CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 31799/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 2505/2025 CC - 12/09/2025 R.G.N. 19572/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 06XT4H8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso associandosi alle conclusioni del codifensore. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31799/2025 Roma, lì, 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Torino ha respinto l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen, da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 25 marzo 2025, aveva respinto la sua richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha rilevato che il g.u.p. ha condannato il ricorrente alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili e da altre circostanze aggravanti, ed ha respinto la richiesta di modifica della misura cautelare ritenendo la custodia in carcere proporzionata al delitto commesso e l’unica in grado di evitare il pericolo di una reiterazione del reato, non impedendo, le altre misure, l’allontanamento dall’abitazione. Il Tribunale ha ritenuto che le modalità del fatto dimostrino una elevata pericolosità del richiedente, giunto ad investire la sua vittima con l’auto procurandole lesioni giudicate guaribili in novanta giorni, dopo averla molestata per mesi, essendosi trattato di un’azione premeditata, compiuta al culmine di altre precedenti condotte caratterizzate dall’uso della violenza, nonché agendo per motivi futili. Ha ritenuto tale condotta dimostrativa di un’incapacità di autocontrollo, ed ha perciò valutato il soggetto del tutto inaffidabile, valutazione che ha ritenuto escludere la possibilità di concessione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, richiedendo anche tale misura, per essere efficace, il rispetto delle prescrizioni da parte del soggetto ad essa sottoposto, dal momento che il braccialetto elettronico segnala l’eventuale allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, ma non lo impedisce. Gli ultimi comportamenti del richiedente, quali l'iniziale versamento di una somma a titolo di risarcimento del danno e l'invio di una lettera di scuse alla vittima, sono stati ritenuti di scarso rilievo, e non tali da dimostrare un reale ravvedimento. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta di concessione degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, pur espressamente formulata. La mera affermazione della insussistenza di elementi per attribuire fiducia nelle capacità di autocontrollo del ricorrente è apodittica e il Tribunale, di fatto, non ha spiegato perché l’applicazione di tale misura, o di altre misure coercitive o interdittive, non siano adeguate a fronteggiare le esigenze cautelari emerse. Il Tribunale ha ritenuto che, stante la forte aggressività del ricorrente contro la persona offesa, non fosse possibile riconoscere una sua capacità di autocontrollo, ma non ha motivato sul perché la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sarebbe idonea a salvaguardare le indicate esigenze cautelari, mentre tale motivazione è necessaria, dovendo le misure cautelari essere applicate secondo il principio dei minimo sacrificio necessario per la libertà personale. Nel presente caso, il ricorrente è incensurato, affetto da disabilità cognitiva, con dimora stabile e comunque con possibilità di essere ospitato dalla propria madre, ha chiesto scusa ed ha offerto un risarcimento del danno, così dimostrando di essere consapevole della gravità degli atti commessi. 3. Il Procuratore generale, con una memoria scritta a cui si è riportato nella discussone orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente lamenta l’omessa o apodittica motivazione circa il diniego della concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma l’ordinanza motiva espressamente e sufficientemente sul punto, valutando l'inaffidabilità del soggetto e l'inadeguatezza della misura richiesta, anche se munita dell'ulteriore limitazione consistente nell'applicazione del braccialetto elettronico, a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Tale valutazione appare logica, alla luce dei fatti come riferiti nell'ordinanza stessa. 2.1. L'affermazione di una totale inaffidabilità del ricorrente si fonda sulla condotta da lui tenuta, molestando per mesi la persona offesa, anche con gravi minacce ed atti di violenza fisica, in un crescendo di aggressività culminato nel tentativo di omicidio, commesso meno di un anno prima della pronuncia da parte del Tribunale del riesame: le modalità e la lunga durata nel tempo di tale condotta, nonché le sue motivazioni, ritenute futili, rendono non illegittima né contraddittoria la valutazione di una rilevante pericolosità del ricorrente e di una sua evidente incapacità di autocontrollo, e la conseguente valutazione della necessità di una misura custodiale, per evitare il rischio che egli possa allontanarsi dall'abitazione, se posto agli arresti domiciliari, e tornare ad aggredire la sua vittima ovvero altre persone, risultando che egli, all'epoca dei fatti, ha aggredito anche la madre di costei. L'ordinanza ha sottolineato, infatti, che uno dei motivi delle minacce ed aggressioni era la volontà di colpevolizzare la vittima per avere sporto denuncia contro il ricorrente per le molestie già subite, motivazione che, stante la sua possibile persistenza, rende logica l'affermazione della ancora attuale pericolosità del soggetto. Il Tribunale, peraltro, ha preso atto delle caratteristiche personali del ricorrente, in particolare l'età non giovane e la sua incensuratezza, ma ha esplicitamente motivato che la sua pericolosità va ritenuta «elevata», per la lunga prosecuzione nel tempo delle condotte violente, per la loro pianificazione e premeditazione, ed anche per la loro motivazione, che le rende non ragionevoli né comprensibili, stante la banalità della loro genesi, cioè il semplice venir meno di un'amicizia. Il Tribunale ha anche, esplicitamente, valutato insufficiente la più recente condotta del ricorrente per ritenere attenuata tale pericolosità, essendo la lettera di scuse depositata all'udienza «scarna» e non indicativa di una effettiva presa di coscienza della gravità dei reati commessi e di un superamento dei motivi di rancore verso la vittima: anche questa valutazione appare logica e non contraddittoria, e peraltro il ricorrente non l'ha contestata. 2.2. L'ordinanza è, poi, motivata in modo logico e non apodittico con riferimento alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico. Il Tribunale ha valutato che l'attualità della pericolosità e la incapacità di autocontrollo del ricorrente rendono ipotizzabile che egli, se posto agli arresti domiciliari, si allontani dall'abitazione e commetta altri reati, contro la medesima vittima o contro terzi, ed ha espressamente affermato che l'applicazione dello strumento in questione non è in grado di evitare o limitare la possibilità di reiterazione dei reati, perché esso segnala l'evasione ma non la impedisce, né impedisce l'eventuale avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ben noti al ricorrente. Anche quest'ultima valutazione è logica e non contraddittoria, in quanto fondata sulla effettiva modalità di funzionamento del braccialetto elettronico: appare evidente che esso non sarebbe idoneo ad impedire la commissione di nuovi reati, in particolare se compiuti con le modalità con cui il ricorrente ha commesso il tentato omicidio, cioè investendo con l'auto la sua vittima, mentre camminava sul marciapiede. Il ricorso, pertanto, è infondato laddove deduce la mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, essendo stata l'inadeguatezza di tale misura espressamente valutata e negata con argomentazione logica e sufficiente, rispettosa del criterio di gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari, stante la ritenuta pericolosità elevata del soggetto, e la ritenuta totale mancanza di una sua capacità di autocontrollo. La sentenza n. 55379 del 11/12/2018, citata dalla difesa nella discussione orale, afferma che il legislatore ha, di fatto, ritenuto che gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico siano ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, per tutelare le esigenze cautelari, ma ha precisato che tale sua valutazione vale solo «in linea di principio e impregiudicata l'evenienza di fattori di concreta accentuazione della pericolosità da fronteggiare», accentuazione che il Tribunale ha, motivatamente, ritenuto sussistente nella presente vicenda. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]