CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30523/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria pervenuta a mezzo PEC; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla richiesta di acquisizione della documentazione fotografica allegata ai motivi aggiunti ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine al fatto che riteneva potessero essere acquisite le fotografie allegate dall'imputato, trattandosi di produzione documentale meramente esplicativa, e che, però, tale "nuova" prova non era in grado di accrescere lo spessore del motivo di impugnazione. Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha evidenziato che il fatto che l' operante si sia trattenuto solo poco tempo in attesa che l'imputato comparisse non esclude che abbia suonato il campanello e che il suono si sia prodotto come affermato dallo stesso teste. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere ténsore [OSCURATO:PERSONA]`