CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo B; rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli - per quanto ora di interesse - ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, rideterminando le pene accessorie fallimentari e confermando nel resto la sentenza. Gli imputati sono stati dichiarati responsabili: D'[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società Opera tecnoimpianti srl, oltre che amministratore di diritto di DD tecno impianti srl, [OSCURATO:PERSONA] socia di maggioranza della medesima DD tecnoimpianti e beneficiaria di alcune condotte di cessione di immobili appartenenti alla fallita. Le operazioni dolose sono individuate in imputazione e ritenute nelle pronunzie di merito nella cessione di ramo di azienda, con la quale erano trasferite a DD tecnoimpianti i beni aziendali della società poi fallita a fronte di un corrispettivo inadeguato; nella vendita di due immobili in proprietà della fallita a [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo inadeguato; nel trasferimento di risorse finanziarie, per un importo complessivo di 64mila euro dal conto corrente societario a quello cointestato ai coniugi coimputati tramite bonifici bancari. Sentenza di fallimento del Maggio 2007. Hanno presentato ricorso tramite il comune difensore di fiducia gli imputati, articolando cinque motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1. Con il primo, relativo specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la manifesta illogicità di motivazione e la violazione della norma incriminatrice speciale.In motivazione si era dato peso alla qualità di coniuge del coimputato D'[OSCURATO:PERSONA] ed a quella di amministratrice della fallita, oltre che di socia della DD, beneficiaria della cessione di ramo di azienda. La difesa sottolinea - come già in grado di appello - che l'imputata non ricopriva cariche gestionali in seno alla fallita dal 2000 e cioè da cinque anni prima della cessione e che era rimasta estranea, come socia di DD, all'operazione di cessione, realizzata esclusivamente dal marito, amministratore unico. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun elemento per sospettare la fraudolenza della cessione, che anzi appariva rispondente ad una logica imprenditoriale, avendo D'[OSCURATO:PERSONA] fondato DD allo scopo di sciogliere la società fallita che gestiva col coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Per altro verso, quanto alla compravendita di immobili in proprietà della fallita, la ricorrente pone in luce di aver prodotto nel giudizio di primo grado gli assegni con i quali era stato pagato il prezzo degli immobili, determinato in 65mila euro, cioè nella stessa misura, fissata in lire, che la società aveva sborsato all'epoca dell'acquisto. Il Tribunale aveva ritenuto che, pur essendo stati emessi gli assegni nello stesso giorno della compravendita, inspiegabilmente non erano menzionati nel contratto, in cui si dava atto che il prezzo era stato pagato in contanti, non risultando, pertanto, certo, che gli assegni costituissero il prezzo dell'acquisto; in ogni caso se così fosse stato il prezzo risultava incongruo. Né la Corte di appello, investita del relativo motivo, aveva sciolto l'indeterminatezza della motivazione di primo grado, non rispondendo alle censure difensive circa la ritenuta sussistenza del dolo.Sul punto la difesa deduce che se si fosse trattato di un pagamento parziale, la condotta appare incompatibile con il contestato intento predatorio ; né i Giudici avevano considerato che il corrispettivo era stato determinato in base al parametro oggettivo del prezzo di acquisto avvenuto cinque anni prima, convertito in euro. Nell'atto di ricorso si indica analiticamente la documentazione prodotta a sostegno della tesi e l'udienza in cui la produzione era avvenuta e si evidenzia che uno degli assegni era in favore del notaio rogante. 2.Nel secondo motivo ci si duole di analoghi vizi per entrambi gli imputati quanto alle tre condotte incriminate. La difesa premette che nelle tre ipotesi ritenute illecitamente depauperative del patrimonio sociale le operazioni di trasferimento di beni e risorse finanziarie erano avvenute in via diretta e con modalità trasparenti dalla società ai soggetti beneficiari, secondo uno schema incompatibile con l'intento fraudolento attribuito agli imputati. 2.1. Con riferimento all'acquisto del ramo di azienda la difesa deduce di aver prodotto nel giudizio di merito documentazione inerente gli assegni con i quali D'[OSCURATO:PERSONA] aveva pagato il prezzo della cessione, oltre che il provvedimento del Giudice fallimentare che, in un primo tempo aveva ritenuto comprovato il pagamento del prezzo ma non in misura congrua, mentre in un secondo tempo aveva ammesso la transazione integrativa con il fallimento, a seguito di nuovo versamento in favore della procedura. Nel giudizio penale si era ritenuto, invece, che i pagamenti non fossero riferibili alla cessione di ramo di azienda e che comunque si tratterebbe di un corrispettivo incongruo. La motivazione, nel ritenere la cessione di ramo di azienda priva di controprestazione, sarebbe, quindi, in contrasto col provvedimento del Giudice fallimentare ed avrebbe ignorato il relativo, specifico e documentato motivo di appello, finalizzato in particolare a censurare il ritenuto dolo del delitto. 2.2. Per quanto riguarda il trasferimento di 64mila euro dalla società in favore di D'[OSCURATO:PERSONA] mediante tre bonifici emessi tra Giugno ed Ottobre 2005, il ricorrente rappresenta la natura di restituzione di un finanziamento del socio, per far fronte a temporanee carenze di liquidità. Sostiene la difesa di aver prodotto in giudizio documentazione comprovante i finanziamenti; i Giudici del merito l'avevano giudicata in conferente, in quanto non annotata nei bilanci depositati mentre solo uno dei tre bonifici dalla fallita all'imputato riportava la causale restituzione finanziamento. Si conclude ponendo in luce che il fallimento era stato determinato dall'istanza di un solo creditore per un debito di entità contenuta e che al passivo non si erano insinuati né banche, né fornitori, nè dipendenti, in quanto tutti soddisfatti. Si tratterebbe di un dato in contrasto con il ritenuto disegno fraudolento ai danni dei creditori, con riflessi sull'elemento psicologico del delitto, non ponderato nel giudizio di merito. 2.3. Per l'acquisto degli immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA] si richiamano gli argomenti svolti nel primo motivo.3.Tramite il terzo motivo sono dedotti vizi di manifesta illogicità e di violazione di legge in relazione all'imputazione di cui al capo b), ascritta al solo D'[OSCURATO:PERSONA], riguardante la distrazione di due autocarri e la sottrazione delle scritture contabili. 3.1. Per la prima condotta la difesa osserva che nel giudizio di merito il curatore aveva accertato che i veicoli erano privi di significativo valore e, per contro, i Giudici del merito non avrebbero spiegato come l'ipotizzata distrazione di beni senza valore effettivo potesse incidere sul depauperamento del patrimonio sociale. 3.2. Quanto alla bancarotta documentale si premette che durante la gestione di Panico il passivo sarebbe aumentato di molto, arrivando fio a 200mila euro, essendo, quindi, interesse di questi non produrre alla curatela le scritture contabili. Per altro verso si rappresenta che il curatore, grazie alle modalità trasparenti di trasferimento dei beni, già poste in luce nell'atto di ricorso, aveva agevolmente ricostruito i movimenti del patrimonio societario ed il contestato occultamento non aveva avuto alcun riflesso positivo per gli imputati. 4.Tramite il quarto motivo si lamenta la mancata derubricazione della bancarotta patrimoniale nella ipotesi di bancarotta semplice, potendosi ravvisare, per le ragioni innanzi esposte,solo una leggerezza in ordine alle modalità di liquidazione e vendita della società. 5. Nel quinto motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dal PG è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Cerroni ha concluso per l'annullamento con rinvio per il capo b) con riferimento alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo B (distrazione degli autocarri); rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1. Colgono nel segno le censure di illogicità motivazionale avanzate nel primo ed in parte nel secondo motivo quanto alla compravendita degli immobili ed alla cessione di ramo di azienda, quest'ultima ritenuta una copertura della distrazione di macchinari ed altro dalla fallita alla D&[OSCURATO:SOCIETA], di cui D'[OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto e la moglie [OSCURATO:PERSONA] socia di maggioranza, avendo queste operazioni, nella prospettiva di accusa accolta dai decidenti, provocato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], insieme ai bonifici effettuati dal conto della fallita e destinati ai coniugi D'[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto alla compravendita di immobili la difesa deduce che il corrispettivo sarebbe stato pagato tramite sette assegni tratti sul conto corrente dell'imputata nel medesimo giorno in cui fu redatto l'atto notarile di compravendita, sottolineando che uno dei titoli era in favore del notaio rogante. I Giudici del primo grado hanno ritenuto comprovati questi dati informativi osservando, peraltro, a smentita della tesi della difesa, che di essi non si faceva menzione nel contratto, in cui si dava atto che il prezzo era già stato pagato. Se ne è concluso che non risultava certo che gli assegni costituissero il prezzo dell'acquisto ma anche se così fosse stato, il prezzo, secondo le informazioni del curatore, risultava incongruo. Come osservato nel presente atto di ricorso la Corte di appello - che in linea generale ha brevemente richiamato le argomentazioni sviluppate nella sentenza del primo Giudice - non ha sciolto l'indeterminatezza della motivazione resa dal Tribunale, residuando, pertanto, un dubbio ragionevole sul pagamento effettivo del prezzo da parte dell'acquirente. Sul punto non appare sufficiente l'annotazione - operata in entrambe le sentenze di merito - di quanto asserito nel contratto di compravendita circa il già avvenuto pagamento del prezzo, peraltro senza precisazione delle modalità di versamento, a fronte delle specifica deduzione posta dai ricorrenti relativa agli assegni versati in corrispettivo nella medesima data di stipula del contratto di compravendita. Per altro verso nelle pronunzie di merito neppure si è considerato che il prezzo di acquisto degli immobili non era stato fissato tra le parti in modo arbitrario ma provvedendo a convertire in euro l'ammontare pagato in lire cinque anni prima da [OSCURATO:SOCIETA], ricorrendo, quindi ad un criterio oggettivo,in sé non implausibile ed in astratto non incompatibile con la dedotta assenza di dolo. 1.2. Quanto alla cessione di ramo di azienda la Corte di appello - anche qui rifacendosi alla sentenza emessa dal Tribunale - ha valutato irrisorio il corrispettivo, con motivazione che, oltre a soffrire di genericità, poichè relativa anche alla precedente condotta illecita, appare incoerente con quanto opinato dal Tribunale, dalla cui sentenza - alla pagina otto - emerge che a fronte della cessione del ramo di azienda, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente versato il corrispettivo di 38mila euro, integrato nell'ammontare con 18mila euro a seguito dell'intervento del Giudice fallimentare. Tuttavia il Tribunale aveva giudicato incongrua l'entità del corrispettivo in base alle stime del curatore, semplicemente richiamate ma non oggetto di alcuna valutazione; sul punto neppure il Giudice di appello, benché sollecitato dalla difesa, si è pronunziato. 1.3. All'esito dello scrutinio dei predetti motivi di ricorso vanno ricordati i principi affermati e ribaditi da questa Corte regolatrice - ai quali il Collegio intende dar seguito - per i quali le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, Sentenza n. 17408 del 12/12/2013 Ud. (dep. 18/04/2014)Rv.259998.Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 Ud. (d ep. 18/11/2014 ) Rv. 261684. Si è chiarito, inoltre, che tra le condotte e l'evento fallimento vi deve essere un nesso di causalità materiale, dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio della società e/o un'indebita diminuzione dell'attivo o un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e dalle quali sia poi derivato causalmente il fallimento. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha spiegato, altresì, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 )Rv. 270877. Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090. N. 15613 del 2015 Rv. 263803. Quanto all'elemento soggettivo del delitto - che la difesa ha contestato con gli argomenti riassunti sub 1, 2 e 2.1 del ritenuto in fatto - è utile ricordare che questa Corte ha già più volte affermato il principio che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015 Ud. (dep. 17/11/2015 ) Rv. 265510. Massime precedenti conformi: N. 17690 del 2010 Rv. 247315 - 01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207. 1.4. A causa delle denunziate e ravvisate lacune motivazionali le sentenze di merito appaiono in disarmonia con i suindicati e consolidati principi elaborati da questa Corte circa il delitto di cui si discute, con particolare riguardo al tema del nesso causale, oltre che al carattere doloso delle operazioni oggetto di imputazione, efficacemente confutato dalla difesa. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ed il Giudice del rinvio, in coerenza con i principi enunciati, dovrà dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le operazioni suindicate e l'intervenuto dissesto/fallimento della società, oltre che la presenza dell'elemento psicologico del dolo nel senso indicato della prevedibilità del dissesto/fallimento come conseguenza delle iniziative di dismissione patrimoniale realizzate dai ricorrenti. 2. Le censure espresse nella residua parte del secondo motivo - paragrafo 2.2 del ritenuto in fatto - riguardano la terza condotta addebitata agli imputati, consistita nel versamento di 64mila euro dal conto corrente della fallita a quello ad essi cointestato. La difesa sostiene trattarsi della restituzione di un precedente finanziamento proveniente da D'[OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza sarebbe stata dimostrata con documentazione prodotta nel giudizio di merito. 2.1. La tesi è stata già stata esaminata e adeguatamente respinta nelle concordi pronunzie di merito, con particolare riferimento alla motivazione resa dal Tribunale, dalla quale si ricava che i Giudici campani hanno esaminato i documenti prodotti dalla difesa ritenendoli, con motivazione in nulla illogica, inidonei a supportarla; si annota, infatti - alle pagine 10 ed 11 - che nei bilanci e nelle note integrative non vi era traccia di finanziamenti ricevuti dai soci; che dei versamenti, secondo la difesa effettuati da D'[OSCURATO:PERSONA] alla società tra il 2003 ed il 2004, solo uno per 6mila euro riportava detta causale mentre nel senso inverso un solo bonifico risultava eseguito per rimborso finanziamento. Infine - e l'argomentazione appare dirimente in fatto e coerente con i ricordati principi in tema di nesso causale tra condotte ed evento - si è puntualmente osservato che l'importo di 64mila euro sottratto dal patrimonio societario aveva certamente perlomeno contribuito a determinare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], essendo di poco superiore al credito della [OSCURATO:PERSONA] spa, rimasto insoddisfatto, avendo aggiunto il Tribunale che era stato questo creditore a presentare il ricorso per fallimento, poi accolto. 2.2. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre la tesi della restituzione del precedente finanziamento effettuato dall'imputato, riguardo alla quale i Giudici del merito hanno razionalmente giudicato indimostrato il presupposto fattuale del versamento eseguito da D'[OSCURATO:PERSONA] in favore della società. In diritto la giustificazione resa, che ha valorizzato l'epoca in cui erano avvenuti i rimborsi, tra Maggio ed Ottobre 2005, ed il coevo stato di dissesto già esistente, è coerente con la lezione esegetica di questa Corte, secondo la quale l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri. (Sez. 5 , Sentenza n. 50495 del 14/06/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274602. In senso conforme :Sez. 5, Sentenza n. 34505 del 06/06/2014 Ud. (dep. 05/08/2014) Rv. 264277. Si tratta di principi affermati in relazione alle diverse fattispecie di bancarotta per distrazione ma che appaiono applicabili anche al caso concreto avendo sottolineato il significato, ai fini dell'illiceità della condotta, della contestualità tra la soddisfazione del credito vantato dal socio/finanziatore e lo stato di dissesto della società. 3. Il terzo motivo di ricorso riguarda le imputazioni di bancarotta distrattiva relativa a due autocarri in proprietà della fallita e di bancarotta documentale per sottrazione/distruzione/omessa consegna delle scritture contabili, entrambe addebitate al solo D'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto attiene alla prima non può che rilevarsi la genericità del motivo, fondato sulla trascrizione nell'atto di ricorso di una brevissima dichiarazione del curatore, secondo la quale i veicoli sarebbero stati privi di significativo valore e, pertanto, non vi sarebbe prova dell'incidenza depauperativa sul patrimonio della società. Il motivo come prospettato appare nuovo in quanto formulato per la prima volta in questa fase di legittimità, poiché dal testo della sentenza impugnata - che il ricorrente non contesta - si ricava che in grado di appello la tesi difensiva sul punto era consistita nel contestare la prova della riferibilità della distrazione all'imputato. E' noto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. 3.1. In ogni caso la doglianza sembra ispirata ad un criterio esclusivamente economicistico, in relazione alla dedotta mancanza di un danno effettivo per il patrimonio della fallita, dimenticando la difesa che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo sia pure concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 ) Rv. 271437. Massime precedenti conformi: N. 17819 del 2017 Rv. 269562. 4. Quanto alla bancarotta documentale va, in primis, posto in luce che i Giudici del merito concordemente hanno ritenuto integrata la bancarotta documentale sotto la contestata forma di distruzione,occultamento,sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari riguardo alla quale - come noto - è necessaria la dimostrazione del dolo specifico di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Ex multis. (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838. 4.1. La giustificazione resa dai Giudici del merito è coerente con il principio suindicato, poiché si è accertato che le scritture contabili non erano state rinvenute dagli organi del fallimento e neppure il nuovo amministratore Panico le aveva consegnate, conseguendone l'impossibilità per il curatore di ricostruire il movimento degli affari della fallita per l'ultimo periodo di vita dal 2005 al fallimento dichiarato nel 2007. Si è ancora annotato che al momento della cessione delle quote sociali a Panico non era stato redatto alcun documento circa la consegna delle scritture, né vi era stata indicazione dei debiti che il cessionario si sarebbe accollato; questi, inoltre, aveva riferito al curatore che non aveva alcuna scrittura della società. A completamento del percorso logico-argomentativo si è collegata la condotta di sottrazione/distruzione dei documenti contabili con il ritenuto ingiustificato prelievo, tramite i bonifici per 64mila euro, di risorse finanziarie della società ad opera di D'[OSCURATO:PERSONA], dando così atto dei motivi a sostegno del ritenuto scopo di pregiudicare le ragioni dei creditori,essendo posti gli organi fallimentari nell'impossibilità di ricostruire i movimenti patrimoniali e finanziari della fallita. Infine, è stata adeguatamente confutata la versione di D'[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe confezionato un documento attestante la consegna a Panico senza conservarne copia, giudicandola inverosimile, oltre che smentita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale Panico avrebbe prelevato le scritture da un commercialista non individuato. 4.2. Con l'attuale ricorso la difesa propone osservazioni critiche generiche e sviluppate con argomenti in fatto, per di più occupandosi solo delle dichiarazioni di Panico e non delle altre spiegazioni, avendo solo assertivamente dedotto che il curatore fallimentare sarebbe riuscito a ricostruire i movimenti degli affari della società grazie alle modalità trasparenti dei trasferimenti dei beni.5. Il quarto e quinto motivo, con i quali si è dedotta la mancata derubricazione nella fattispecie di bancarotta semplice per le ragioni illustrate sub 4 del ritenuto in fatto e la negatoria delle attenuanti generiche, risultano assorbiti dalle precedenti statuizioni ma non preclusi e le relative questioni, già oggetto dei motivi di appello - come si legge nella sintesi operata alla pagina cinque della sentenza impugnata - saranno oggetto di valutazione all'esito del giudizio di rinvio. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019) Rv. 277438. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo a), punti 1) e 2), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; i ricorsi nel resto sono rigettati. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), punti 1) e