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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01133/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del PG 0.,20, cuzi.4.-,.. ye, ji W (4'019 j — 21.ttex. - lt, 7 .....),... i ouZle 'i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza ex art. 464-quater c.p.p. pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova con sospensione del processo ( in relazione al reato di corruzione tra privati, 2635 c.c., in danno della società i-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) .

Rappresenta che come questione preliminare aveva eccepito anche nel corso dell'udienza preliminare il difetto di una valida e tempestiva querela, respinta dal G.u.p. prima di ammettere l'imputato alla messa alla prova.

In particolare, assume che la querela a suo tempo sporta dalla costituita parte civile sia stata presentata da soggetto non legittimato e per di più tardivamente.

Su tale presupposto, ritenendo in buona sostanza illegittimo il rigetto della eccezione - cui accoglimento avrebbe dovuto comportare l'emissione di sentenza di improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 codice di rito - , impugna l'ordinanza ammissiva della messa alla prova per omessa pronuncia ex art. 129 e 464-quater codice di rito di sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di improcedibilità ( e cita ai riguardo la sentenza delle Sezioni Unite del 29.7.16 n. 33216).

2. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 3.11 difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché non ritualmente proposto; in ogni caso dichiararsi lo stesso inammissibile perché manifestamente infondato. 4.11 difensore dell'imputato con memoria pervenuta il 29.9.21 ha replicato agli argomenti spesi dal P.G. e nell'interesse della parte civile, osservando, quanto alla ritualità della proposizione del ricorso, che la norma di cui all'art. 24 co. 6 ter del D.L. 137/2020, che ha consentito in "epoca Covid" per la prima volta ia trasmissione a mezzo pec degli atti di impugnazione, è evidentemente ispirata al cd. favor impugnationis.

La previsione secondo cui non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p. è riferita soltanto alle trasmissioni telematiche degli atti di impugnazione ( che, pertanto, devono essere inviati esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche a quello potenzialmente individuato dall'art. 582 co. 2 c.p.p.).

Il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p. (che sarebbe la conseguenza dalla tesi avversaria).Quanto agli argomenti contenuti nella requisitoria del P.G, osserva che l'indicazione di una determinata qualifica e della fonte dei poteri non esime dalla possibilità di verificare se la qualifica spesa ed i poteri indicati corrispondano (o meno) alla situazione sottostante, secondo le previsioni di legge e dello statuto.

Nel caso di specie la querela è stata sporta da [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica amministratore delegato della I-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù della procura generale rilasciata dalla società.

La questione è quindi se il Caputo, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] di i-FAST [OSCURATO:PERSONA] e/o in virtù della Procura Generale rilasciata dall'Azienda potesse o meno sporgere la querela per conto di iFAST, considerato che l'art. 337 co. 3 c.p.p. prevede che la querela sia sporta dal legale rappresentante della persona giuridica.

È pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non fosse il legale rappresentante perché secondo l'art. 13 dello Statuto della società la legale rappresentanza spettava al Presidente (Caputo non lo era) ed eventualmente agli amministratori delegati, ma esclusivamente nell'ambito e nell'esercizio dei loro poteri.

Ebbene, a [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato conferito il potere di proporre querele; né nella "delega" - che perimetra (ai sensi del citato art. 13 dello Statuto) i poteri dell'[OSCURATO:PERSONA] - è stato mai conferito il potere di sporgere querela.

A seguire la tesi qui avversata, si finisce per svuotare totalmente di significato le previsioni dello Statuto della società. - Quanto alla tardività della querela, il Procurato Generale richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la proposizione della querela "scatta" dal momento in cui il soggetto ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.

Nulla quaestio, rispetto a tale orientamento.

Tuttavia è proprio nell'esposto orale presentato in data 17.7.2018 che sono indicati compiutamente - da personale di FCA (che controlla al 100% i-Fast) - tutti gli elementi che sono poi stati trasfusi nella successiva denuncia-querela del 4.2.2019.

Ne consegue la tardività della successiva querela del 4.2.2019.

Indi, il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ovvero - in subordine - con rinvio, con ogni ulteriore conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e merita il rigetto. 1.Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore della parte civile.

Come osserva il difensore del ricorrente, il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p.; l'utilizzo dell'espressione «non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p.» induce a ritenere che la inapplicabilità della norma non sia disposta in via generale (altrimenti si tratterebbe di un'abrogazione), ma esclusivamente in relazione alla situazione prevista dal medesimo art. 24 del d.l. n. 137 dei 2020, convertito con modifiche dalla dalla legge n. 176 del 2020„ ossia alla trasmissione telematica dell'impugnazione; resta pertanto ferma la modalità di presentazione del ricorso mediante il deposito cartaceo dell'atto.

Ciò emerge dallo stesso disposto di cui all'art. 4 che nello stabilire al comma 4 che « Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 >>, lascia chiaramente intendere che trattasi di modalità alternativa e non obbligatoria di presentazione dell'atto ( cfr. al riguardo Cassazione Penale, Sez.

VI, 24 giugno 2021 (ud. 11 maggio 2021), n. 24714 in cui si definisce, appunto, alternativa la possibilità di procedere al deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto medesimo mediante pec)_ 2.Ciò posto, appare opportuno altresì premettere che l'ordinanza ammissiva della messa alla prova è suscettibile di impugnazione col mezzo di gravame proposto.

Ed invero, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte - Sez.

U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01 - l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione dei procedimento con la messa alla prova.Le Sezioni Unite nell'affermare il principio testé indicato hanno anche precisato che è il comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa e che l'impugnazione non sospende il procedimento, e che la circostanza che il comma 7 dell'art. 464-quater cod. proc. pen. menzioni l'imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per cessazione non è un argomento dirimente, in grado di far prevalere la tesi dell'immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto, in quanto non può certo escludersi che l'imputato possa avere interesse a contestare l'ordinanza che lo ha ammesso alla prova, e nell'affermare ciò adducono come esempio proprio il caso in cui l'imputato possa dolersi del mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., imposto al giudice dall'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen..

Concludono quindi le Sezioni Unite che certamente la norma consente l'impugnabilità diretta ed autonoma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento - non anche del provvedimento di rigetto della richiesta - giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta; e ciò evidentemente anche nel caso in cui l'ammissione al rito speciale abbia comportato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito e sia di questo che l'imputato si dolga.

D'altronde, osserva questo Collegio, è lo stesso art. 464-quater cod. proc. pen., che regola anche la fase decisoria, a prevedere, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo; esso lascia chiaramente intendere che si tratti di una decisione nel suo complesso unitaria costituendo il mancato rilevamento di una delle ipotesi di cui all'art. 129 codice di rito la premessa per l'ammissione del rito della messa alla prova ( mancato rilevamento che non perde la sua diretta inerenza al provvedimento ammissivo nel caso in cui costituisca oggetto di autonomo provvedimento di rigetto emesso - come nel caso di specie - in conseguenza della proposizione da parte dell'imputato di preliminare eccezione ai sensi dell'art. 129 codice di rito ).

3. Passando quindi al merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, quanto al primo motivo, col quale il ricorrente deduce la mancanza della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritualità della querela e la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 2380 cod. civ. ( e alle previsioni dello statuto della società ), per essersi il soggetto che ha presentato la querela per la società di capitali qualificato amministratore delegato, ma non legale rappresentante della stessa, laddove il potere di presentare querela, invece, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e non all'amministratore delegato, si osserva quanto segue.

Innanzitutto ?se è vero che, come evidenziato dal Procuratore Generale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, qualora la querela sia stata presentata per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale cenno comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013 - dep. 21/08/2013, Noschese, Rv. 257223; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013 - dep. 21/02/2014, Giacobelli, Rv. 259037) e che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte "negoziale", ovvero sia presentata da soggetto "terzo", che non ha un rapporto organico con la società querelante, non essendo necessaria quando la stessa sia presentata - come nel caso di specie - da persona fisica che agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto in questo caso il potere di rappresentanza discende dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, P.G. in proc.

Guarini e altro, Rv. 235939; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985 - dep. 23/01/1986, Bonaiti, Rv. 171637), è altrettanto vero che, come evidenziato dalla difesa, soprattutto ove quel potere di rappresentanza è messo in discussione, la mera indicazione di una determinata qualifica e della fonte dei poteri non esime dalla possibilità di verificare se la qualifica spesa ed i poteri indicati corrispondano (o meno) alla situazione sottostante, secondo le previsioni di legge e dello statuto; fermo restando però che ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sui punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione; contraria dimostrazione - è comunque il caso di evidenziare - che alla stregua degli argomenti prospettati dal ricorrente - che si limita in buona sostanza ad affermare che la legale rappresentanza dell'ente spettava al Presidente del consiglio di amministrazione e che al Caputo in ogni caso non era mai stato conferito il potere di proporre querele - non può ritenersi raggiunta.

Ciò nondimeno si passa ad esaminare la questione posta dal ricorrente.L'art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro).

Il potere di rappresentanza può invero derivare sia dalla legge che dallo statuto, in virtù della carica ricoperta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale ( art. 2384 comma 1 cod. civ. ) La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma).

Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una . dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati).

Nel caso di specie dagli atti allegati dalle parti risulta innanzitutto che la società era amministrata da un consiglio di amministrazione e che il Caputo era stato nominato, oltre che direttore generale, anche amministratore delegato, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto la firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettavano anche al predetto quale amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti ( tra i quali quelli di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla regge, promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società sia essa attrice o convenuta in qualunque sede giudiziaria civile penale amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale, costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la società sia offesa dal reato, nominare revocare avvocati, transigere controversia ).

In relazione all'intervenuta nomina dell'amministratore delegato il consiglio di amministrazione dava atto e faceva constare che l'amministratore delegato della società - l'ingegner Caputo - era l'unica carica della società investita di tutti i poteri operativi e della relativa rappresentanza per quanto attiene il raggiungimento dell'oggetto sociale e in particolare per lo svolgimento dell'attività di spedizione trasporto in Italia e all'estero di merci e dell'attività di spedizioniere di autotrasporto di merci in conto terzi - costituente il fulcro dell'oggetto sociale della società.

Indi, a differenza di quanto prospetta il ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore delegato, era stata conferita la rappresentanza dell'ente nell'ambito e per l'esercizio degli ampi poteri ricevuti, e più in generale il potere di rappresentanza per tutto quanto attiene al raggiungimento dell'oggetto sociale, e quindi anche in relazione agli atti che dovessero porsi come strumentali alla emersione/eliminazione delle situazioni idonee ad incidere su tale obbiettivo primario; e la querela avente ad oggetto i comportamenti illeciti che si è inteso denunciare nel caso di specie in quanto avevano interessato la società e il proficuo svolgersi della sua attività, si risolve certamente in uno strumento necessario al perseguimento dell'oggetto sociale.

La querela è stata quindi validamente sporta da Caput° [OSCURATO:PERSONA] di i-FAST [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore Generale.

D'altronde come ha avuto modo di affermare la Prima Sezione civile di questa Corte - sentenza n. 17761 del 8.9.16 - ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente.

Non è invece sufficiente, al predetto fine, il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all'esercizio di una determinata attività, né assicurando l'espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività ).

Ne discende che non può essere negata al Caputo la rappresentanza legale della società con riferimento all'atto di querela dal medesimo sporta appunto quale soggetto al quale era stata espressamente riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente, nei termini suindicati, dal consiglio di amministrazione in conformità all'art. 13 dello Statuto.

D'altronde ciò che si rileva nel caso di specie con riferimento alla rappresentanza legale dell'ente è evenienza non rara nell'ambito di società di rilevanti dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono in genere specificamente attribuiti a soggetti determinati (amministratore delegato, presidente, ecc.).

In tali casi - come in quello di specie - il potere di rappresentanza discende, anche in base alle previsioni statutarie, dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, P.G. in proc.

Guarini e altro, Rv. 235939; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985 - dep. 23/01/1986, Bonaiti, Rv. 171637). [OSCURATO:PERSONA] era in altri termini legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela, in relazione ai fatti di corruzione tra privati che avevano interessato la società, senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2 - , n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767 - 01 ); verifica in concreto che per quanto sopra detto, alla stregua dei documenti prodotti in atti, ha avuto esito positivo in quanto da un lato è riconosciuta espressamente la rappresentanza dell'ente al Caputo quale amministratore delegato e dall'altro non risultano limitazione specifiche al riguardo né tanto meno divieti in ordine alla possibilità di sporgere querela.

In definitiva si deve riaffermare il principio secondo cui l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16150 del 26/04/2012 Ud. (dep. 02/05/2012 ) Rv. 252715 - 01 in relazione a querela proposta dal legale rappresentante e amministratore delegato della società ).

In particolare, ai sensi degli artt. 2384 e 2487 c.c., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela.

La prospettiva suggerita dal ricorrente va dunque esattamente rovesciata, in quanto, in mancanza di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra í compiti del rappresentante legale dì una società di capitali e non richiede un apposito e specifico mandato (ASN 200911074-RV 246885, 200619368-RV 234539, • 200317640-RV 224685, 199903744-RV 213526, 199903549-RV 212764, 199701131-RV 206900, 19930991-RV 196432).

4. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e la violazione di legge, lamentando la tardività della querela.

La persona offesa aveva presentato un esposto orale già nel luglio del 2018, epoca in cui sarebbe stata a conoscenza dei fatti oggetto dell'imputazione.

In realtà, secondo quanto precisato nella memoria in atti presentata nell'interesse della parte civile, l'esposto era stato presentato - non dalla I-Fast - sulla base di meri sospetti - a seguito di segnalazioni anonime - in ordine all'infedele condotta di un dipendente poi licenziatosi per sollecitare gli accertamenti del caso sulla fondatezza delle segnalazioni anonime e su quali potessero effettivamente essere i fornitori coinvolti; approfondimenti evidentemente chiesti alla [OSCURATO:PERSONA] non disponendo il gruppo FCA all'epoca di elementi di conoscenza piena dei fatti.

A fronte di tali emergenze il ricorrente ancora una volta si limita a controdeduzioni generiche ribadendo che il semplice fatto che fosse stato presentato l'esposto tempo prima dovesse invece risolversi in una spia della conoscenza dei fatti e rendere quindi tardiva la querela presentata oltre il termine di legge; laddove dallo stesso passaggio dell'esposto che si riporta a dimostrazione dell'assunto emerge piuttosto il riferimento a mere segnalazioni e all'acquisizioni di sospetti ( nei confronti, peraltro, del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e non del Milani).

Ciò, nonostante nell'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione, sia stato richiamato il principio consolidato secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, dei fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 Rv. 277081 - 01) e si sia già chiarito che il termine per la presentazione della querela, in conformità con tale principio, nel caso di specie è stato calcolato partendo dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo del reato è risultato completo, circostanza evidentemente verificatasi solo all'esito degli accertamenti della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del PG 0.,20, cuzi.4.-,.. ye, ji W (4'019 j — 21.ttex. - lt, 7 .....),... i ouZle 'i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza ex art. 464-quater c.p.p. pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova con sospensione del processo ( in relazione al reato di corruzione tra privati, 2635 c.c., in danno della società i-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) . Rappresenta che come questione preliminare aveva eccepito anche nel corso dell'udienza preliminare il difetto di una valida e tempestiva querela, respinta dal G.u.p. prima di ammettere l'imputato alla messa alla prova. In particolare, assume che la querela a suo tempo sporta dalla costituita parte civile sia stata presentata da soggetto non legittimato e per di più tardivamente. Su tale presupposto, ritenendo in buona sostanza illegittimo il rigetto della eccezione - cui accoglimento avrebbe dovuto comportare l'emissione di sentenza di improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 codice di rito - , impugna l'ordinanza ammissiva della messa alla prova per omessa pronuncia ex art. 129 e 464-quater codice di rito di sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di improcedibilità ( e cita ai riguardo la sentenza delle Sezioni Unite del 29.7.16 n. 33216). 2. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 3.11 difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché non ritualmente proposto; in ogni caso dichiararsi lo stesso inammissibile perché manifestamente infondato. 4.11 difensore dell'imputato con memoria pervenuta il 29.9.21 ha replicato agli argomenti spesi dal P.G. e nell'interesse della parte civile, osservando, quanto alla ritualità della proposizione del ricorso, che la norma di cui all'art. 24 co. 6 ter del D.L. 137/2020, che ha consentito in "epoca Covid" per la prima volta ia trasmissione a mezzo pec degli atti di impugnazione, è evidentemente ispirata al cd. favor impugnationis. La previsione secondo cui non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p. è riferita soltanto alle trasmissioni telematiche degli atti di impugnazione ( che, pertanto, devono essere inviati esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche a quello potenzialmente individuato dall'art. 582 co. 2 c.p.p.). Il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p. (che sarebbe la conseguenza dalla tesi avversaria).Quanto agli argomenti contenuti nella requisitoria del P.G, osserva che l'indicazione di una determinata qualifica e della fonte dei poteri non esime dalla possibilità di verificare se la qualifica spesa ed i poteri indicati corrispondano (o meno) alla situazione sottostante, secondo le previsioni di legge e dello statuto. Nel caso di specie la querela è stata sporta da [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica amministratore delegato della I-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù della procura generale rilasciata dalla società. La questione è quindi se il Caputo, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] di i-FAST [OSCURATO:PERSONA] e/o in virtù della Procura Generale rilasciata dall'Azienda potesse o meno sporgere la querela per conto di iFAST, considerato che l'art. 337 co. 3 c.p.p. prevede che la querela sia sporta dal legale rappresentante della persona giuridica. È pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non fosse il legale rappresentante perché secondo l'art. 13 dello Statuto della società la legale rappresentanza spettava al Presidente (Caputo non lo era) ed eventualmente agli amministratori delegati, ma esclusivamente nell'ambito e nell'esercizio dei loro poteri. Ebbene, a [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato conferito il potere di proporre querele; né nella "delega" - che perimetra (ai sensi del citato art. 13 dello Statuto) i poteri dell'[OSCURATO:PERSONA] - è stato mai conferito il potere di sporgere querela. A seguire la tesi qui avversata, si finisce per svuotare totalmente di significato le previsioni dello Statuto della società. - Quanto alla tardività della querela, il Procurato Generale richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la proposizione della querela "scatta" dal momento in cui il soggetto ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Nulla quaestio, rispetto a tale orientamento. Tuttavia è proprio nell'esposto orale presentato in data 17.7.2018 che sono indicati compiutamente - da personale di FCA (che controlla al 100% i-Fast) - tutti gli elementi che sono poi stati trasfusi nella successiva denuncia-querela del 4.2.2019. Ne consegue la tardività della successiva querela del 4.2.2019. Indi, il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ovvero - in subordine - con rinvio, con ogni ulteriore conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e merita il rigetto. 1.Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore della parte civile. Come osserva il difensore del ricorrente, il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p.; l'utilizzo dell'espressione «non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p.» induce a ritenere che la inapplicabilità della norma non sia disposta in via generale (altrimenti si tratterebbe di un'abrogazione), ma esclusivamente in relazione alla situazione prevista dal medesimo art. 24 del d.l. n. 137 dei 2020, convertito con modifiche dalla dalla legge n. 176 del 2020„ ossia alla trasmissione telematica dell'impugnazione; resta pertanto ferma la modalità di presentazione del ricorso mediante il deposito cartaceo dell'atto. Ciò emerge dallo stesso disposto di cui all'art. 4 che nello stabilire al comma 4 che « Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 >>, lascia chiaramente intendere che trattasi di modalità alternativa e non obbligatoria di presentazione dell'atto ( cfr. al riguardo Cassazione Penale, Sez. VI, 24 giugno 2021 (ud. 11 maggio 2021), n. 24714 in cui si definisce, appunto, alternativa la possibilità di procedere al deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto medesimo mediante pec)_ 2.Ciò posto, appare opportuno altresì premettere che l'ordinanza ammissiva della messa alla prova è suscettibile di impugnazione col mezzo di gravame proposto. Ed invero, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01 - l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione dei procedimento con la messa alla prova.Le Sezioni Unite nell'affermare il principio testé indicato hanno anche precisato che è il comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa e che l'impugnazione non sospende il procedimento, e che la circostanza che il comma 7 dell'art. 464-quater cod. proc. pen. menzioni l'imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per cessazione non è un argomento dirimente, in grado di far prevalere la tesi dell'immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto, in quanto non può certo escludersi che l'imputato possa avere interesse a contestare l'ordinanza che lo ha ammesso alla prova, e nell'affermare ciò adducono come esempio proprio il caso in cui l'imputato possa dolersi del mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., imposto al giudice dall'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen.. Concludono quindi le Sezioni Unite che certamente la norma consente l'impugnabilità diretta ed autonoma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento - non anche del provvedimento di rigetto della richiesta - giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta; e ciò evidentemente anche nel caso in cui l'ammissione al rito speciale abbia comportato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito e sia di questo che l'imputato si dolga. D'altronde, osserva questo Collegio, è lo stesso art. 464-quater cod. proc. pen., che regola anche la fase decisoria, a prevedere, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo; esso lascia chiaramente intendere che si tratti di una decisione nel suo complesso unitaria costituendo il mancato rilevamento di una delle ipotesi di cui all'art. 129 codice di rito la premessa per l'ammissione del rito della messa alla prova ( mancato rilevamento che non perde la sua diretta inerenza al provvedimento ammissivo nel caso in cui costituisca oggetto di autonomo provvedimento di rigetto emesso - come nel caso di specie - in conseguenza della proposizione da parte dell'imputato di preliminare eccezione ai sensi dell'art. 129 codice di rito ). 3. Passando quindi al merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, quanto al primo motivo, col quale il ricorrente deduce la mancanza della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritualità della querela e la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 2380 cod. civ. ( e alle previsioni dello statuto della società ), per essersi il soggetto che ha presentato la querela per la società di capitali qualificato amministratore delegato, ma non legale rappresentante della stessa, laddove il potere di presentare querela, invece, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e non all'amministratore delegato, si osserva quanto segue. Innanzitutto ?se è vero che, come evidenziato dal Procuratore Generale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, qualora la querela sia stata presentata per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale cenno comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013 - dep. 21/08/2013, Noschese, Rv. 257223; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013 - dep. 21/02/2014, Giacobelli, Rv. 259037) e che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte "negoziale", ovvero sia presentata da soggetto "terzo", che non ha un rapporto organico con la società querelante, non essendo necessaria quando la stessa sia presentata - come nel caso di specie - da persona fisica che agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto in questo caso il potere di rappresentanza discende dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, P.G. in proc. Guarini e altro, Rv. 235939; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985 - dep. 23/01/1986, Bonaiti, Rv. 171637), è altrettanto vero che, come evidenziato dalla difesa, soprattutto ove quel potere di rappresentanza è messo in discussione, la mera indicazione di una determinata qualifica e della fonte dei poteri non esime dalla possibilità di verificare se la qualifica spesa ed i poteri indicati corrispondano (o meno) alla situazione sottostante, secondo le previsioni di legge e dello statuto; fermo restando però che ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sui punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione; contraria dimostrazione - è comunque il caso di evidenziare - che alla stregua degli argomenti prospettati dal ricorrente - che si limita in buona sostanza ad affermare che la legale rappresentanza dell'ente spettava al Presidente del consiglio di amministrazione e che al Caputo in ogni caso non era mai stato conferito il potere di proporre querele - non può ritenersi raggiunta. Ciò nondimeno si passa ad esaminare la questione posta dal ricorrente.L'art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro). Il potere di rappresentanza può invero derivare sia dalla legge che dallo statuto, in virtù della carica ricoperta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale ( art. 2384 comma 1 cod. civ. ) La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma). Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una . dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati). Nel caso di specie dagli atti allegati dalle parti risulta innanzitutto che la società era amministrata da un consiglio di amministrazione e che il Caputo era stato nominato, oltre che direttore generale, anche amministratore delegato, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto la firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettavano anche al predetto quale amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti ( tra i quali quelli di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla regge, promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società sia essa attrice o convenuta in qualunque sede giudiziaria civile penale amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale, costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la società sia offesa dal reato, nominare revocare avvocati, transigere controversia ). In relazione all'intervenuta nomina dell'amministratore delegato il consiglio di amministrazione dava atto e faceva constare che l'amministratore delegato della società - l'ingegner Caputo - era l'unica carica della società investita di tutti i poteri operativi e della relativa rappresentanza per quanto attiene il raggiungimento dell'oggetto sociale e in particolare per lo svolgimento dell'attività di spedizione trasporto in Italia e all'estero di merci e dell'attività di spedizioniere di autotrasporto di merci in conto terzi - costituente il fulcro dell'oggetto sociale della società. Indi, a differenza di quanto prospetta il ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore delegato, era stata conferita la rappresentanza dell'ente nell'ambito e per l'esercizio degli ampi poteri ricevuti, e più in generale il potere di rappresentanza per tutto quanto attiene al raggiungimento dell'oggetto sociale, e quindi anche in relazione agli atti che dovessero porsi come strumentali alla emersione/eliminazione delle situazioni idonee ad incidere su tale obbiettivo primario; e la querela avente ad oggetto i comportamenti illeciti che si è inteso denunciare nel caso di specie in quanto avevano interessato la società e il proficuo svolgersi della sua attività, si risolve certamente in uno strumento necessario al perseguimento dell'oggetto sociale. La querela è stata quindi validamente sporta da Caput° [OSCURATO:PERSONA] di i-FAST [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore Generale. D'altronde come ha avuto modo di affermare la Prima Sezione civile di questa Corte - sentenza n. 17761 del 8.9.16 - ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente. Non è invece sufficiente, al predetto fine, il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all'esercizio di una determinata attività, né assicurando l'espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività ). Ne discende che non può essere negata al Caputo la rappresentanza legale della società con riferimento all'atto di querela dal medesimo sporta appunto quale soggetto al quale era stata espressamente riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente, nei termini suindicati, dal consiglio di amministrazione in conformità all'art. 13 dello Statuto. D'altronde ciò che si rileva nel caso di specie con riferimento alla rappresentanza legale dell'ente è evenienza non rara nell'ambito di società di rilevanti dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono in genere specificamente attribuiti a soggetti determinati (amministratore delegato, presidente, ecc.). In tali casi - come in quello di specie - il potere di rappresentanza discende, anche in base alle previsioni statutarie, dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, P.G. in proc. Guarini e altro, Rv. 235939; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985 - dep. 23/01/1986, Bonaiti, Rv. 171637). [OSCURATO:PERSONA] era in altri termini legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela, in relazione ai fatti di corruzione tra privati che avevano interessato la società, senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2 - , n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767 - 01 ); verifica in concreto che per quanto sopra detto, alla stregua dei documenti prodotti in atti, ha avuto esito positivo in quanto da un lato è riconosciuta espressamente la rappresentanza dell'ente al Caputo quale amministratore delegato e dall'altro non risultano limitazione specifiche al riguardo né tanto meno divieti in ordine alla possibilità di sporgere querela. In definitiva si deve riaffermare il principio secondo cui l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16150 del 26/04/2012 Ud. (dep. 02/05/2012 ) Rv. 252715 - 01 in relazione a querela proposta dal legale rappresentante e amministratore delegato della società ). In particolare, ai sensi degli artt. 2384 e 2487 c.c., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela. La prospettiva suggerita dal ricorrente va dunque esattamente rovesciata, in quanto, in mancanza di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra í compiti del rappresentante legale dì una società di capitali e non richiede un apposito e specifico mandato (ASN 200911074-RV 246885, 200619368-RV 234539, • 200317640-RV 224685, 199903744-RV 213526, 199903549-RV 212764, 199701131-RV 206900, 19930991-RV 196432). 4. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e la violazione di legge, lamentando la tardività della querela. La persona offesa aveva presentato un esposto orale già nel luglio del 2018, epoca in cui sarebbe stata a conoscenza dei fatti oggetto dell'imputazione. In realtà, secondo quanto precisato nella memoria in atti presentata nell'interesse della parte civile, l'esposto era stato presentato - non dalla I-Fast - sulla base di meri sospetti - a seguito di segnalazioni anonime - in ordine all'infedele condotta di un dipendente poi licenziatosi per sollecitare gli accertamenti del caso sulla fondatezza delle segnalazioni anonime e su quali potessero effettivamente essere i fornitori coinvolti; approfondimenti evidentemente chiesti alla [OSCURATO:PERSONA] non disponendo il gruppo FCA all'epoca di elementi di conoscenza piena dei fatti. A fronte di tali emergenze il ricorrente ancora una volta si limita a controdeduzioni generiche ribadendo che il semplice fatto che fosse stato presentato l'esposto tempo prima dovesse invece risolversi in una spia della conoscenza dei fatti e rendere quindi tardiva la querela presentata oltre il termine di legge; laddove dallo stesso passaggio dell'esposto che si riporta a dimostrazione dell'assunto emerge piuttosto il riferimento a mere segnalazioni e all'acquisizioni di sospetti ( nei confronti, peraltro, del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e non del Milani). Ciò, nonostante nell'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione, sia stato richiamato il principio consolidato secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, dei fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 Rv. 277081 - 01) e si sia già chiarito che il termine per la presentazione della querela, in conformità con tale principio, nel caso di specie è stato calcolato partendo dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo del reato è risultato completo, circostanza evidentemente verificatasi solo all'esito degli accertamenti della
Sentenza Cassazione n. 01133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris