CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., specie quanto al profilo soggettivo, sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi significativi della sussistenza della precisa consapevolezza del ricorrente, anche alla luce della causa civile affrontata; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse in ragione della intensità del dolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/