CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1538/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 121/2020 del [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di ORTONA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 615 - 617 cod. proc. civ. all’espropriazione presso terzi intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; deduceva la mancata notifica degli atti prodromici e del pignoramento presso terzi e contestava il diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione di un preteso controcredito;− la fase di merito dell ’ opposizione si concludeva con la sentenza n. 121 del 24/9/2020 del Tribunale di Chieti; previa qualificazione dell’opposizione proposta come rimedio ex art. 617 cod. proc. civ., il giudice, in base alla ragione ritenuta più liquida, respingeva le contestazioni del Marrone affermando che il vizio di notificazione degli atti era stato sanato dall’iniziativa processuale dello stesso opponente; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), mentre non svolgeva difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA]; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’ esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente si rileva che può prescindersi dalla verifica della ritualità della notifica all’intimata in base ai principi affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi); − si osserva, poi, c he è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è inammissibileper violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.; − difettano, infatti, sia l’ esposizione di fatti della causa che risultano essenziali per consentire a questa Corte l’esame e la decisione del ricorso, sia la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda l’impugnazione; − il ricorrente censura la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sanati i vizi di nullità/inesistenza delle notifiche del titolo esecutivo, del precetto (anzi, di due atti di intimazione) e del pignoramento presso terzi, asseritamente compiute ai sensi dell’art.143 cod. proc. civ. in carenza dei presupposti normativi, ma omette di trascrivere nell’atto introduttivo le relate di notifica dei menzionati atti;− il r icorso manca, poi, di qualsivoglia specificazione sul momento in cui il Marrone ha acquisito conoscenza della procedura esecutiva, elemento indispensabile per verificare ex officio la tempestività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in proposito, si richiama il principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01, secondo cui la tardività dell’opposizione exart. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non espressamente decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno esplicito , può e deve essere delibata, anche d’ufficio,in sede di legittimità); − non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’intimata; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d