CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 dicembre 1988
Cassazione n. 27650/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/12/1988 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen, rideterminando, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti e la recidiva, la pena in anni 2 di reclusione e euro 618,00 di multa. Bacalanovic è stato ritenuto responsabile del delitto su indicato per essersi introdotto, previa effrazione della finestra, all'interno di privata abitazione e per essersi impossessato della somma di 50 euro, di un computer, di monili di bigiotteria e in oro ivi detenuti. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. La Corte di appello aveva negato la configurabilità di detta attenuante, ricalcando le motivazioni della sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni per cui, a fronte di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, cui era stata consegnata la somma di 1000,00 euro, il risarcimento non poteva dirsi sufficiente. Dal mancato riconoscimento di detta attenuante era derivata anche una ingiustificata disparità tra il trattamento di Bacalanovic e quello riservato al correo Stevic, che, pur non avendo intrapreso alcuna iniziativa risarcitoria, era stato condannato alla stessa pena. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di appello, nella determinazione della pena, aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ma nulla aveva specificato in ordine alla recidiva, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e neppure autosufficiente, non avendo il ricorrente allegato la dichiarazione asseritamente liberatoria della persona offesa, per dare modo di apprezzarne il contenuto. Vero è che "ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga tale dichiarazione inadeguata e il risarcimento, operato dall'imputato, comunque insufficiente" (Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812). Nel caso all'esame, tuttavia, in primo luogo non è dato sapere se effettivamente la persona offesa abbia dichiarato di essere stato integralmente risarcita e di non avere null'altro a pretendere. In secondo luogo la Corte ha spiegato perché non era ravvisabile I' attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, rilevando che, in ragione del valore della merce rubata nella quale erano ricompresi anche oggetti in oro e dei danni arrecati alla porta finestra in alluminio anodizzato dell'abitazione che era stata scardinata, la somma di 1000,00 consegnata alla persona offesa non poteva compensare i danni materiali e morali. A fronte di tale motivazione, congrua ed esaustiva, il ricorrente si è limitato a ribadire la stessa censura già fatta valere in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con il percorso argomentativo adottato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato con la condotta oggetto del presente procedimento è osservante della legge e dei principi consolidati in materia. L'applicazione della recidiva implica certamente un onere motivazionale del giudice con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (cfr. sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, Caruso e altro, Rv. 265684, nella quale è operato un rinvio alla sentenza n. 185 del 2015 della Corte Costituzionale; sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782, in cui si è chiarito che tale dovere motivazionale è adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato). Peraltro, si è affermato che tale onere motivazionale può essere anche implicitamente assolto (sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere). Nel caso in esame la Corte ha richiamato le plurime condanne a carico del ricorrente, atte a integrare la recidiva e a dimostrare una significativa pericolosità del Bacalanovic. La motivazione, dunque in ordine alla impossibilità di escludere la recidiva appare congrua ed è immune da censure. 4. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 giugno 2022