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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 19 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (Superleggera) (causa T‑464/08) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 24, 31‑32) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] BV

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo Superleggera, per prodotti delle classi 12, 18 e 25 – domanda di registrazione n. 5 456 207 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 19 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (Superleggera) (causa T‑464/08) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 24, 31‑32) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] BV Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo Superleggera, per prodotti delle classi 12, 18 e 25 – domanda di registrazione n. 5 456 207 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata alle spese.
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