatrice capace di mutuare le modalità di azione di un'organizzazione mafiosa, a condizione che, come stabilito dall'art. 59 cod. pen., sia stata da loro conosciuta o ignorata per colpa. È stato di recente chiarito che "in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive" - Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785 -. 3. Sulla base di queste premesse occorre allora valutare se la sentenza impugnata abbia dato conto della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'aggravante, nella duplice forma, ai due ricorrenti che, conviene ribadirlo, per il periodo di riferimento non erano compartecipi della gestione della società Adi famiglia, invero di fatto affidata alla sola [OSCURATO:PERSONA]Alterio, in quanto entrambi detenuti. I dati che la sentenza a tal fine ha messo in evidenza sono labili, vaghi e incapaci di dare prova, ora, della conoscenza o conoscibilità dell'uso del metodo mafioso, ora, della consapevolezza dell'altrui (di [OSCURATO:PERSONA]Alterio) fine di agevolazione mafiosa. Il riferimento è ad una conversazione telefonica durante la quale [OSCURATO:PERSONA] riferì al suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA]Alterio era inquieto per il comportamento della sorella, sì che si era rivolto al padre dicendogli "tua figlia è diventata troppo cattiva da quando ha a che fare con quello". Da qui la deduzione che [OSCURATO:PERSONA]Alterio sapesse dell'uso del metodo mafioso e della finalità agevolatrice delle condotte poste in essere dai correi Costantino pagano e [OSCURATO:PERSONA]Alterio. Si tratta, all'evidenza, di una inferenza priva di consistenza, perché quel frammento di conversazione può al più giustificare un sospetto ma certo non costituire prova per l'attribuzione dell'aggravante. Ancora più debole è la giustificazione probatoria del riconoscimento dell'aggravante in capo ad [OSCURATO:PERSONA]Alterio. Per questa parte la sentenza impugnata si è affidata ad un paralogismo. L'assunto è che, siccome condivideva gli affari di famiglia, [OSCURATO:PERSONA]Alterio non poteva che essere stato informato del sodalizio che la sorella aveva stretto con [OSCURATO:PERSONA]. Meramente suggestivo è infine il riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] si interessò delle spese legali per Luigi e [OSCURATO:PERSONA]Alterio dopo il loro arresto, perché si tratta di circostanza oggettivamente equivoca, che ben può essere spiegata alla luce della relazione sentimentale che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con la loro sorella Melissa, e che comunque non è indicativa di per sé di quel connotato di rappresentazione e consapevolezza necessario per poter riferire l'aggravante a ciascuno dei ricorrenti. 4. Per questa parte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in applicazione del principio di diritto per il quale "nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata" - Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100 -. Consegue all'annullamento la rideternninazione del trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti. Eliminata la porzione di imputata al riconoscimento dell'aggravante, per costoro la pena va rimodulata in anni due e mesi otto di reclusione, e ciò sulla base delle statuizioni del giudice di rinvio che, ////,/ movendo pe ciascuno dalla pena base di anni quattro di reclusione, applicato l'aumento per l'aggravante di anni uno e mesi nove di reclusione, aveva fissato, previa riduzione per la scelta del rito abbreviato, la pena in anni tre e mesi dieci di reclusione. Una volta che la pena detentiva è rideterminata in misura concretamente inferiore al limite di anni tre di reclusione, va eliminata anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del principio per il quale "ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito" - Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980 -. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alterio e quello di [OSCURATO:PERSONA]Alterio vanno accolti per la parte relativa ai rilievi sulla confisca. Il giudice del rinvio ha confermato le statuizioni di confisca delle somme di denaro depositate sui depositi bancari in conto corrente intestati a [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA]Alterio, in quanto profitto del reato, e delle quote e del patrimonio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della A.M. Autotrasporti s.r.I., in quanto beni che furono strumentali alla commissione del reato. Nessun dubbio che il denaro sia bene fungibile, come affermato dalla Corte di appello, ma questa sua caratteristica non è di per sé una motivazione adeguata sulle ragioni della confisca e specificamente sulla qualificazione in termini di profitto del reato di tutte le somme di denaro presenti sui depositi bancari in conto corrente. È bene rammentare che la sentenza di annullamento ha rilevato che il giudice di appello non aveva provveduto ad un compiuto esame dei plurimi profili di doglianza dei ricorrenti e il giudice del rinvio null'altro ha aggiunto se non che il denaro è bene fungibile e che quote e patrimonio aziendale appartenevano a società utilizzate per la commissione dei reati. Non può allora dirsi che in tal modo abbia adempiuto il compito delineato dalla sentenza di annullamento. 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA]Alterio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 7. Devono essere rigettati nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Alterio e di [OSCURATO:PERSONA]Alterio.In punto di trattamento sanzionatorio le motivazioni spese dalla sentenza impugnata sono adeguate: il richiamo alla gravità della condotta, come desunta dall'intensità dei traffici criminosi a cui costoro hanno contribuito, e alle conseguenze che da essa sono derivate, spiega bene la determinazione della pena in misura peraltro non prossima al massimo edittale. Il diniego delle attenuanti generiche, richieste da [OSCURATO:PERSONA]Alterio, trova pur esso adeguata motivazione nel riferimento alla gravità della condotta imputata in concorso, non dovendo il giudice prendere in esame, a tal fine, ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Vale a tal proposito il principio per il quale "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -. 8. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alterio deve per il resto essere rigettato. 8.1. Per quel che attiene al riconoscimento dell'aggravante di cui all'allora art. 7 d. I. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) non coglie nel segno il rilievo di ricorso in ordine ad una asserita illegittimità della statuizione del giudice di rinvio, per aver questi affermato la sussistenza dell'aggravante nella forma anche della cd. agevolazione mafiosa a fronte del fatto che il giudice di primo grado aveva invece accertato l'aggravante soltanto nella sua articolazione oggettiva dell'impiego del cd. metodo mafioso. Per verificare se il giudice abbia proceduto oltre i confini del suo potere cognitivo e decisorio accorre aver riguardo all'imputazione, perché è l'imputazione a definire i limiti del tema della decisione. L'accentuazione argomentativa del giudice di primo grado sul profilo oggettivo dell'aggravante non equivale ad un implicito accertamento negativo del profilo soggettivo dell'aggravante, non si risolve in un parziale disconoscimento della fondatezza dell'imputazione in punto di aggravante, e quindi non determina alcuna preclusione alla cognizione, nel successivo grado di merito, dell'imputazione nella sua più ampia configurazione. Altro sarebbe se il giudice, affermando una delle due forme dell'aggravante, decidesse nel senso dell'esclusione dell'altra, con statuizione capace, se non contrastata da specifica impugnazione, di riduzione dell'area della cognizione nei successivi sviluppi processuali. Nel caso in esame la sentenza del giudice di primo grado non ha svolto alcun accertamento negativo dell'aggravante nella forma della cd. agevolazione mafiosa, sicché non può dirsi che il giudice di appello e poi quello di rinvio abbiano patito una preclusione alla loro cognizione e decisione sulla intera imputazione. 8.1.1. Non v'è alcuna contraddizione nell'affermare che, sussistente il legame di natura sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA], questi divenne il socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. stringendo un rapporto societario di fatto tra detta società e la sua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il giudice del rinvio, al pari di quello di primo grado, ha tenuto conto del dato costituito dalla relazione sentimentale che fu fattore di agevolazione del particolare atteggiarsi dei rapporti tra le due imprese. 8.1.2. I rilievi di ricorso in ordine alla interpretazione dei contenuti di alcune conversazioni oggetto di intercettazione non meritano considerazione alla luce del consolidato principio di diritto per il quale "in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" - Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516 -. 8.2. In punto di trattamento sanzionatorio le motivazioni spese dalla sentenza impugnata sono adeguate: il richiamo alla gravità della condotta, come desunta dall'intensità dei traffici criminosi a cui costoro hanno contribuito, e alle conseguenze che da essa sono derivate, spiega bene la determinazione della pena in misura peraltro non prossima al massimo edittale. Il diniego delle attenuanti generiche trova pur esso adeguata motivazione nel riferimento alla gravità della condotta imputata in concorso, non dovendo il giudice prendere in esame, a tal fine, ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Vale a tal proposito il principio per il quale "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato, specificamente in ordine a parte dell'imputazione di cui al capo B) e per quella di cui al capo H), dovendosi prendere atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione. Per il resto il ricorso deve essere rigettato. 9.1. In ordine al terzo motivo di ricorso si rileva che il reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, contestato nella forma del reato continuato al capo B), è stato temporalmente collocato in vari periodi: sino al 2003 e nell'ottobre e nel dicembre del 2008. Si tratta dunque di due blocchi temporalmente definiti di condotte illecite, le prime delle quali, in applicazione, in ragione del tempo del commesso reato, della normativa precedente alla novella del 2005 - I. n. 251 -, siccome più favorevole, devono essere dichiarate estinte per prescrizione. A far data dal 2003, computato il termine decennale di prescrizione secondo la disposizione dell'art.157 cod. pen. antecedente alla riforma, aumentato detto termine della metà per effetto dell'interruzione, si perviene al termine complessivo di quindici anni che, aumentato dei periodi di sospensione conseguente al provvedimento del giudice di primo grado che con ordinanza del 18 luglio 2011 sospese i termini di custodia cautelare, era già decorso al momento della pronuncia del giudice di rinvio. 9.2. Gli stessi argomenti valgono in riferimento agli addebiti di cui al capo H) a cui fa riferimento l'ottavo motivo di ricorso. Si tratta della illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola non meglio identificata, fatti commessi il 10 maggio 2002. Fatta applicazione della disciplina antecedente alla novella del 2005 - I. 251 -, siccome più favorevole, i reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione. A far data dal 10 maggio 2002, computato il termine decennale di prescrizione secondo la disposizione dell'art. 157 cod. pen. antecedente alla riforma, aumentato detto termine della metà per effetto dell'interruzione, si perviene al termine complessivo di quindici anni che, aumentato dei periodi di sospensione conseguente al provvedimento del giudice di primo grado che con ordinanza del 18 luglio 2011 sospese i termini di custodia cautelare, era già decorso al momento della pronuncia del giudice di rinvio. 9.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione, limitatamente al reato di cui al capo B) per i fatti commessi sino al 2003 ed al reato di cui al capo H). La pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] va pertanto rideterminata in anni tredici e mesi quattro di reclusione, sulla base delle statuizioni in punto di pena dei giudici del merito. Per ciascuno dei reati satellite è stata applicata, quale aumento di continuazione, la pena di quattro mesi di reclusione, e ciò sulla pena base di anni dodici di reclusione applicata per il reato associativo di cui al capo A). Occorre allora espungere quattro mesi di reclusione per il reato di cui al capo H) e due mesi di reclusione per una parte della contestazione di cui al capo B). Complessivamente devono sottrarsi sei mesi di reclusione che, applicata la diminuente per il rito, vanno quantificati in mesi quattro di reclusione. La pena complessiva va quindi rideterminata in anni tredici e mesi quattro di reclusione. 9.4. Il primo motivo è infondato. Come si avrà modo di spiegare in riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata relative ai singoli addebiti, la formula, certo sintetica e se si vuole equivoca, con cui il giudice del rinvio ha dato atto della sussistenza dell'aggravante può essere compresa alla luce di una lettura coordinata con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Va ricordato che lo stesso giudice del rinvio ha premesso che nella illustrazione delle ragioni delle sue decisioni si sarebbe avvalso del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, avendone confermato la ricostruzione. L'esame dei ricorsi e il controllo sulla sentenza impugnata dev,o pertanto essere condotti alla stregua del principio di diritto per il quale "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale." - Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -. 9.5. Il secondo motivo è infondato. L'ammissione di una produzione documentale difensiva si sostanzia nella verifica negativa della sussistenza di divieti probatori ma non implica anche un giudizio di utilità probatoria, che il giudice ben può rinviare al momento in cui procede alla valutazione del materiale. Per questa ragione non vi è una contraddizione che meriti censura in questa sede tra la decisione di acquisizione del materiale documentale e la successiva decisione di non farne uso per una sostanziale inattendibilità - è questo il significato dell'espressione "depositate in copia informe", riferito alle trascrizioni di conversazioni intercettate allegate alla memoria difensiva, come peraltro lo stesso giudice del rinvio ha spiegato, affermando che sono "prive della consistenza probatoria necessaria per contrastare il contenuto delle trascrizioni depositate nell'ambito del presente procedimento" (fl. 50 della sentenza impugnata). In ogni caso, il rilievo critico, per poter essere apprezzato in termini di sufficiente specificità, deve svolgersi non in generale ma con puntuale riferimento al dato di prova che si ritiene travisato, per dimostrare quindi la sua incidenza decisiva sul costrutto argomentativo della sentenza. 9.6. Il terzo motivo che, si è detto prima, è in parte fondato, quanto agli episodi fino al 2004, è manifestamente infondato per la restante parte dell'addebito. È privo di pregio l'argomento difensivo secondo cui, per l'affermazione del delitto continuato di trasferimento di valori, si sarebbe dovuto provvedere ad un esame della storia societaria dell'impresa facente capo formalmente a [OSCURATO:PERSONA], trascurando le ricche ed elaborate argomentazioni della sentenza di primo grado che danno compiutamente conto di come [OSCURATO:PERSONA] facesse parte della struttura societaria (fl. 131 ss. della sentenza di primo grado). Non merita considerazione l'affermazione di ricorso secondo cui sarebbe meramente assertiva la conclusione del coinvolgimento di Schiavone e [OSCURATO:PERSONA] nella ripartizione degli utili di una impresa che, come attestato con puntualità della sentenza di primo grado, vide una profonda intromissione di costoro nella gestione direttiva, con [OSCURATO:PERSONA] in posizione di sostanziale subalternità. 9.7. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa individuazione nella sentenza impugnata dei profili di fatto che integrano i reati di illecita concorrenza, mediante violenza e minaccia, di cui ai capi C), C- bis) e C-ter), ma in tal modo trascura che la motivazione della sentenza impugnata va valutata nel suo stretto collegamento con la sentenza di primo grado, che ha confermato e a cui ha fatto espresso rinvio. Non si è trattato di un affidamento acritico al racconto della sentenza di primo grado, quanto di una ragionata condivisione di una ricca descrizione della vicenda che non andava certo ripercorsa nel giudizio di rinvio, a cui si è dato corso per rimediare alle insufficienze della motivazione della sentenza annullata e non per reiterare indiscriminatamente l'impegno ricostruttivo particolarmente diffuso e completo svolto dal giudice di primo grado. Quanto all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dei fatti di cui ai capi C), C- bis) e C-ter) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. 9.8. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il giudice del rinvio, nel trattare l'addebito di cui al capo D), ove sono contestate, in concorso con altri, le condotte estorsive in danno dei commercianti di prodotti ortofrutticoli nei mercati di Fondi, [OSCURATO:PERSONA], Trentola e Giugliano, oltre ad alcuni mercati siciliani, per costringerli ad avvalersi della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha correttamente precisato che il delitto di estorsione può concorrere con quello di cui all'art. 513- bis cod. pen., oggetto dell'addebito di cui al capo precedente C-ter). Ha poi fatto richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado che, con puntualità descrive la consistenza criminosa delle condotte tenute, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], quale "dominus e ideatore dell'intero sistema" - fl. 428 della sentenza di primo grado -. Non è certo un difetto di motivazione l'aver dato conto dei risultati delle intercettazioni senza una trascrizione in sentenza dei contenuti delle conversazioni. Al giudice spetta, infatti, la lettura critica del materiale di prova che è in atti e non va pedissequamente riportato in sentenza per attestare la fedeltà delle considerazioni critiche, necessarie, al dato di prova.L'argomento speso in ricorso, di una pretesa irragionevolezza della motivazione per essere stato uno dei concorrenti, [OSCURATO:PERSONA], assolto in sede di rinvio, non merita considerazione, per il semplice rilievo che, se pure i singoli apporti concorsuali di Coppola non siano stati valutati in termini tali da integrare il delitto di estorsione, non viene meno per ciò solo la consistenza dei fatti riconducibili agli altri concorrenti. Quanto all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dell'episodio di cui al capo D) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. 9.9. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ricorso tende ad una rilettura del dato di prova definendo come meramente congetturale l'individuazione della causale delle condotte estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA] nel disegno di estromettere la sua impresa di trasporti dal mercato di Giugliano, ignorando quanto affermato da entrambi i giudici del merito, ossia che il puntuale racconto di Panico ha trovato decisivi elementi di riscontro proprio nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, in lunghe e articolate conversazioni captate in ambientale, raccontò fatti ed eventi in modo conforme a quanto dichiarato da Panico. Il rilievo in ordine all'asserita assenza di un vaglio approfondito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto meramente assertivo a fronte della puntuale ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado. 9.10. Il settimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente operato ritenendo che l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo F) attenga alla parte relativa alla detenzione illegale e al porto in luogo pubblico delle sole armi comuni da sparo, di cui all'addebito; e che invece non colpisca la porzione di condotte che afferiscono all'arma da guerra di cui alle conversazioni oggetto di intercettazione, la mitraglietta UZI - v., tra gli altri, fl. 448 della sentenza di primo grado, in cui si riportano le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] che riferì del possesso di detta mitraglietta in uno dei raid camorristici posti in essere nel mercato ortofrutticolo di [OSCURATO:PERSONA] all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dell'episodio di cui al capo F) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. Dell'aggravante, inteso in tal modo il sintetico riferimento operato in sentenza, ricorre sia il profilo oggettivo, per il chiaro uso del metodo mafioso, che il profilo soggettivo, dell'agevolazione del gruppo mafioso di riferimento.9.11. Il nono motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al fatto estorsivo di cui al capo I), specificamente alla responsabilità, per fatto concorsuale, di [OSCURATO:PERSONA] nell'imporre ai commercianti di prodotti ortofrutticoli di servirsi, nel mercato di Brancìgliano, esclusivamente de [OSCURATO:PERSONA] trasporti [OSCURATO:SOCIETA] rilievo di ricorso in ordine alla non corretta trascrizione della conversazione n. 26370 del 7 settembre 3006, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto di essere stato imposto non già dai casalesi ma dai catanesi, non merita considerazione nella misura in cui il ricorrente non ha illustrato quale sarebbe l'incidenza nell'ampio costrutto probatorio e quindi nella relativa motivazione della diversa lettura di quel brano. Ha piuttosto rimesso alla Corte di cassazione, in difformità dai limiti e dal contenuto del sindacato di legittimità, di trarre le conseguenze della rilevata difformità. Sono poi generiche le deduzioni critiche in punto di sussistenza del contestato delitto di estorsione, di cui la sentenza impugnata ha dato contezza con motivazione compiuta , richiamando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e spiegando altresì l'inconsistenza delle marginali divergenze tra i due narrati. Quanto all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dell'episodio di cui al capo I) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. Dell'aggravante, inteso in tal modo il sintetico riferimento operato in sentenza, ricorre sia il profilo oggettivo, per il chiaro uso del metodo mafioso, che il profilo soggettivo, dell'agevolazione del gruppo mafioso di riferimento. 9.12. Il decimo motivo è manifestamente infondato. Le sintetiche motivazioni della sentenza impugnata in riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo L), relativo al concorso nella detenzione di più armi, parti di armi e munizioni, vanno lette e valutate in uno con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Nella sentenza di primo grado è compiutamente ricostruita la programmazione dell'attentato armato nei confronti dei Cataldo, titolari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la quale era entrata in conflitto la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento è alle conversazioni intercettate dal 22 al 24aprile 2007 e alle perquisizioni presso i locali de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il conseguente rinvenimento delle armi. Il riferimento a conversazioni intercettate del 14 aprile 2006 è, a questi fini, non decisivo.Quanto all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dell'episodio di cui al capo L) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. Dell'aggravante, inteso in tal modo il sintetico riferimento operato in sentenza, ricorre sia il profilo oggettivo, per il chiaro uso del metodo mafioso, che il profilo soggettivo, dell'agevolazione del gruppo mafioso di riferimento. 9.13. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato. Sia il giudice di primo grado che quello di rinvio hanno dato conto della convergenza dei plurimi dati probatori, costituiti dai racconti dell'episodio - tentativo di omicidio in danno di Nicola, figlio di "Ciruzzo l'ergastolano" di cui al capo P) - di [OSCURATO:PERSONA] e del di lui padre Antonio. I rilievi critici di ricorso null'altro fanno che proporre una diversa lettura del materiale probatorio che, di contro, i giudici del merito hanno ricostruito con logicità e adeguatezza di argomenti. Non v'è dubbio, poi, sì come affermato dal giudice di primo grado, sulla configurabilità del tentativo di omicidio, perché [OSCURATO:PERSONA] disse chiaramente di aver puntato l'arma contro la vittima e di aver sparato, solo che l'arma si inceppò. Per un fatto indipendente dalla sua volontà, pertanto, l'evento morte non ebbe a verificarsi (fl. 503 della sentenza di primo grado). 9.14. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha dato conto compiutamente e con logicità di argomenti dei dati probatori rilevanti, costituiti dai risultati di intercettazioni di conversazioni nel corso delle quali, peraltro parlando con più e diversi interlocutori in occasioni diverse, [OSCURATO:PERSONA] riferì dell'episodio di violenza in danno dei familiari di "Ciruzzo l'ergastolano", attuato con una pistola, per costringere quest'ultimo e i suoi familiari a non recarsi più nei pressi del bar dei f.11i Pagno in [OSCURATO:PERSONA] e comunque a lasciare il paese. Il fatto che la sentenza di primo grado abbia dato conto della fragilità del dato di prova del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che a dire di [OSCURATO:PERSONA] aveva assentito alla commissione dell'atto di violenza, non ha alcuna ricaduta sulla solidità del costrutto probatorio, sì come compiutamente illustrato anche nella sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Del pari adeguatamente motivata è l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. perché, come anche ben spiegato nella sentenza di primo grado, il fatto fu commesso con modalità tipicamente mafiose e al fine di affermare la supremazia di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio in cui si svolgeva l'attività imprenditoriale controllata dal clan dei casalesi (fl. 512 del a sentenza di primo grado) 9.15. Il quattordicesimo motivo è manifestamente infondato. Coglie nel segno il giudice del rinvio affermando che è una mera congettura quanto sostenuto dalla difesa, e reiterato con l'atto di ricorso, e cioè che l'arma di cui all'addebito di illegale detenzione e porto (capo U) sia la stessa di quella di cui all'addebito del capo R). 9.16. Il quindicesimo motivo è manifestamente infondato. esso ha riferimento all'addebito di cui al capo W, di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una mitragliatrice Uzi a trenta colpi. Il motivo in buona sostanza contesta la valutazione del dato di prova, costituito dai risultati delle intercettazioni, ritenendolo insufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata è invero adeguata e logica e in linea con la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Entrambi i giudici di merito hanno letto, in logico e cronologico collegamento, le intercettazioni del 25 maggio e del 2 giugno 2006 traendone, con adeguatezza di argomenti, la conclusione della consegna dell'arma a [OSCURATO:PERSONA], che mostrò di averla utilizzata e di essere soddisfatto delle sue caratteristiche. 9.17. Il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo motivo sono manifestamente infondati. Essi hanno riferimento agli addebiti di cui ai capi X), Y) e Al), relativi alla detenzione illegale, e poi porto in luogo pubblico, in concorso con altri, presso l'abitazione e il garage nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di numerosi armi, munizionamento da guerra ed esplosivi, alla introduzione nella Stato delle indicate armi, munizioni ed esplosivi, e alla ricettazione di un fucile kalashnikov, avente matricola abrasa, facente parte dell'arsenale prima descritto. Il giudice del rinvio ha affermato, in linea con quanto compiutamente illustrato nella sentenza di primo grado, che i dati di prova sono costituiti principalmente dai risultati delle intercettazioni, oltre che dalla perquisizione operata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] che consentì il sequestro dell'intero arsenale. I motivi di ricorso operano il tentativo di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, impegno estraneo al sindacato di legittimità, introducendo nel ragionamento, in apparenza condotto per la rilevazione di lacune della motivazione, fatti e circostanze estranee al tessuto argomentativo delle sentenze di merito. Il riferimento è, ad esempio, all'affermazione che tra I'll luglio 2006, giorno della consegna delle armi da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Vincenzo, e il 13 luglio successivo, quando furono compiuti perquisizione e sequestro delle armi, vi fu un monitoraggio costante delle Forze dell'ordine di tutti gli interessati alla vicenda, sì da rendere non credibile quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione del giorno successivo al sequestro, il 14 luglio 2006, di essere riuscito a salvare soltanto una mitraglietta e un bazooka.Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sì come consacrate nei risultati delle intercettazioni là%c(the dlle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]Alterio a cui riferì della provenienza delle armi che erano state sequestrate. 9.18. Il diciannovesimo motivo è manifestamente infondato. La detenzione illegale e il porto di un kalashnikov di ignota provenienza sono provate, come si trae dalla sentenza di primo grado (fl. 536 ss.), dalla videoripresa del 13 luglio 2006 ancor prima che dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Sia il giudice di primo grado che quello di rinvio hanno proceduto all'esame delle immagini, senza che la pretesa del ricorrente che le immagini nel giudizio di rinvio fossero visionate in udienza possa dirsi in alcun modo fondata. Il riferimento che [OSCURATO:PERSONA] fece ad una "mitraglietta" nel corso della conversazione con i suoi collaboratori, dicendo di essere riuscito a prelevarla prima che intervenisse la Polizia( sottoponendo a perquisizione il coimputato Palermo, non pone in crisi la ricostruzione del fatto,-che invero attiene, come detto, ad un fucile kalashnikov, operata dalla sentenza impugnata, anche alla luce delle puntuali argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. 9.19. Il ventesimo motivo è manifestamente infondato. L'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti di illegale detenzione e porto di armi di cui al capo D1) è adeguatamente motivata se pure le immagini che danno conto del traffico di armi non lo abbiano ritratto. Sul punto la motivazione della sentenza di appello deve essere integrata con quella del giudice di primo grado (fl. 545 ss.), che ha ben spiegato che dalle videoriprese del 28 dicembre 2006 si ha contezza del sopraggiungere nel piazzale dei locali de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di un camion su cui poi furono caricate delle armi, in specie tre fucili kalashnikov. Ha osservato il giudice di primo grado, con argomento pienamente logico, che il fatto che le immagini non abbiano ripreso la presenza del ricorrente sul piazzale al momento di carico delle armi non è elemento che può condurre ad escludere il suo coinvolgimento. [OSCURATO:PERSONA] aveva posizione apicale nel gruppo, era sempre al corrente di tutto quel che accadeva all'interno dei locali de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e si era sempre interessato in prima persona della gestione delle armi. 9.20. Il ventunesimo motivo è manifestamente infondato. Non è in alcun modo motivata la pretesa, il cui mancato soddisfacimento ha dato corpo alla doglianza di ricorso, che le immagini delle videoriprese fossero visionate in udienza. Da quelle immagini, di cui la Corte di appello ha avuto contezza, si trae la responsabilità anche del ricorrente per la detenzione e il porto di armi (capo F1), in parte smontate, che furono oggetto delle attività di pulitura. Non è poi illogica l'affermazione che i fatti di cui al capo Fl) sono il prolungamento di quello di cui al capo D1), attinente alla detenzione di fucili, perché quel che la Corte ha voluto significare è che si trattò dello stesso carico di armi che ha fondato la contestazione di cui al capo D1). 9.21. Il ventiduesimo motivo è manifestamente infondato. È meramente congetturale l'affermazione di ricorso per la quale l'illecita detenzione e porto della pistola semiautomatica e della pistola a tamburo cromata, di cui al capo H1), commessi il 31 marzo 2007, come si trae dalle conversazioni intercettare e dalle immagini delle videoregistrazioni, debbano restare assorbite dalla contestazione di cui al capo G1), per la detenzione di tre pistole commessa il 7 marzo 2007 e per il quale è intervenuta condanna. 9.22. Il ventitreesimo motivo è manifestamente infondato. L'affermazione di responsabilità per i fatti di detenzione, porto e cessione di un fucile kalashnikov e di un revolver a Graziano non è fondata soltanto sulle pur dettagliate dichiarazioni di quest'ultimo. Come si trae dalla sentenza di primo grado (fl. 556 e ss.), le dichiarazioni di Graziano sono state riscontrate dai risultati delle intercettazioni ambientali. Quanto all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. il riferimento alla intervenuta condanna, irrevocabile, per il fatto associativo deve essere correttamente inteso alla luce dell'inserimento dell'episodio di cui al capo L1) nelle strategie di espansione illecita delle attività de [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., strumento imprenditoriale nella piena disponibilità del clan dei casalesi. Dell'aggravante, inteso in tal modo il sintetico riferimento operato in sentenza, ricorre sia il profilo oggettivo, per il chiaro uso del metodo mafioso, che il profilo soggettivo, dell'agevolazione del gruppo mafioso di riferimento. 9.23. Il ventiquattresimo motivo infondato. In punto di trattamento sanzionatorio le motivazioni spese dalla sentenza impugnata sono adeguate: il richiamo alla gravità della condotta, come desunta dall'intensità dei traffici criminosi a cui costoro hanno contribuito, e alle conseguenze che da essa sono derivate, spiega bene la determinazione della pena in misura peraltro non prossima al massimo edittale. Il diniego delle attenuanti generiche trova pur esso adeguata motivazione nel riferimento alla gravità della condotta imputata in concorso, non dovendo il giudice prendere in esame, a tal fine, ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Vale a tal proposito il principio per il quale "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 9.24. Il venticinquesimo motivo è manifestamente infondato. Il giudice del rinvio ha compiutamente motivato in punto di confisca: ha spiegato che la confisca de [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., data la sua caratteristica di impresa criminale, si giustifica ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in termini di obbligatorietà dell'ablazione di un corpo di reato. Il riferimento aggiuntivo, quale titolo normativo della confisca, all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. non determina un mutamento significativo della precedente statuizione. In ordine poi alla confisca dei beni in proprietà del ricorrente, il giudice del rinvio ha preso in esame le deduzioni del consulente e ha fornito una motivazione adeguata in punto di sproporzione e di illecita provenienza della provvista impiegata per gli acquisti. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 10.1. Il primo motivo è infondato. L'annullamento con rinvio della sentenza emessa in grado di appello, per rilevati difetti di motivazione, non è di impedimento a che il giudice del rinvio, nel reiterare le valutazioni attinenti alle parti di sentenza affette da vizi, si giovi del rinvio, certo non acritico, alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado nel rispetto dei criteri elaborati della giurisprudenza per la cd. motivazione per relationem. La pronuncia di annullamento, infatti, attesta l'esistenza di vizi della sentenza di appello, a cui può porsi rimedio nel giudizio di rinvio anche facendo ricorso alle deduzioni svolte dal giudice di primo grado, benché, si intende, si proceda nel rispetto delle regole valevoli in generale per la motivazione mediante rinvio. Il giudice del rinvio, anche in forza del richiamo alle puntuali argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, ha compiutamente ricostruito i rapporti di stretta vicinanza commerciale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha poi richiamato i passi di alcune conversazioni intercettate da cui è emerso come [OSCURATO:PERSONA] desse indicazioni agli operatori commerciali sotto la sua influenza in merito all'affidamento del trasporto all'uno o all'altro operatore, senza che la sua veste e il suo ruolo di mero produttore di frutta gli dessero alcun titolo per intromettersi nelle scelte dei singoli commercianti sull'agenzia a cui affidare il trasporto della merce. Il giudice del rinvio ha poi fatto riferimento a due vicende particolarmente significative del contributo di [OSCURATO:PERSONA] alle strategia criminali di [OSCURATO:PERSONA], quella della gestione del trasporto della merce della Funghidea s.r.I., in cui [OSCURATO:PERSONA] intervenne con atti di minaccia per far sì che il rappresentante di quella società affidasse tutti i bancali di merce alla [OSCURATO:PERSONA]; e quella delle minacce che [OSCURATO:PERSONA] rivolse all'amministratore della P&B s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], per evitare che intrattenesse rapporti commerciali con tale Tripodo che, come riferitogli proprio da [OSCURATO:PERSONA], in chiara relazione di contributo concorsuale, si era recato a fargli visita. 10.2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice del rinvio ha dato adeguata motivazione delle ragioni per le quali non ha inteso disporre una rinnovazione istruttoria per l'assunzione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della P&[OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]. Ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA], in sede di indagini difensive, dichiarò sì di avere avuto rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma disse anche di non aver mai subito intimidazioni: siccome l'unica conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazione è quella del 23 settembre 2005, appena prima richiamata, la Corte di appello ha logicamente concluso che il dato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], seppure assunto in deposizione testimoniale, non avrebbe potuto essere utilmente riscontrato. Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che l'assunzione della sua testimonianza sarebbe stata superflua perché la vicenda che coinvolse [OSCURATO:PERSONA] è stata marginale, come si desume già dalla sentenza di primo grado. 10.3. Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata su entrambi i profili dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è adeguata e immune pertanto da censure. Per quanto attiene all'aspetto oggettivo il giudice del rinvio ha fatto richiamo ad alcuni risultati delle intercettazioni che danno prova dei comportamenti intimidatori adottati nei confronti dei competitori commerciali e della clientela, e ciò in un periodo non breve di cooperazione illecita (fl. 81 della sentenza impugnata). In riferimento al profilo soggettivo ha poi osservato che il ricorrente era pienamente consapevole della collocazione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine associativa dei casalesi, come dimostrato dalla conversazione che i due ebbero a proposito dell'attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] ad opera di Panico. Si tratta di un richiamo sufficiente a dar prova che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] alle mire espansionistiche di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui impresa era certamente qualificato dalla consapevolezza dello scenario associativo in cui si inserivano [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e il suo dominus. 10.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La questione di competenza per territorio, intervenut9 la sentenza di annullamento con rinvio cha ha individuato il giudice competente per il nuovo giudizio di merito, non può più essere utilmente proposta o riproposta, trovando la preclusione nella statuizione della Corte di cassazione che, decidendo sul ricorso, ha determinato la competenza in modo non più ritrattabile. Vale sul punto il principio di diritto per il quale "in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore" - Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Rv. 255307 -. 10.5. Il quinto motivo è infondato. In punto di trattamento sanzionatorio le motivazioni spese dalla sentenza impugnata sono adeguate: il richiamo alla gravità della condotta, come desunta dall'intensità dei traffici criminosi a cui costoro hanno contribuito, e alle conseguenze che da essa sono derivate, spiega bene la determinazione della pena in misura peraltro non prossima al massimo edittale. Il diniego delle attenuanti generiche trova pur esso adeguata motivazione nel riferimento alla gravità della condotta imputata in concorso, non dovendo il giudice prendere in esame, a tal fine, ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Vale a tal proposito il principio per il quale "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -. 11. Meritano accoglimento i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che di seguito si espongono. 11.1. La sentenza di annullamento rilevò un difetto di motivazione in ordine alla individuazione delle modalità dell'asserito contributo concorsuale dei ricorrenti alla consumazione dei reati in contestazione e al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore Costa, essendosi il giudice di appello limitato ad una generica affermazione di credibilità del narrato del dichiarante in riferimento ai fratelli Sfraga. Ai due profili di incompletezza non ha posto rimedio il giudice del rinvio che ha articolato una motivazione insufficiente, in parte contraddittoria e in parte superficiale. In merito alle modalità di contributo concorsuale il giudice del rinvio ha affermato che si trattò di un concorso essenzialmente morale, perché i due imputati non compirono direttamente atti di violenza o minaccia ai danni dei commercianti, limitandosi a coadiuvare [OSCURATO:PERSONA] nelle sue iniziative criminose. E però, nel definire specificamente l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato il valore probatorio di alcuni brani di conversazione, oggetto di intercettazioni, durante le quali il ricorrente avrebbe minacciato alcuni commercianti, intimando agli uni di non rendersi indipendenti e agli altri di rifornirsi da lui, tenendo così condotte di contributo materiale e non morale, a volerle ritenere momenti dell'apporto concorsuale.11.2. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è poi limitato ad affermare che era in costante rapporto con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle estorsioni ai commercianti marsalesi - fatti questi non collegati ai reati per i quali ora è processo -, senza definire in che termini si esplicò il contributo morale attestato in premessa. Ha poi fatto richiamo alle dichiarazioni del collaboratore Costa, che avrebbe attestato della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione con [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di un fratello di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha spiegato in che modo le dichiarazioni del collaboratore possano fungere da piena prova alla luce di quanto dallo stesso dichiarato - secondo le puntuali allegazioni difensive di ricorso - nell'interrogatorio dell8 novembre 2010 in cui, rispondendo alle domande dell'inquirente, disse di non ricordare chi dei due fratelli avesse preso parte alla riunione. 11.3. Ancora più consistente il difetto di motivazione per la parte in cui il giudice del rinvio ha reiterato il giudizio di attendibilità del collaboratore Costa, affidandolo ad alcuni enunciati meramente assertivi. Ha infatti affermato che v'è attendibilità intrinseca per le modalità di narrazione, non meglio definendo il senso di questo richiamo, e che v'è attendibilità estrinseca per la compatibilità del dichiarato con il successivo rapporto tra gli Sfraga e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento di specificazione anche soltanto esemplificativo. 12. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alterio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che va esclusa, con rideterminazione della pena in anni due e mesi otto di reclusione ed eliminazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Va poi annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alterio e [OSCURATO:PERSONA]Alteri° limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Va ancora annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; e va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) per i fatti commessi sino al 2003 ed al reato di cui al capo H) perché estinti per prescrizione e ridetermina la pena per i residui reati in anni tredici e mesi quattro di reclusione. Per il resto, meritano il rigetto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, di [OSCURATO:PERSONA]. Va poi rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In conseguenza del rigetto dei loro ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione F.A.I. - [OSCURATO:PERSONA] italiana e [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - la verità vive! ONLUS, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. che esclude e ridetermina nei loro confronti la pena in anni due e mesi otto di reclusione ciascuno. Elimina per entrambi la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo B) per i fatti commessi sino al 2003 ed al reato di cui al capo H) perché estinti per prescrizione e ridetermina la pena per i residui reati in anni tredici e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese