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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 27630/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 11767-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrent e incidental e – e nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10240 del 202 2 , depositata il 21novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata il 14luglio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non deve provvedersi sulle spese processuali, attesa la convergenza del ricorso principale e del ricorso incidentale e stante il comune epilogo decisorio; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 11767-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentat a e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrent e incidental e – e nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10240 del 202 2 , depositata il 21novembre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata il 14luglio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non deve provvedersi sulle spese processuali, attesa la convergenza del ricorso principale e del ricorso incidentale e stante il comune epilogo decisorio; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 28
Sentenza Cassazione n. 27630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris