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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22816/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 7 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso nei reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4

I. 110/1975 e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], anche ai reati di tentata rapina (artt. 56, 628 cod. pen.) e porto di arma senza giustificato motivo (art. 4

I. 110/1975).

Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità, oltre all'evidente assoluta genericità, contiene doglianze che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere anch'esso del tutto generico, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito in realtà già riconosciuto all'imputato le attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., seppur valutandole in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, in ragione della gravità della rapina di cui al capo A); rilevato che il primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse del Pergega, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dello stesso a titolo di concorso e, in subordine, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata ha difatti evidenziato il pieno coinvolgimento dell'imputato nella rapina materialmente perpetrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il Pergega notato nei pressi della farmacia ove è stato consumato il delitto con volto travisato in attesa del complice, insieme al quale era giunto sul posto e si era poi allontanato, così agevolando la realizzazione del reato con una condotta non certo di minima importanza; osservato che la seconda doglianza avanzata nell'interesse di Pergega, che censura un vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio a questi riservato, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice a pagina 3 ha da un lato evidenziato come i reati in esame fossero evocativi di una maggiore pericolosità sociale, alla luce del precedente penale specifico gravante sull'imputato, così giustificando il riconoscimento della recidiva, e dall'altro la congruità della pena, peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 7 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso nei reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. 110/1975 e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], anche ai reati di tentata rapina (artt. 56, 628 cod. pen.) e porto di arma senza giustificato motivo (art. 4 I. 110/1975). Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità, oltre all'evidente assoluta genericità, contiene doglianze che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere anch'esso del tutto generico, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito in realtà già riconosciuto all'imputato le attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., seppur valutandole in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, in ragione della gravità della rapina di cui al capo A); rilevato che il primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse del Pergega, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dello stesso a titolo di concorso e, in subordine, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata ha difatti evidenziato il pieno coinvolgimento dell'imputato nella rapina materialmente perpetrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il Pergega notato nei pressi della farmacia ove è stato consumato il delitto con volto travisato in attesa del complice, insieme al quale era giunto sul posto e si era poi allontanato, così agevolando la realizzazione del reato con una condotta non certo di minima importanza; osservato che la seconda doglianza avanzata nell'interesse di Pergega, che censura un vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio a questi riservato, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice a pagina 3 ha da un lato evidenziato come i reati in esame fossero evocativi di una maggiore pericolosità sociale, alla luce del precedente penale specifico gravante sull'imputato, così giustificando il riconoscimento della recidiva, e dall'altro la congruità della pena, peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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