Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 27/1966
ECLI:IT:COST:1966:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza del 19 luglio 1965, emessa nel procedimento penale
contro [OSCURATO:PERSONA], il Pretore di Padova ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura
penale, ritenendo che la facoltà concessa al Pretore di pronunciare
condanna per decreto senza avere prima interrogato l'imputato o
enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto violi il diritto
di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Premesso che, con precedente ordinanza, lo stesso Pretore aveva
sollevato, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, altra
questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, - terzo comma,
del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al
Pretore di rinviare l'imputato a giudizio senza che l'imputato sia
stato interrogato sul fatto o il fatto sia stato enunciato in un
mandato rimasto senza effetto, l'ordinanza afferma che le medesime
ragioni valgono anche nel caso del decreto penale, che è una decisione
di condanna. Si pone inoltre in rilievo come un mezzo difensivo così
importante quale è l'interrogatorio dell'imputato serve a
puntualizzare meglio l'accusa, conferisce al giudice elementi per
dedurre se convenga oppur no (anche sotto il punto di vista
dell'economia processuale) definire il processo per decreto e dà la
possibilità di graduare la pena tenendo conto delle condizioni
soggettive di cui all'art. 133 del Codice penale.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 273 del 30
ottobre 1965.
Non vi è stata costituzione di parti nel giudizio innanzi questa
Corte, onde la decisione è stata adottata in camera di consiglio.
:
1. - L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per
decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura
penale, non viola il diritto di difesa garantito dal l'art. 24 della
Costituzione.
La questione proposta dal Pretore di Padova deve ritenersi
Sostanzialmente decisa dalla sentenza di questa Corte n. 170 del 23
dicembre 1963, la quale ha ritenuto che, nel detto giudizio, il diritto
di difesa viene realizzato in quanto, proponendo l'opposizione prevista
dall'art. 507, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale,
l'opponente è in grado di svolgere le sue ragioni con ampia conoscenza
non soltanto delle risultanze processuali, ma anche della valutazione
fattane in precedenza dal giudice. Per dissentire da questa decisione
l'ordinanza di rimessione adduce, fra l'altro, ragioni di opportunità,
le quali non possono costituire motivo di illegittimità
costituzionale, ma soltanto oggetto di valutazione discrezionale, nei
singoli casi, da parte del Pretore, l'art. 506 del Codice di procedura
penale consente di procedere alle "investigazioni che reputa
necessarie" e quindi anche all'interrogatorio dell'imputato.
2. - Il giudizio per decreto, collocato dal Codice di procedura
penale fra i "Giudizi speciali", viene adottato per ragioni di economia
processuale, allo scopo di definire rapidamente sine strepitu et figura
iudicii quei procedimenti per i quali il Pretore, in seguito all'esame
degli atti, ritiene superfluo il dibattimento. Ed è un procedimento
che, appunto per la semplicità della forma, che tuttavia non menoma le
garanzie difensive, ha dato ottimi risultati, tanto che mentre nel
Codice di procedura penale del 1913 era limitato alle contravvenzioni,
dal legislatore del 1930 è stato esteso anche ai delitti perseguibili
di ufficio, quando il Pretore ritenga di dovere infliggere soltanto la
pena pecuniaria. Emesso qualora il giudicante preveda che l'imputato
non abbia a lamentarsi del provvedimento, il decreto penale è una
decisione di condanna sottoposta a condizione risolutiva dipendente
dalla volontà dell'imputato.
3. - In riferimento all'art 24 della Costituzione, è da porre in
rilievo che, nel caso in esame, trattasi di un giudizio speciale, e
che, pertanto, ai fini della tutela del diritto di difesa, non va
discusso se un singolo atto processuale sia opportuno o necessario, ma
va stabilito se gli strumenti apprestati dalla legge, con quella
diversità dipendente dall'adattamento alla struttura di ciascun
procedimento, consentano egualmente pieno esercizio di tale diritto.
Orbene, secondo l'attuale disciplina, la difesa è garantita, sotto un
duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di
scelta: accettare o meno la condanna; ed è evidente che l'accettazione
non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma
dimostra che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si
proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce
molto spesso in un vantaggio per lo stesso interessato. In secondo
luogo, la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione
al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia
giuridica alla condanna, di metterla cioè nel nulla, come se non fosse
stata mai pronunziata. Ed a seguito della opposizione, il processo
prende il normale corso, mentre il decreto penale assume la funzione di
contestazione dell'accusa e quindi costituisce la base della
discussione dibattimentale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà
facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza
aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato
rimasto senza effetto, questione sollevata in riferimento all'art. 24
della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].