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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19147/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi inoltre richiede per DELLA MALVA l'estensione del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al punto 1 e il ricorso autonomo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di detenzione e porto illegali di due fucili clandestini (capo 1), di detenzione di 4 cartucce (capo 2) e ricettazione dei due fucili alterati (capo 3), fatti accertati in Vieste il 15 dicembre 2017.

A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto anche il reato di detenzione illegale di un fucile (capo 4), fatto accertato in Vieste il 10.11.2017.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di tentata evasione dalla casa circondariale di Foggia (capo 5) e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di tentata procurata evasione dalla casa circondariale di Foggia (capo 6), fatti accertati in Foggia il 29 dicembre 2017.

Infine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di favoreggiamento personale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), fatto commesso in Vieste dal 14 luglio al 24 settembre 2017.

Con sentenza in data 18.1.2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 4 perché il fatto non sussiste, e dichiarato gli imputati colpevoli dei residui reati rispettivamente ascritti, condannandoli, previo riconoscimento a tutti gli imputati delle attenuanti generiche, alle pene ritenute di giustizia.

Adita con impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 gennaio 2021, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto l'assorbimento del capo 2 nel capo 1, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, e rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed C 6000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni uno e mesi quattro per [OSCURATO:PERSONA]; e in anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per [OSCURATO:PERSONA].

I fatti ascritti riguardano gli esiti di tre interventi della polizia giudiziaria.

In data 24 settembre 2017 veniva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA], destinatario di ordinanza custodiale.

Veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso alcuni mesi nascosto in un fabbricato rurale nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

In data 15 dicembre 2017 la Guardia di Finanza rinveniva in zona rurale due fucili con matricola abrasa.Il rinvenimento era stato reso possibile dall'ascolto delle conversazioni telefoniche intercorse tra alcuni detenuti, dotati di telefono cellulare, ristretti nella cella 3 della casa circondariale di Foggia e soggetti all'esterno.

Le conversazioni avvenivano tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] con il figlio [OSCURATO:PERSONA], libero; nel corso delle comunicazioni il padre dava istruzioni al figlio per il recupero di armi che erano state nascoste; nelle conversazioni interveniva pure [OSCURATO:PERSONA], che dava ulteriori indicazioni per il recupero dei fucili.

In data 29 dicembre 2017 la Guardia di Finanza aveva effettuato il controllo di alcuni pacchi in entrata alla casa circondariale di Foggia, rinvenendo nel pacco diretto a [OSCURATO:PERSONA], compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA], due fili diamantati, idonei a segare sbarre di ferro.

Veniva anche accertato che, una volta segate le sbarre della cella n. 3, i fuggitivi avrebbero avuto un itinerario che avrebbe consentito loro di raggiungere e superare, con l'ausilio di un mezzo meccanico posizionato all'esterno, le mura perimetrali.

L'individuazione dei soggetti interessati al progetto di evasione veniva fondata sull'ascolto delle comunicazioni telefoniche abusive.

I detenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano sollecitato [OSCURATO:PERSONA] alla fornitura della "cintura", mentre nella spedizione del pacco erano coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].

2. Tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni concernenti i capi 1, 2, 3,

4. Il ricorrente aveva intrapreso collaborazione con la Procura della repubblica, dimettendo ampio memoriale, allegato al ricorso, sui fatti oggetto di imputazione, così dando ragione della sua estraneità ai fatti, affermata anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della esclusione delle attenuanti generiche.

Il beneficio dovrà essere riconosciuto in ragione dell'intrapresa collaborazione con gli inquirenti.2.2. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al delitto di porto di armi clandestine in luogo pubblico, ascritto al capo

1. Le armi erano state rinvenute in terreno di proprietà privata, e non conoscendo l'itinerario seguito per portarle in tale sito non vi è prova che le armi fossero state portate in luogo pubblico.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al giudizio concernente il delitto di ricettazione.

Veniva accertato che il ricorrente sarebbe entrato in possesso dei fucili negli anni 2011-2012, come affermato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente decorso del termine di prescrizione.

Con il terzo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 56 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio in ordine al reato di cui al capo

5. Con i motivi quarto e quinto viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata e del relativo aumento di pena, pur a fronte della confessione resa.

Con i motivi dal sesto al nono viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (sesto motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (settimo motivo) ei tentata evasione di cui al capo 5 (ottavo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (nono motivo).

2.3. [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data 5 ottobre 2021, due atti di impugnazione.

2.3.1. Ricorso n. 1.

Con i motivi dal primo al sesto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine ai reati ascritti ai capi 1, 2 e

3. Quanto al delitto di porto di armi clandestine in luogo pubblico, ascritto al capo 1, le armi erano state rinvenute in terreno di proprietà privata, e non conoscendo l'itinerario seguito per portarle in tale sito non vi è prova che le armi fossero state portate in luogo pubblico (primo motivo), come non vi era prova che il ricorrente avesse concorso nella ricettazione delle armi e nel trasporto delle stesse, condotte rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo come affermato dal collaboratore Surano e da [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).

Con specifico riguardo ad uno dei fucili (il "predator nero") [OSCURATO:PERSONA] ne aveva rivendicato l'esclusiva proprietà, siccome a lui donato dal padre [OSCURATO:PERSONA], circostanza di fatto incompatibile con l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti in relazione a quel fucile (terzo motivo).

In relazione al giudizio concernente il delitto di ricettazione, veniva accertato che il ricorrente sarebbe entrato in possesso dei fucili negli anni 2011- 2012, come affermato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente decorso del termine di prescrizione (quarto motivo); non vi era prova che il ricorrente, che mai aveva visto i fucili, fosse consapevole della loro alterazione e dunque della sussistenza del delitto presupposto (quinto motivo).

Infine, il giudizio di colpevolezza in relazione alla detenzione dei fucili era stato fondato sulla conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo ove erano occultati, senza però che vi fosse alcun dato significativo di una capacità di disporne da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo).

Con il settimo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 56 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al reato ascritto al capo 5, trattandosi di condotta rimasta a livello di atto preparatorio e mancando la motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante.

Con i motivi dall'ottavo al tredicesimo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata (ottavo motivo) e del relativo aumento di pena (nono motivo); della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (decimo motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (undicesimo motivo) e di tentata evasione di cui al capo 5 (dodicesimo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (tredicesimo motivo).

2.3.2. Ricorso n. 2.

Con unico motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e non collegato alle indagini per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio probatorio posto a fondamento della condanna del ricorrente è costituito esclusivamente, o in maniera decisiva, dalle menzionate intercettazioni.

2.4. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia.Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -.

2.5. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -.

Viene denunciata assenza di motivazione anche in relazione alla revoca della sospensione condizionale, che era stata concessa dal primo giudice.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Premesso che non vi sono motivi di impugnazione relativi alla condanna per il reato ascritto al capo 6, che il ricorrente è stato assolto dal capo 4 perché il fatto non sussiste sin dal giudizio di primo grado e che la cognizione su tale capo non era stata devoluta al giudice di appello, e che il capo 2 è stato, dal secondo giudice, assorbito nel capo 1, si deve rilevare che il primo motivo ha contenuto di merito e quindi risulta inammissibile.

La difesa, infatti, esprime dissenso rispetto all'accertamento compiuto dai giudici del merito, sostenendo che l'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti era acclarata dalle dichiarazioni scritte dello stesso ricorrente, successive al giudizio di appello, che erano riscontrate dalle dichiarazioni rese da GiuseppeDella Malva, che aveva rivendicato l'esclusiva proprietà delle armi, e dalle intercettazioni, dalle quali risultava che il ricorrente non fosse a conoscenza del luogo dove i fucili erano occultati.

Non viene proposta alcuna critica alla struttura della motivazione della sentenza di appello, ma si propone una lettura alternativa delle prove, anche valorizzando dichiarazioni dello stesso ricorrente che il secondo giudice non aveva conosciuto.

Si deve aggiungere che il secondo giudice, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha dato contezza delle emergenze probatorie significative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse da tempo condiviso la detenzione dei due fucili con matricola abrasa, fucili che il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato durante la detenzione del ricorrente, posto agli arresti domiciliari solo in data 17 luglio 2017, e che ora, sopravvenuta la detenzione del padre, vi era la necessità od opportunità che il ricorrente recuperasse.

1.2. Il secondo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato adeguatamente motivato dal secondo giudice, tanto più che nel giudizio di rinvio potrebbe essere apprezzata la sopravvenuta scelta di collaborazione con gli inquirenti intrapresa dal ricorrente.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sul rilievo che all'obiettiva gravità dei fatti si accompagna l'assenza di una successiva resipiscenza, in quanto il ricorrente aveva ammesso i fatti documentati, rivendicando la propria estraneità sia rispetto alle armi che a un reale progetto di evasione.

Sul punto, dunque, la decisione è stata motivata valorizzando, in termini specifici e concreti, i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. che costituiscono il riferimento rispetto al quale va esercitata la discrezionalità del giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio.

2. [OSCURATO:PERSONA].

I motivi di ricorso riguardano la condanna per i reati concernenti le armi (motivi primo e secondo), il reato di tentata evasione (terzo motivo), il trattamento sanzionatorio (motivi dal quarto al nono).

Non vi sono motivi in relazione alla condanna per favoreggiamento personale (capo 7).

2.1. Innanzitutto, va rilevato che al ricorrente non è stato ascritto il delitto di tentata evasione (capo 5), né per esso è stata pronunciata condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, quindi, non è legittimato all'impugnazione.

2.2. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione di due fucili, uno provento di furto commesso nell'aprile 2014' e con canne tagliate e l'altro con numero di matricola abraso, (capo 3) e di detenzione e porto dei due fucili, armi clandestine, con quattro cartucce (capo 1, nel quale assorbito il capo 2) Dalla sentenza di appello risulta che il ricorrente ha ammesso la propria responsabilità in relazione alle menzionate imputazioni, rispetto alle quali, con l'atto di appello, non era stato impugnato il punto della decisione concernente il giudizio di colpevolezza.

Con riguardo all'imputazione di porto in luogo pubblico di armi clandestine, il primo motivo denuncia assenza di motivazione, in quanto, da una parte, le armi erano state rinvenute all'interno di proprietà privata e, dall'altra, non erano indicati elementi dai quali ritenere che le armi fossero state portate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il motivo è inammissibile, non potendosi dedurre vizio di motivazione in relazione ad un punto della decisione che non sia stato devoluto alla cognizione del secondo giudice.

In riferimento al delitto di ricettazione, il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., risultando il termine di prescrizione decorso prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il motivo è manifestamente infondato.

CS Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, e dunque, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto che il massimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. è di anni otto di reclusione, risulta un termine ordinario di prescrizione di anni dodici, e un termine massimo di anni venti.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18 gennaio 2019 e quella di appello in data 22 gennaio 2021.

Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto secondo il quale i fucili sarebbero stati ricevuti nell'anno 2011, come affermato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dato che rende palese la manifesta infondatezza, anche secondo la prospettazione della difesa, del motivo.

2.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i motivi sono relativi all'applicazione della recidiva reiterata (motivi quarto e quinto), la commisurazione della pena base del reato più grave (sesto motivo) e degli aumenti per i reati così detti satellite (motivi settimo e ottavo), e il diniego delle attenuanti generiche (motivo nono).Quanto alla recidiva reiterata, i motivi proposti non sono consentiti, riguardando punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello.

La sentenza di appello ha fissato la pena base del più grave reato di porto di armi clandestine in anni quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, aumentata della metà per la recidiva reiterata e di anni uno di reclusione ed C 1.500 di multa per ciascuno dei reati così detti satellite; la pena complessiva di anni nove ed C 9000 di multa è stata, infine, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Con riguardo alla pena base, il sesto motivo denuncia vizio di motivazione osservando che era stata commisurata pena pari al doppio del minimo edittale in ragione del numero delle armi (due), motivazione manifestamente illogica, perché il numero delle armi, piuttosto, legittima il riconoscimento dell'attenuante "di cui all'art. 5

I. n. 597/74", e carente perché non considera la confessione resa.

Il motivo è infondato.

La pena base, quanto alla reclusione, è stata commisurata in misura inferiore al punto medio tra minimo (due anni) e massimo (anni otto) edittale.

La scelta è stata motivata non solo in ragione del numero delle armi, come indicato a pagina 28 della sentenza di appello, ma anche in relazione alla gravità delle modalità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, come indicato dai giudici d'appello alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata.

Si deve aggiungere che la circostanza attenuante cui fa riferimento il ricorso, prevista dall'art.5 legge n. 895/1967, non si applica alle armi clandestine.

La discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena risulta, dunque, esercitata in relazione ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici.

Con riferimento agli aumenti per i reati così detti satellite, si deve rilevare che il motivo ottavo, che censura l'aumento praticato per il delitto di tentata evasione, è inammissibile, trattandosi di imputazione non ascritta al ricorrente.

In relazione ai reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione delle stesse, il settimo motivo denuncia l'assenza di motivazione sullo specifico punto della decisione.

Il motivo è infondato.La Corte territoriale, fissata la pena del reato più grave in anni sei di reclusione e dovendo commisurare l'aumento complessivo per i tre reati così detti satellite tra il minimo di anni due di reclusione, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. peri., e il massimo di anni dodici di reclusione ("sino al triplo"), ha operato un aumento complessivo di anni tre di reclusione.

La sentenza di appello, come già indicato, ha ampiamente motivato le scelte sanzionatorie operate, di tal che anche gli aumenti per i reati così detti satellite - come visto, determinati in misura assai prossima al minimo - risultano adeguatamente giustificati.

Invero, va ricordato che la giurisprudenza nell'affermare il principio secondo il quale "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Nel caso in esame, con riguardo ai reati cui si riferisce il motivo di ricorso, si tratta di reati puniti con un minimo edittale, rispettivamente, di anni uno di reclusione e di anni due di reclusione, dato che rende palese come la commisurazione di pena operata dal secondo giudice sia, in termini assoluti, contenuta, proporzionata in relazione alla gravità delle diverse fattispecie e congruamente motivata.

Il nono motivo denuncia assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice.

In particolare, il giudice di appello non aveva considerato la confessione resa dal ricorrente.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, si è confrontata con la motivazione che il primo giudice aveva dato ("per un adeguamento della pena al caso concreto"), osservando che i reati erano caratterizzati da "obiettiva gravità", per il numero delle armi clandestine e per le modalità di occultamento, e che il ricorrente presentava spiccata capacità a delinquere, desumibile dalle precedenti condanne.Ha aggiunto che nel corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una parziale ammissione di responsabilità, caratterizzata dall'intento di scagionare il figlio [OSCURATO:PERSONA] e ridimensionare le proprie responsabilità e dunque senza manifestare una reale resipiscenza.

Si tratta di motivazione che rende ragione, con specifico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., dell'esercizio della discrezionalità giudiziale in termini che non sono censurabili nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. L'unico motivo del secondo atto di impugnazione denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.

In particolare, il motivo deduce che nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] erano state utilizzate, come prova dei reati allo stesso ascritti, le conversazioni oggetto delle intercettazioni nn. 2324 del 21 novembre 2017, n. 9184 del 13 dicembre 2017, n. 9537 del 14 dicembre 2017 autorizzate con decreto n. 1097/17 dell'autorità giudiziaria di Brindisi che procedeva per distinta ipotesi di reato.

Il ricorso ha quindi allegato il decreto n. 988/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia "comprovante il richiamo alle conversazioni disposte per altro procedimento dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA]. 1097/17".

Il motivo è generico.

Si deve premettere che, ai fini del requisito di specificità del motivo di impugnazione con ricorso per cassazione, è onere della parte, che denuncia l'inutilizzabilità di una prova, dedurre il carattere decisivo, nella motivazione della sentenza impugnata, della prova che si assume essere inutilizzabile procedendo alla così detta prova di resistenza, che consiste nella verifica della tenuta della motivazione privandola della prova inutilizzabile.

Inoltre, in tema di intercettazioni, a norma dell'art. 270 cod. proc. pen.

"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1".

La giurisprudenza (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, CAVALLO, Rv. 277395), nell'interpretazione della norma, ha precisato la nozione di "procedimenti diversi" e i limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale l'intercettazione era stata autorizzata.

Sotto il primo profilo, si è affermato che non sono diversi solo i procedimenti che riguardano reati tra i quali vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.: dunque, come scritto in motivazione, "quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono diversi a norma dell'art. 270 cod. proc. pen.".

Quanto ai limiti di utilizzabilità dell'intercettazioni in procedimenti diversi, al limite dettato dalla norma - la rilevanza probatoria "per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza "- si deve aggiungere il requisito che si tratti, comunque, di reato che rientra nei limiti di ammissibilità dell'intercettazione a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.

Ora, le intercettazioni sono state utilizzate per la prova di reati alcuni dei quali prevedono l'arresto obbligatorio nella flagranza e rientrano nella previsione di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (detenzione e porto di armi clandestine) ed altri no (ricettazione e tentata evasione), ma il motivo di ricorso non precisa se e quali intercettazioni siano risultate decisive, nella motivazione della condanna del ricorrente, per la prova con riguardo ai reati di ricettazione e tentata evasione.

Inoltre, anche con riguardo al presupposto della diversità dei procedimenti il motivo si limita ad affermare che le tre intercettazioni indicate sarebbero riconducibili a decreto autorizzativo n. 1097/17 emesso dall'autorità giudiziaria di Brindisi in procedimento relativo a fattispecie di tentato omicidio, non connesso con i reati per cui si procede, ma non si confronta con quanto riportato dalla sentenza impugnata, che, alla pagina 9, ha dato atto che il possesso da parte di alcuni detenuti della casa circondariale di Foggia di una utenza cellulare era emersa nell'ambito di indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nel procedimento n. 5172/2017 r.g.n.r., ed ha aggiunto che la circostanza era stata comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia che aveva quindi proceduto, ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il decreto n. 1097/2017 autorizzativo delle intercettazioni telefoniche.

Dunque, la sentenza impugnata assume che le intercettazioni erano state disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con decreto n. 1097/2017 nel presente procedimento, e non in procedimento diverso, mentre il motivo di ricorso afferma circostanza diversa senza confrontarsi criticamente con quanto affermato dalla sentenza impugnata.3.2.

I motivi del ricorso n. 1 riguardano la condanna per i reati concernenti le armi (motivi dal primo al sesto), il reato di tentata evasione (settimo motivo), il trattamento sanzionatorio (motivi dall'ottavo al tredicesimo).

3.2.1. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione di due fucili, uno provento di furto commesso nell'aprile 2014 e con canne tagliate e l'altro con numero di matricola abraso, (capo 3) e di detenzione e porto dei due fucili, armi clandestine, con quattro cartucce (capo 1, nel quale assorbito il capo 2).

Con riguardo all'imputazione di ricettazione e porto in luogo pubblico di armi clandestine, il primo motivo denuncia assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, in quanto, da una parte, le armi erano state rinvenute all'interno di proprietà privata e, dall'altra, non erano indicati elementi dai quali ritenere che le armi fossero state portate in luogo pubblico o aperto al pubblico, e il secondo motivo denuncia difetto di motivazione quanto alla commissione del reato da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova specifica della riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della ricettazione e del porto delle armi.

I motivi sono inammissibili, non potendosi dedurre vizio di motivazione in relazione ad un punto della decisione che non sia stato devoluto alla cognizione del secondo giudice.

Con l'atto di appello, infatti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato solo la condanna per la detenzione delle armi, sostenendo che la consapevolezza, in capo al ricorrente, del luogo ove erano nascosti i fucili non era autonoma, bensì derivata da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], che aveva la detenzione esclusiva delle armi.

Con riguardo, dunque, ai reati di porto di armi clandestine in luogo pubblico e di ricettazione delle stesse la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva devoluto la cognizione al giudice di appello in ordine al giudizio di colpevolezza, e dunque non è consentito proporre, con ricorso per cassazione censura motivazionale sul punto.

Per la stessa ragione è inammissibile il quinto motivo, che denuncia assenza di motivazione del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello.

Ancora con riferimento al delitto di ricettazione, il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., risultando il termine di prescrizione decorso prima della pronuncia della sentenza di appello.Il motivo è manifestamente infondato.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, e dunque, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto che il massimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. è di anni otto di reclusione, risulta un termine ordinario di prescrizione di anni dodici, e un termine massimo di anni venti.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18 gennaio 2019 e quella di appello in data 22 gennaio 2021.

Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto secondo il quale i fucili sarebbero stati ricevuti nell'anno 2011, come affermato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dato che rende palese la manifesta infondatezza, anche secondo la prospettazione della difesa, del motivo.

Con riferimento alla fattispecie di concorso nella detenzione delle armi clandestine vengono articolati i motivi terzo e sesto.

Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 23 legge n. 110/1975 e difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla condotta di detenzione, fondato unicamente sulla conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo ove le armi erano state occultate, senza alcun dato indicativo di una relazione di fatto tra il ricorrente, detenuto, e le armi e nemmeno senza alcuna possibilità di siffatta relazione.

Con il terzo motivo la censura viene argomentata, ed estesa alle concorrenti fattispecie di ricettazione e porto, con specifico riferimento ad una delle armi, quella identificata come Predator nero; in particolare, viene valorizzato il dato, ritenuto incompatibile con l'affermato concorso del [OSCURATO:PERSONA], della esclusiva proprietà del fucile Predator in capo a [OSCURATO:PERSONA], che l'ha rivendicata sia nell'interrogatorio come nelle conversazioni oggetto di captazione.

I motivi sono infondati.

Innanzitutto, si deve rilevare, in diritto, che la nozione penalistica di detenzione è integrata da una relazione di fatto fra il soggetto e l'arma tale da consentire una pronta disponibilità dell'arma medesima, a prescindere dall'eventuale contatto materiale con la res, purchè sia mantenuta la possibilità di disporre dell'arma (Sez. 1, n. 11332 del 30/05/1978, GARNIER, Rv. 139997; Sez. 1, n. 9620 del 16/05/1986, SOGGIU,Rv. 173781;Sez. 1, n. 12308 del 14/2/ 2020, SURACE, Rv. 278698).

Ne consegue che l'eventuale titolo di proprietà dell'arma in capo ad altro soggetto non rileva, tanto più che l'obbligo di denuncia del possesso dell'arma incombe su chi la detiene, e non sul proprietario (Sez. 1, n. 248 del 30/01/1987, SAVINO, Rv. 175950).

La sentenza impugnata, poi, ha specificamente esaminato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al dato oggettivo della condizione di carcerazione e al rapporto con Danilo e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali è pacifica la condizione di soggetti detentori delle armi.

Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] delle condotte concernenti le armi clandestine viene dunque affermato a partire dall'emergenza processuale delle interlocuzioni nel corso delle quali anche il ricorrente ha fornito a [OSCURATO:PERSONA] indicazioni per il recupero delle armi dal luogo ove erano state occultate.

In particolare, a fronte del rilievo difensivo secondo il quale il ricorrente aveva appreso del luogo di custodia delle armi dai Della Malva durante la carcerazione, e non per diretta conoscenza del luogo, la Corte territoriale ha osservato che le indicazioni date dal ricorrente non erano la ripetizione di quelle già fornite da [OSCURATO:PERSONA], bensì autonome e indicative di un diverso percorso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto compiere per giungere in quel luogo.

Dato che il secondo giudice, con argomentazione esente da vizi logici o giuridici, ritiene comprovante di una conoscenza diretta, da parte del ricorrente, del luogo ove le armi erano state nascoste.

Viene aggiunta la considerazione che proprio in quei luoghi il ricorrente aveva trascorso un periodo di latitanza nel precedente periodo estivo.

Infine, viene valorizzato, a riscontro di un potere di disposizione che [OSCURATO:PERSONA] aveva sulle armi, il fatto che nelle interlocuzioni il ricorrente avesse manifestato un personale interesse a che [OSCURATO:PERSONA] recuperasse i fucili, sotterrati, e provvedesse a pulirli e a mantenerli in efficienza.

La sentenza impugnata, dunque, ha reso puntuale motivazione del giudizio formulato, confrontandosi con la lettura alternativa dedotta dalla difesa nell'atto di appello, ritenuta infondata con argomenti che risultano incensurabili nei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione nel giudizio di legittimità.

3.2.2. Il settimo motivo censura la condanna per il delitto di tentata evasione, ascritto al capo

5. Innanzitutto, la doglianza relativa all'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale è inammissibile, trattandosi di punto della decisione che non è stato oggetto di impugnazione con l'atto di appello.

Con riguardo alla sussistenza della fattispecie ascritta il motivo denuncia la violazione dell'art. 56 cod. peri., in quanto la condanna era stata pronunciata in presenza di atti meramente preparatori, qual era stato l'invio in carcere dei fili diamantati.

Il motivo è generico.

Viene, sinteticamente, riproposto l'assunto secondo il quale la condotta dei correi sarebbe rimasta limitata alla fornitura ai detenuti dei fili diamantati, atto che, da una parte, non sarebbe idoneo e, dall'altra, sarebbe meramente preparatorio.

La deduzione, peraltro, prescinde completamente dall'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello.

Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che gli inquirenti avevano acquisito il parere di un esperto che aveva accertato che le sbarre della cella potevano essere segate e che i fili diamantati, composti di acciaio, erano idonei a segare quelle sbarre; che era stato verificato, in concreto, che una volta usciti dalla cella 3 i detenuti avrebbero potuto raggiungere le mura perimetrali attraverso un percorso privo di vigilanza; che il piano di evasione aveva previsto la presenza all'esterno dell'istituto di un mezzo meccanico con braccio mobile dotato di cestello e verricello, mezzo idoneo per perfezionare la fuga.

Il motivo di ricorso non propone alcuna critica al passaggio motivazionale, dedicato all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, che, in termini esenti da vizi logici o giuridici, fonda l'accertamento compiuto su un parere tecnico rimasto incontestato.

3.2.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i motivi dall'ottavo al tredicesimo denunciano assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata (ottavo motivo) e del relativo aumento di pena (nono motivo); della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (decimo motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (undicesimo motivo) e di tentata evasione di cui al capo 5 (dodicesimo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (tredicesimo motivo).

Quanto alla recidiva reiterata, i motivi (ottavo e nono) proposti non sono consentiti, riguardando punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello.

La sentenza di appello ha fissato la pena base del più grave reato di porto di armi clandestine in anni quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, aumentata della metà per la recidiva reiterata e di anni uno di reclusione ed C 1.500 di multa per ciascuno dei reati così detti satellite; la pena complessiva di anni nove ed C 9000 di multa è stata, infine, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Con riguardo alla pena base, il decimo motivo denuncia vizio di motivazione osservando che era stata commisurata pena ben superiore al minimo edittale in ragione del numero delle armi (due), motivazione manifestamente illogica, perché il numero delle armi, piuttosto, legittima il riconoscimento dell'attenuante "di cui all'art. 5/. n. 597/74".

Il motivo è infondato.

La pena base, quanto alla reclusione, è stata commisurata in misura inferiore al punto medio tra minimo (due anni) e massimo (anni otto) edittale.

La scelta è stata motivata non solo in ragione del numero delle armi, come indicato a pagina 28 della sentenza di appello, ma anche in relazione alla gravità delle modalità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, come indicato dai giudici d'appello alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata.

Si deve aggiungere che la circostanza attenuante cui fa riferimento il ricorso, prevista dall'art.5 legge n. 895/1967, non si applica alle armi clandestine.

La discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena risulta, dunque, esercitata in relazione ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici.

Con riferimento agli aumenti per i reati così detti satellite, i motivi undicesimo e dodicesimo denunciano l'assenza di motivazione sullo specifico punto della decisione.

I motivi sono infondati.

La Corte territoriale, fissata la pena del reato più grave in anni sei di reclusione e dovendo commisurare l'aumento complessivo per i tre reati così detti satellite tra il minimo di anni due di reclusione, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., e il massimo di anni dodici di reclusione ("sino al triplo"), ha operato un aumento complessivo di anni tre di reclusione.

La sentenza di appello, come già indicato, ha ampiamente motivato le scelte sanzionatorie operate, di tal che anche gli aumenti per i reati così detti satellite - come visto, determinati in misura assai prossima al minimo - risultano adeguatamente giustificati.

Invero, va ricordato che la giurisprudenza nell'affermare il principio secondo il quale "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Nel caso in esame, si tratta di reati puniti con un minimo edittale di anni uno di reclusione e di anni due di reclusione, dato che rende palese come la commisurazione di pena operata dal secondo giudice sia, in termini assoluti, contenuta, proporzionata in relazione alla gravità delle diverse fattispecie e congruamente motivata.

Il tredicesimo motivo denuncia assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice.

In particolare, il giudice di appello non aveva considerato che con riguardo ai reati in materia di armi il contributo concorsuale del ricorrente era stato assai limitato.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, si è confrontata con la motivazione che il primo giudice aveva dato ("per un adeguamento della pena al caso concreto"), osservando che i reati erano caratterizzati da "obiettiva gravità", vuoi per il numero delle armi clandestine e per le modalità di occultamento, vuoi per la progettata fuga da una struttura penitenziaria con distribuzione di ruoli e dispiegamento di mezzi, e che il ricorrente presentava spiccata capacità a delinquere, desumibile dalle precedenti condanne.

Ha aggiunto che nel corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato resipiscenza alcuna.

Si tratta di motivazione che rende ragione, con specifico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., dell'esercizio della discrezionalità giudiziale in termini che non sono censurabili nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti, condannati per il reato di concorso in procurata evasione (capo 6), hanno proposto motivi di ricorso dal contenuto analogo, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia.

Il motivo è generico.

Richiamate le considerazioni generali svolte al punto 3.1., si deve rilevare che il motivo si limita a dedurre che le intercettazioni erano state disposte in un procedimento per tentato omicidio, ma non indica quali intercettazioni siano state utilizzate come prova del reato né gli estremi del procedimento nel quale sarebbero state disposte, né infine verifica l'effettiva decisività delle captazioni nella motivazione della condanna.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in procurata evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -.

Vengono riproposti argomenti attinenti al merito, senza alcun confronto con l'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello.

Infatti la Corte territoriale si è confrontata con l'argomento secondo il quale i fili diamantati, spediti ai detenuti e denominati nella conversazioni col termine "cintura", erano destinati, in realtà all'esecuzione di un omicidio in carcere, rilevando che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che la "cintura" era funzionale al progetto di evasione che il detenuto Hdiouech aveva elaborato e al quale aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], e che tale spiegazione era confermata dalle intercettazioni telefoniche e dal dialogo, oggetto di intercettazione ambientale, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il 17 novembre 2017 con [OSCURATO:PERSONA], sua convivente more uxorio.

Il motivo di ricorso non si confronta con tale passaggio motivazionale e ripropone il rilievo che riguarda l'originaria segnalazione, risalente al 12 ottobre 2017, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Con riguardo alla prospettazione secondo la quale gli atti compiuti - limitati alla fornitura ai detenuti dei fili diamantati - non sarebbero stati idonei a consentire l'evasione, vuoi per l'inidoneità dei fili medesimi a segare le sbarre vuoi per l'assenza di altri mezzi che avessero consentito il superamento delle alte mura perimetrali del carcere, la Corte territoriale ha evidenziato che gli inquirenti avevano acquisito il parere di un esperto che aveva accertato che le sbarre della cella potevano essere segate e che i fili diamantati, composti di acciaio, erano idonei a segare quelle sbarre; che era stato verificato, in concreto, che una volta usciti dalla cella 3 i detenuti avrebbero potuto raggiungere le mura perimetrali attraverso un percorso privo di vigilanza; che il piano di evasione aveva previsto la presenza all'esterno dell'istituto di un mezzo meccanico con braccio mobile dotato di cestello e verricello, mezzo idoneo per perfezionare la fuga.

Il motivo di ricorso ripropone l'assunto secondo il quale i fili diamantati non avrebbero segato le sbarre, ma non propone alcuna critica al relativo passaggio motivazionale che, in termini esenti da vizi logici o giuridici, fonda l'accertamento compiuto su un parere tecnico rimasto incontestato.

La difesa evidenzia, poi, che nelle conversazioni che documentano l'elaborazione e la progressione del piano di evasione non vi sarebbe alcun cenno in ordine alle modalità per il superamento delle mura perimetrali.

Anche qui il motivo prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata che ha dato specifica indicazione delle emergenze probatorie che attestano l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] per il noleggio, al costo di mille euro, di un mezzo meccanico dotato di braccio mobile.

Infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura l'avvenuta, da parte del secondo giudice, revoca della sospensione condizionale della pena, che il primo giudice aveva applicato.

Anche in parte qua il motivo è generico.

La difesa, invero, si limita a rilevare che il ricorrente non era gravato da "precedenti rilevanti", ma non deduce la sussistenza dei presupposti legali del beneficio.

5. Va dunque pronunciato il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vanno condannati al pagamento delle spese processuali, e la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la col

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi inoltre richiede per DELLA MALVA l'estensione del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al punto 1 e il ricorso autonomo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di detenzione e porto illegali di due fucili clandestini (capo 1), di detenzione di 4 cartucce (capo 2) e ricettazione dei due fucili alterati (capo 3), fatti accertati in Vieste il 15 dicembre 2017. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto anche il reato di detenzione illegale di un fucile (capo 4), fatto accertato in Vieste il 10.11.2017. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di tentata evasione dalla casa circondariale di Foggia (capo 5) e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di tentata procurata evasione dalla casa circondariale di Foggia (capo 6), fatti accertati in Foggia il 29 dicembre 2017. Infine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di favoreggiamento personale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), fatto commesso in Vieste dal 14 luglio al 24 settembre 2017. Con sentenza in data 18.1.2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 4 perché il fatto non sussiste, e dichiarato gli imputati colpevoli dei residui reati rispettivamente ascritti, condannandoli, previo riconoscimento a tutti gli imputati delle attenuanti generiche, alle pene ritenute di giustizia. Adita con impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 gennaio 2021, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto l'assorbimento del capo 2 nel capo 1, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, e rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed C 6000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni uno e mesi quattro per [OSCURATO:PERSONA]; e in anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per [OSCURATO:PERSONA]. I fatti ascritti riguardano gli esiti di tre interventi della polizia giudiziaria. In data 24 settembre 2017 veniva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA], destinatario di ordinanza custodiale. Veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso alcuni mesi nascosto in un fabbricato rurale nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. In data 15 dicembre 2017 la Guardia di Finanza rinveniva in zona rurale due fucili con matricola abrasa.Il rinvenimento era stato reso possibile dall'ascolto delle conversazioni telefoniche intercorse tra alcuni detenuti, dotati di telefono cellulare, ristretti nella cella 3 della casa circondariale di Foggia e soggetti all'esterno. Le conversazioni avvenivano tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] con il figlio [OSCURATO:PERSONA], libero; nel corso delle comunicazioni il padre dava istruzioni al figlio per il recupero di armi che erano state nascoste; nelle conversazioni interveniva pure [OSCURATO:PERSONA], che dava ulteriori indicazioni per il recupero dei fucili. In data 29 dicembre 2017 la Guardia di Finanza aveva effettuato il controllo di alcuni pacchi in entrata alla casa circondariale di Foggia, rinvenendo nel pacco diretto a [OSCURATO:PERSONA], compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA], due fili diamantati, idonei a segare sbarre di ferro. Veniva anche accertato che, una volta segate le sbarre della cella n. 3, i fuggitivi avrebbero avuto un itinerario che avrebbe consentito loro di raggiungere e superare, con l'ausilio di un mezzo meccanico posizionato all'esterno, le mura perimetrali. L'individuazione dei soggetti interessati al progetto di evasione veniva fondata sull'ascolto delle comunicazioni telefoniche abusive. I detenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano sollecitato [OSCURATO:PERSONA] alla fornitura della "cintura", mentre nella spedizione del pacco erano coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni concernenti i capi 1, 2, 3, 4. Il ricorrente aveva intrapreso collaborazione con la Procura della repubblica, dimettendo ampio memoriale, allegato al ricorso, sui fatti oggetto di imputazione, così dando ragione della sua estraneità ai fatti, affermata anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della esclusione delle attenuanti generiche. Il beneficio dovrà essere riconosciuto in ragione dell'intrapresa collaborazione con gli inquirenti.2.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al delitto di porto di armi clandestine in luogo pubblico, ascritto al capo 1. Le armi erano state rinvenute in terreno di proprietà privata, e non conoscendo l'itinerario seguito per portarle in tale sito non vi è prova che le armi fossero state portate in luogo pubblico. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al giudizio concernente il delitto di ricettazione. Veniva accertato che il ricorrente sarebbe entrato in possesso dei fucili negli anni 2011-2012, come affermato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente decorso del termine di prescrizione. Con il terzo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 56 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio in ordine al reato di cui al capo 5. Con i motivi quarto e quinto viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata e del relativo aumento di pena, pur a fronte della confessione resa. Con i motivi dal sesto al nono viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (sesto motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (settimo motivo) ei tentata evasione di cui al capo 5 (ottavo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (nono motivo). 2.3. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data 5 ottobre 2021, due atti di impugnazione. 2.3.1. Ricorso n. 1. Con i motivi dal primo al sesto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine ai reati ascritti ai capi 1, 2 e 3. Quanto al delitto di porto di armi clandestine in luogo pubblico, ascritto al capo 1, le armi erano state rinvenute in terreno di proprietà privata, e non conoscendo l'itinerario seguito per portarle in tale sito non vi è prova che le armi fossero state portate in luogo pubblico (primo motivo), come non vi era prova che il ricorrente avesse concorso nella ricettazione delle armi e nel trasporto delle stesse, condotte rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo come affermato dal collaboratore Surano e da [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). Con specifico riguardo ad uno dei fucili (il "predator nero") [OSCURATO:PERSONA] ne aveva rivendicato l'esclusiva proprietà, siccome a lui donato dal padre [OSCURATO:PERSONA], circostanza di fatto incompatibile con l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti in relazione a quel fucile (terzo motivo). In relazione al giudizio concernente il delitto di ricettazione, veniva accertato che il ricorrente sarebbe entrato in possesso dei fucili negli anni 2011- 2012, come affermato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente decorso del termine di prescrizione (quarto motivo); non vi era prova che il ricorrente, che mai aveva visto i fucili, fosse consapevole della loro alterazione e dunque della sussistenza del delitto presupposto (quinto motivo). Infine, il giudizio di colpevolezza in relazione alla detenzione dei fucili era stato fondato sulla conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo ove erano occultati, senza però che vi fosse alcun dato significativo di una capacità di disporne da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo). Con il settimo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 56 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al reato ascritto al capo 5, trattandosi di condotta rimasta a livello di atto preparatorio e mancando la motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante. Con i motivi dall'ottavo al tredicesimo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata (ottavo motivo) e del relativo aumento di pena (nono motivo); della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (decimo motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (undicesimo motivo) e di tentata evasione di cui al capo 5 (dodicesimo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (tredicesimo motivo). 2.3.2. Ricorso n. 2. Con unico motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e non collegato alle indagini per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio posto a fondamento della condanna del ricorrente è costituito esclusivamente, o in maniera decisiva, dalle menzionate intercettazioni. 2.4. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia.Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -. 2.5. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -. Viene denunciata assenza di motivazione anche in relazione alla revoca della sospensione condizionale, che era stata concessa dal primo giudice. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Premesso che non vi sono motivi di impugnazione relativi alla condanna per il reato ascritto al capo 6, che il ricorrente è stato assolto dal capo 4 perché il fatto non sussiste sin dal giudizio di primo grado e che la cognizione su tale capo non era stata devoluta al giudice di appello, e che il capo 2 è stato, dal secondo giudice, assorbito nel capo 1, si deve rilevare che il primo motivo ha contenuto di merito e quindi risulta inammissibile. La difesa, infatti, esprime dissenso rispetto all'accertamento compiuto dai giudici del merito, sostenendo che l'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti era acclarata dalle dichiarazioni scritte dello stesso ricorrente, successive al giudizio di appello, che erano riscontrate dalle dichiarazioni rese da GiuseppeDella Malva, che aveva rivendicato l'esclusiva proprietà delle armi, e dalle intercettazioni, dalle quali risultava che il ricorrente non fosse a conoscenza del luogo dove i fucili erano occultati. Non viene proposta alcuna critica alla struttura della motivazione della sentenza di appello, ma si propone una lettura alternativa delle prove, anche valorizzando dichiarazioni dello stesso ricorrente che il secondo giudice non aveva conosciuto. Si deve aggiungere che il secondo giudice, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha dato contezza delle emergenze probatorie significative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse da tempo condiviso la detenzione dei due fucili con matricola abrasa, fucili che il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato durante la detenzione del ricorrente, posto agli arresti domiciliari solo in data 17 luglio 2017, e che ora, sopravvenuta la detenzione del padre, vi era la necessità od opportunità che il ricorrente recuperasse. 1.2. Il secondo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato adeguatamente motivato dal secondo giudice, tanto più che nel giudizio di rinvio potrebbe essere apprezzata la sopravvenuta scelta di collaborazione con gli inquirenti intrapresa dal ricorrente. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sul rilievo che all'obiettiva gravità dei fatti si accompagna l'assenza di una successiva resipiscenza, in quanto il ricorrente aveva ammesso i fatti documentati, rivendicando la propria estraneità sia rispetto alle armi che a un reale progetto di evasione. Sul punto, dunque, la decisione è stata motivata valorizzando, in termini specifici e concreti, i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. che costituiscono il riferimento rispetto al quale va esercitata la discrezionalità del giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso riguardano la condanna per i reati concernenti le armi (motivi primo e secondo), il reato di tentata evasione (terzo motivo), il trattamento sanzionatorio (motivi dal quarto al nono). Non vi sono motivi in relazione alla condanna per favoreggiamento personale (capo 7). 2.1. Innanzitutto, va rilevato che al ricorrente non è stato ascritto il delitto di tentata evasione (capo 5), né per esso è stata pronunciata condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, quindi, non è legittimato all'impugnazione. 2.2. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione di due fucili, uno provento di furto commesso nell'aprile 2014' e con canne tagliate e l'altro con numero di matricola abraso, (capo 3) e di detenzione e porto dei due fucili, armi clandestine, con quattro cartucce (capo 1, nel quale assorbito il capo 2) Dalla sentenza di appello risulta che il ricorrente ha ammesso la propria responsabilità in relazione alle menzionate imputazioni, rispetto alle quali, con l'atto di appello, non era stato impugnato il punto della decisione concernente il giudizio di colpevolezza. Con riguardo all'imputazione di porto in luogo pubblico di armi clandestine, il primo motivo denuncia assenza di motivazione, in quanto, da una parte, le armi erano state rinvenute all'interno di proprietà privata e, dall'altra, non erano indicati elementi dai quali ritenere che le armi fossero state portate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il motivo è inammissibile, non potendosi dedurre vizio di motivazione in relazione ad un punto della decisione che non sia stato devoluto alla cognizione del secondo giudice. In riferimento al delitto di ricettazione, il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., risultando il termine di prescrizione decorso prima della pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è manifestamente infondato. CS Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, e dunque, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto che il massimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. è di anni otto di reclusione, risulta un termine ordinario di prescrizione di anni dodici, e un termine massimo di anni venti. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18 gennaio 2019 e quella di appello in data 22 gennaio 2021. Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto secondo il quale i fucili sarebbero stati ricevuti nell'anno 2011, come affermato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dato che rende palese la manifesta infondatezza, anche secondo la prospettazione della difesa, del motivo. 2.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i motivi sono relativi all'applicazione della recidiva reiterata (motivi quarto e quinto), la commisurazione della pena base del reato più grave (sesto motivo) e degli aumenti per i reati così detti satellite (motivi settimo e ottavo), e il diniego delle attenuanti generiche (motivo nono).Quanto alla recidiva reiterata, i motivi proposti non sono consentiti, riguardando punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello. La sentenza di appello ha fissato la pena base del più grave reato di porto di armi clandestine in anni quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, aumentata della metà per la recidiva reiterata e di anni uno di reclusione ed C 1.500 di multa per ciascuno dei reati così detti satellite; la pena complessiva di anni nove ed C 9000 di multa è stata, infine, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Con riguardo alla pena base, il sesto motivo denuncia vizio di motivazione osservando che era stata commisurata pena pari al doppio del minimo edittale in ragione del numero delle armi (due), motivazione manifestamente illogica, perché il numero delle armi, piuttosto, legittima il riconoscimento dell'attenuante "di cui all'art. 5 I. n. 597/74", e carente perché non considera la confessione resa. Il motivo è infondato. La pena base, quanto alla reclusione, è stata commisurata in misura inferiore al punto medio tra minimo (due anni) e massimo (anni otto) edittale. La scelta è stata motivata non solo in ragione del numero delle armi, come indicato a pagina 28 della sentenza di appello, ma anche in relazione alla gravità delle modalità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, come indicato dai giudici d'appello alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata. Si deve aggiungere che la circostanza attenuante cui fa riferimento il ricorso, prevista dall'art.5 legge n. 895/1967, non si applica alle armi clandestine. La discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena risulta, dunque, esercitata in relazione ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici. Con riferimento agli aumenti per i reati così detti satellite, si deve rilevare che il motivo ottavo, che censura l'aumento praticato per il delitto di tentata evasione, è inammissibile, trattandosi di imputazione non ascritta al ricorrente. In relazione ai reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione delle stesse, il settimo motivo denuncia l'assenza di motivazione sullo specifico punto della decisione. Il motivo è infondato.La Corte territoriale, fissata la pena del reato più grave in anni sei di reclusione e dovendo commisurare l'aumento complessivo per i tre reati così detti satellite tra il minimo di anni due di reclusione, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. peri., e il massimo di anni dodici di reclusione ("sino al triplo"), ha operato un aumento complessivo di anni tre di reclusione. La sentenza di appello, come già indicato, ha ampiamente motivato le scelte sanzionatorie operate, di tal che anche gli aumenti per i reati così detti satellite - come visto, determinati in misura assai prossima al minimo - risultano adeguatamente giustificati. Invero, va ricordato che la giurisprudenza nell'affermare il principio secondo il quale "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame, con riguardo ai reati cui si riferisce il motivo di ricorso, si tratta di reati puniti con un minimo edittale, rispettivamente, di anni uno di reclusione e di anni due di reclusione, dato che rende palese come la commisurazione di pena operata dal secondo giudice sia, in termini assoluti, contenuta, proporzionata in relazione alla gravità delle diverse fattispecie e congruamente motivata. Il nono motivo denuncia assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice. In particolare, il giudice di appello non aveva considerato la confessione resa dal ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte di appello, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, si è confrontata con la motivazione che il primo giudice aveva dato ("per un adeguamento della pena al caso concreto"), osservando che i reati erano caratterizzati da "obiettiva gravità", per il numero delle armi clandestine e per le modalità di occultamento, e che il ricorrente presentava spiccata capacità a delinquere, desumibile dalle precedenti condanne.Ha aggiunto che nel corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una parziale ammissione di responsabilità, caratterizzata dall'intento di scagionare il figlio [OSCURATO:PERSONA] e ridimensionare le proprie responsabilità e dunque senza manifestare una reale resipiscenza. Si tratta di motivazione che rende ragione, con specifico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., dell'esercizio della discrezionalità giudiziale in termini che non sono censurabili nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. L'unico motivo del secondo atto di impugnazione denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. In particolare, il motivo deduce che nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] erano state utilizzate, come prova dei reati allo stesso ascritti, le conversazioni oggetto delle intercettazioni nn. 2324 del 21 novembre 2017, n. 9184 del 13 dicembre 2017, n. 9537 del 14 dicembre 2017 autorizzate con decreto n. 1097/17 dell'autorità giudiziaria di Brindisi che procedeva per distinta ipotesi di reato. Il ricorso ha quindi allegato il decreto n. 988/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia "comprovante il richiamo alle conversazioni disposte per altro procedimento dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA]. 1097/17". Il motivo è generico. Si deve premettere che, ai fini del requisito di specificità del motivo di impugnazione con ricorso per cassazione, è onere della parte, che denuncia l'inutilizzabilità di una prova, dedurre il carattere decisivo, nella motivazione della sentenza impugnata, della prova che si assume essere inutilizzabile procedendo alla così detta prova di resistenza, che consiste nella verifica della tenuta della motivazione privandola della prova inutilizzabile. Inoltre, in tema di intercettazioni, a norma dell'art. 270 cod. proc. pen. "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1". La giurisprudenza (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, CAVALLO, Rv. 277395), nell'interpretazione della norma, ha precisato la nozione di "procedimenti diversi" e i limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale l'intercettazione era stata autorizzata. Sotto il primo profilo, si è affermato che non sono diversi solo i procedimenti che riguardano reati tra i quali vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.: dunque, come scritto in motivazione, "quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono diversi a norma dell'art. 270 cod. proc. pen.". Quanto ai limiti di utilizzabilità dell'intercettazioni in procedimenti diversi, al limite dettato dalla norma - la rilevanza probatoria "per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza "- si deve aggiungere il requisito che si tratti, comunque, di reato che rientra nei limiti di ammissibilità dell'intercettazione a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. Ora, le intercettazioni sono state utilizzate per la prova di reati alcuni dei quali prevedono l'arresto obbligatorio nella flagranza e rientrano nella previsione di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (detenzione e porto di armi clandestine) ed altri no (ricettazione e tentata evasione), ma il motivo di ricorso non precisa se e quali intercettazioni siano risultate decisive, nella motivazione della condanna del ricorrente, per la prova con riguardo ai reati di ricettazione e tentata evasione. Inoltre, anche con riguardo al presupposto della diversità dei procedimenti il motivo si limita ad affermare che le tre intercettazioni indicate sarebbero riconducibili a decreto autorizzativo n. 1097/17 emesso dall'autorità giudiziaria di Brindisi in procedimento relativo a fattispecie di tentato omicidio, non connesso con i reati per cui si procede, ma non si confronta con quanto riportato dalla sentenza impugnata, che, alla pagina 9, ha dato atto che il possesso da parte di alcuni detenuti della casa circondariale di Foggia di una utenza cellulare era emersa nell'ambito di indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nel procedimento n. 5172/2017 r.g.n.r., ed ha aggiunto che la circostanza era stata comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia che aveva quindi proceduto, ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il decreto n. 1097/2017 autorizzativo delle intercettazioni telefoniche. Dunque, la sentenza impugnata assume che le intercettazioni erano state disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con decreto n. 1097/2017 nel presente procedimento, e non in procedimento diverso, mentre il motivo di ricorso afferma circostanza diversa senza confrontarsi criticamente con quanto affermato dalla sentenza impugnata.3.2. I motivi del ricorso n. 1 riguardano la condanna per i reati concernenti le armi (motivi dal primo al sesto), il reato di tentata evasione (settimo motivo), il trattamento sanzionatorio (motivi dall'ottavo al tredicesimo). 3.2.1. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione di due fucili, uno provento di furto commesso nell'aprile 2014 e con canne tagliate e l'altro con numero di matricola abraso, (capo 3) e di detenzione e porto dei due fucili, armi clandestine, con quattro cartucce (capo 1, nel quale assorbito il capo 2). Con riguardo all'imputazione di ricettazione e porto in luogo pubblico di armi clandestine, il primo motivo denuncia assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, in quanto, da una parte, le armi erano state rinvenute all'interno di proprietà privata e, dall'altra, non erano indicati elementi dai quali ritenere che le armi fossero state portate in luogo pubblico o aperto al pubblico, e il secondo motivo denuncia difetto di motivazione quanto alla commissione del reato da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova specifica della riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della ricettazione e del porto delle armi. I motivi sono inammissibili, non potendosi dedurre vizio di motivazione in relazione ad un punto della decisione che non sia stato devoluto alla cognizione del secondo giudice. Con l'atto di appello, infatti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato solo la condanna per la detenzione delle armi, sostenendo che la consapevolezza, in capo al ricorrente, del luogo ove erano nascosti i fucili non era autonoma, bensì derivata da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], che aveva la detenzione esclusiva delle armi. Con riguardo, dunque, ai reati di porto di armi clandestine in luogo pubblico e di ricettazione delle stesse la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva devoluto la cognizione al giudice di appello in ordine al giudizio di colpevolezza, e dunque non è consentito proporre, con ricorso per cassazione censura motivazionale sul punto. Per la stessa ragione è inammissibile il quinto motivo, che denuncia assenza di motivazione del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello. Ancora con riferimento al delitto di ricettazione, il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., risultando il termine di prescrizione decorso prima della pronuncia della sentenza di appello.Il motivo è manifestamente infondato. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, e dunque, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto che il massimo edittale previsto dall'art. 648 cod. pen. è di anni otto di reclusione, risulta un termine ordinario di prescrizione di anni dodici, e un termine massimo di anni venti. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18 gennaio 2019 e quella di appello in data 22 gennaio 2021. Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto secondo il quale i fucili sarebbero stati ricevuti nell'anno 2011, come affermato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dato che rende palese la manifesta infondatezza, anche secondo la prospettazione della difesa, del motivo. Con riferimento alla fattispecie di concorso nella detenzione delle armi clandestine vengono articolati i motivi terzo e sesto. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 23 legge n. 110/1975 e difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla condotta di detenzione, fondato unicamente sulla conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo ove le armi erano state occultate, senza alcun dato indicativo di una relazione di fatto tra il ricorrente, detenuto, e le armi e nemmeno senza alcuna possibilità di siffatta relazione. Con il terzo motivo la censura viene argomentata, ed estesa alle concorrenti fattispecie di ricettazione e porto, con specifico riferimento ad una delle armi, quella identificata come Predator nero; in particolare, viene valorizzato il dato, ritenuto incompatibile con l'affermato concorso del [OSCURATO:PERSONA], della esclusiva proprietà del fucile Predator in capo a [OSCURATO:PERSONA], che l'ha rivendicata sia nell'interrogatorio come nelle conversazioni oggetto di captazione. I motivi sono infondati. Innanzitutto, si deve rilevare, in diritto, che la nozione penalistica di detenzione è integrata da una relazione di fatto fra il soggetto e l'arma tale da consentire una pronta disponibilità dell'arma medesima, a prescindere dall'eventuale contatto materiale con la res, purchè sia mantenuta la possibilità di disporre dell'arma (Sez. 1, n. 11332 del 30/05/1978, GARNIER, Rv. 139997; Sez. 1, n. 9620 del 16/05/1986, SOGGIU,Rv. 173781;Sez. 1, n. 12308 del 14/2/ 2020, SURACE, Rv. 278698). Ne consegue che l'eventuale titolo di proprietà dell'arma in capo ad altro soggetto non rileva, tanto più che l'obbligo di denuncia del possesso dell'arma incombe su chi la detiene, e non sul proprietario (Sez. 1, n. 248 del 30/01/1987, SAVINO, Rv. 175950). La sentenza impugnata, poi, ha specificamente esaminato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al dato oggettivo della condizione di carcerazione e al rapporto con Danilo e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali è pacifica la condizione di soggetti detentori delle armi. Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] delle condotte concernenti le armi clandestine viene dunque affermato a partire dall'emergenza processuale delle interlocuzioni nel corso delle quali anche il ricorrente ha fornito a [OSCURATO:PERSONA] indicazioni per il recupero delle armi dal luogo ove erano state occultate. In particolare, a fronte del rilievo difensivo secondo il quale il ricorrente aveva appreso del luogo di custodia delle armi dai Della Malva durante la carcerazione, e non per diretta conoscenza del luogo, la Corte territoriale ha osservato che le indicazioni date dal ricorrente non erano la ripetizione di quelle già fornite da [OSCURATO:PERSONA], bensì autonome e indicative di un diverso percorso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto compiere per giungere in quel luogo. Dato che il secondo giudice, con argomentazione esente da vizi logici o giuridici, ritiene comprovante di una conoscenza diretta, da parte del ricorrente, del luogo ove le armi erano state nascoste. Viene aggiunta la considerazione che proprio in quei luoghi il ricorrente aveva trascorso un periodo di latitanza nel precedente periodo estivo. Infine, viene valorizzato, a riscontro di un potere di disposizione che [OSCURATO:PERSONA] aveva sulle armi, il fatto che nelle interlocuzioni il ricorrente avesse manifestato un personale interesse a che [OSCURATO:PERSONA] recuperasse i fucili, sotterrati, e provvedesse a pulirli e a mantenerli in efficienza. La sentenza impugnata, dunque, ha reso puntuale motivazione del giudizio formulato, confrontandosi con la lettura alternativa dedotta dalla difesa nell'atto di appello, ritenuta infondata con argomenti che risultano incensurabili nei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione nel giudizio di legittimità. 3.2.2. Il settimo motivo censura la condanna per il delitto di tentata evasione, ascritto al capo 5. Innanzitutto, la doglianza relativa all'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale è inammissibile, trattandosi di punto della decisione che non è stato oggetto di impugnazione con l'atto di appello. Con riguardo alla sussistenza della fattispecie ascritta il motivo denuncia la violazione dell'art. 56 cod. peri., in quanto la condanna era stata pronunciata in presenza di atti meramente preparatori, qual era stato l'invio in carcere dei fili diamantati. Il motivo è generico. Viene, sinteticamente, riproposto l'assunto secondo il quale la condotta dei correi sarebbe rimasta limitata alla fornitura ai detenuti dei fili diamantati, atto che, da una parte, non sarebbe idoneo e, dall'altra, sarebbe meramente preparatorio. La deduzione, peraltro, prescinde completamente dall'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello. Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che gli inquirenti avevano acquisito il parere di un esperto che aveva accertato che le sbarre della cella potevano essere segate e che i fili diamantati, composti di acciaio, erano idonei a segare quelle sbarre; che era stato verificato, in concreto, che una volta usciti dalla cella 3 i detenuti avrebbero potuto raggiungere le mura perimetrali attraverso un percorso privo di vigilanza; che il piano di evasione aveva previsto la presenza all'esterno dell'istituto di un mezzo meccanico con braccio mobile dotato di cestello e verricello, mezzo idoneo per perfezionare la fuga. Il motivo di ricorso non propone alcuna critica al passaggio motivazionale, dedicato all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, che, in termini esenti da vizi logici o giuridici, fonda l'accertamento compiuto su un parere tecnico rimasto incontestato. 3.2.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i motivi dall'ottavo al tredicesimo denunciano assenza di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva reiterata (ottavo motivo) e del relativo aumento di pena (nono motivo); della commisurazione della pena base del reato, più grave, di porto illegale di armi, stabilita in misura doppia rispetto al minimo edittale (decimo motivo), degli aumenti di pena per i reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine (undicesimo motivo) e di tentata evasione di cui al capo 5 (dodicesimo motivo), e del diniego delle attenuanti generiche (tredicesimo motivo). Quanto alla recidiva reiterata, i motivi (ottavo e nono) proposti non sono consentiti, riguardando punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con l'atto di appello. La sentenza di appello ha fissato la pena base del più grave reato di porto di armi clandestine in anni quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, aumentata della metà per la recidiva reiterata e di anni uno di reclusione ed C 1.500 di multa per ciascuno dei reati così detti satellite; la pena complessiva di anni nove ed C 9000 di multa è stata, infine, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Con riguardo alla pena base, il decimo motivo denuncia vizio di motivazione osservando che era stata commisurata pena ben superiore al minimo edittale in ragione del numero delle armi (due), motivazione manifestamente illogica, perché il numero delle armi, piuttosto, legittima il riconoscimento dell'attenuante "di cui all'art. 5/. n. 597/74". Il motivo è infondato. La pena base, quanto alla reclusione, è stata commisurata in misura inferiore al punto medio tra minimo (due anni) e massimo (anni otto) edittale. La scelta è stata motivata non solo in ragione del numero delle armi, come indicato a pagina 28 della sentenza di appello, ma anche in relazione alla gravità delle modalità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, come indicato dai giudici d'appello alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata. Si deve aggiungere che la circostanza attenuante cui fa riferimento il ricorso, prevista dall'art.5 legge n. 895/1967, non si applica alle armi clandestine. La discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena risulta, dunque, esercitata in relazione ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici. Con riferimento agli aumenti per i reati così detti satellite, i motivi undicesimo e dodicesimo denunciano l'assenza di motivazione sullo specifico punto della decisione. I motivi sono infondati. La Corte territoriale, fissata la pena del reato più grave in anni sei di reclusione e dovendo commisurare l'aumento complessivo per i tre reati così detti satellite tra il minimo di anni due di reclusione, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., e il massimo di anni dodici di reclusione ("sino al triplo"), ha operato un aumento complessivo di anni tre di reclusione. La sentenza di appello, come già indicato, ha ampiamente motivato le scelte sanzionatorie operate, di tal che anche gli aumenti per i reati così detti satellite - come visto, determinati in misura assai prossima al minimo - risultano adeguatamente giustificati. Invero, va ricordato che la giurisprudenza nell'affermare il principio secondo il quale "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame, si tratta di reati puniti con un minimo edittale di anni uno di reclusione e di anni due di reclusione, dato che rende palese come la commisurazione di pena operata dal secondo giudice sia, in termini assoluti, contenuta, proporzionata in relazione alla gravità delle diverse fattispecie e congruamente motivata. Il tredicesimo motivo denuncia assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice. In particolare, il giudice di appello non aveva considerato che con riguardo ai reati in materia di armi il contributo concorsuale del ricorrente era stato assai limitato. Il motivo è infondato. La Corte di appello, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, si è confrontata con la motivazione che il primo giudice aveva dato ("per un adeguamento della pena al caso concreto"), osservando che i reati erano caratterizzati da "obiettiva gravità", vuoi per il numero delle armi clandestine e per le modalità di occultamento, vuoi per la progettata fuga da una struttura penitenziaria con distribuzione di ruoli e dispiegamento di mezzi, e che il ricorrente presentava spiccata capacità a delinquere, desumibile dalle precedenti condanne. Ha aggiunto che nel corso del procedimento [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato resipiscenza alcuna. Si tratta di motivazione che rende ragione, con specifico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., dell'esercizio della discrezionalità giudiziale in termini che non sono censurabili nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti, condannati per il reato di concorso in procurata evasione (capo 6), hanno proposto motivi di ricorso dal contenuto analogo, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in altro procedimento, per tentato omicidio, e non collegato alle indagini per il tentativo di evasione dalla casa circondariale di Foggia. Il motivo è generico. Richiamate le considerazioni generali svolte al punto 3.1., si deve rilevare che il motivo si limita a dedurre che le intercettazioni erano state disposte in un procedimento per tentato omicidio, ma non indica quali intercettazioni siano state utilizzate come prova del reato né gli estremi del procedimento nel quale sarebbero state disposte, né infine verifica l'effettiva decisività delle captazioni nella motivazione della condanna. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nel concorso in procurata evasione, difettando il requisito dell'univocità degli atti - essendo i fili diamantati funzionali ad altre attività - e della idoneità - mancando la prova che i fili diamantati fossero in grado di segare le sbarre all'interno dell'istituto -. Vengono riproposti argomenti attinenti al merito, senza alcun confronto con l'ampia motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello. Infatti la Corte territoriale si è confrontata con l'argomento secondo il quale i fili diamantati, spediti ai detenuti e denominati nella conversazioni col termine "cintura", erano destinati, in realtà all'esecuzione di un omicidio in carcere, rilevando che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che la "cintura" era funzionale al progetto di evasione che il detenuto Hdiouech aveva elaborato e al quale aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], e che tale spiegazione era confermata dalle intercettazioni telefoniche e dal dialogo, oggetto di intercettazione ambientale, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il 17 novembre 2017 con [OSCURATO:PERSONA], sua convivente more uxorio. Il motivo di ricorso non si confronta con tale passaggio motivazionale e ripropone il rilievo che riguarda l'originaria segnalazione, risalente al 12 ottobre 2017, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. Con riguardo alla prospettazione secondo la quale gli atti compiuti - limitati alla fornitura ai detenuti dei fili diamantati - non sarebbero stati idonei a consentire l'evasione, vuoi per l'inidoneità dei fili medesimi a segare le sbarre vuoi per l'assenza di altri mezzi che avessero consentito il superamento delle alte mura perimetrali del carcere, la Corte territoriale ha evidenziato che gli inquirenti avevano acquisito il parere di un esperto che aveva accertato che le sbarre della cella potevano essere segate e che i fili diamantati, composti di acciaio, erano idonei a segare quelle sbarre; che era stato verificato, in concreto, che una volta usciti dalla cella 3 i detenuti avrebbero potuto raggiungere le mura perimetrali attraverso un percorso privo di vigilanza; che il piano di evasione aveva previsto la presenza all'esterno dell'istituto di un mezzo meccanico con braccio mobile dotato di cestello e verricello, mezzo idoneo per perfezionare la fuga. Il motivo di ricorso ripropone l'assunto secondo il quale i fili diamantati non avrebbero segato le sbarre, ma non propone alcuna critica al relativo passaggio motivazionale che, in termini esenti da vizi logici o giuridici, fonda l'accertamento compiuto su un parere tecnico rimasto incontestato. La difesa evidenzia, poi, che nelle conversazioni che documentano l'elaborazione e la progressione del piano di evasione non vi sarebbe alcun cenno in ordine alle modalità per il superamento delle mura perimetrali. Anche qui il motivo prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata che ha dato specifica indicazione delle emergenze probatorie che attestano l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] per il noleggio, al costo di mille euro, di un mezzo meccanico dotato di braccio mobile. Infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura l'avvenuta, da parte del secondo giudice, revoca della sospensione condizionale della pena, che il primo giudice aveva applicato. Anche in parte qua il motivo è generico. La difesa, invero, si limita a rilevare che il ricorrente non era gravato da "precedenti rilevanti", ma non deduce la sussistenza dei presupposti legali del beneficio. 5. Va dunque pronunciato il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vanno condannati al pagamento delle spese processuali, e la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la col
Sentenza Cassazione n. 19147/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris