CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 07258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3715/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale PANTELLERIA n. 14, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 2418/2019depositata il 10/12/2019 . R.g. n. 3715 del 2020. Ad. 20/02/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2418 del 10/12/2019 sulla base di diversi plurimi motivi non espressamente rubricati nell’atto. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza di prime cure, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, resa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., affermando che il provvedimento del giudice dell’esecuzione reclamato al collegio, poiché comportava l’improseguibilità del processo esecutivo, aveva natura sostanziale di atto del processo esecutivo ed era, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., da utilizzare quale rimedio avverso la dichiarazione di estinzione tipica. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa era stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi , rinviata per provvedere alla notifica dell’avviso di fissazione dell’adunanza. Per l’adunanza camerale dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] All’origine della vicenda, nelle fasi di merito, vi fu il reclamo depositato in data 13/10/2017 col quale [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Palermo in composizione collegiale di revocare R.g. n. 3715 del 2020. Ad. 20/02/2023; estensore: C. Valle l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del detto Tribunale che aveva dichiarato improseguibile il procedimento di esecuzione immobiliare da ella intrapreso, ordinando, di conseguenza, la cancellazione del pignoramento trascritto nei pubblici registri. Nella fase di reclamo si costituì la controparte [OSCURATO:PERSONA], che si rimise alle determinazioni del Tribunale collegiale in ordine alla dichiarata improseguibilità del giudizio. Il Tribunale collegiale dichiarò inammissibile il reclamo con sentenza del 13/12/2017; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio con il Testaverde, ha rigettato l’impugnazione. La ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza d’appello assumendo preliminarmente che la pronuncia sia incorsa in un errore di fatto nella ricostruzione della vicenda processuale laddove si assume che rispetto all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non vi fu un suo inadempimento, in quanto, disposta la riunione dei procedimenti al R.G. Es. n. 505/2016 per come richiesto dalla parte, non avendo la cancelleria inserito negli atti del suddetto procedimento quelli relativi al procedimento da riunire, iscrivendo un nuovo procedimento con R.G. n. 395/2017 ella dovette inviare nuova istanza di riunione. Nonostante ciò, il giudice dell’esecuzione pronunciò l’improcedibilità del processo esecutivo per inattività della parte. La ricorrente lamenta, altresì, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato l’impugnazione del provvedimento di primo grado come un atto di appello e non come reclamo, senza riportare tra l’altro le sue conclusioni; ulteriormente, sostiene testualmente la ricorrente, la sentenza gravata incorre anche nella violazione dell’art. 360, R.g. n. 3715 del 2020. Ad. 20/02/2023; estensore: C. Valle comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo nello svolgimento del processo preso atto degli esatti termini del contenzioso e ritenuto come unico rimedio l’opposizione agli atti esecutivi; lamenta ancora, tra l’altro, la Bartolo tta un ’ omessa pronuncia in violazione del principio che regola il rapporto tra chiesto e pronunciato, con violazione dei principi del giusto processo ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., oltre infine alla denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso, del quale è arduo individuare i motivi, o il motivo di ricorso, non essendovi una sintesi o comunque una partizione nell’esposizione, è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, n. 4, cod. proc. civ., per carenza di formulazione specifica dei motivi. Ove si potesse in qualche modo ipotizzare che le censure complessive e promiscue investano la sentenza della Corte territoriale laddove essa ha ritenuto inammissibile, per irritualità, il reclamo al Tribunale, il ricorso sarebbe, comunque inammissibile. La Corte d’appellodi P alermo, così come già fatto dal Tribunale della stessa sede, ha ritenuto che l’ordinanza di improseguibilità adottata dal giudice dell’esecuzione non fosse impugnabile con il reclamo di cui all’art. 630, comma 3, cod. proc. civ., ma doveva essere impugnata con l’opposizione agli atti, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. In tal modo il giudice territoriale ha correttamente fatto applicazione dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, pienamente condiviso dal Collegio e al quale si intende assicurare continuità, secondo il quale (si veda, da ultimo,Cass. n. 11241 del 06/04/2022 Rv. 664509 - 03) « È inammissibile il reclamo ex art.630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti R.g. n. 3715 del 2020. Ad. 20/02/2023; estensore: C. Valle esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.». In ordine, poi, alla mancanza di documentazione riguardante la [OSCURATO:PERSONA], ossia il coniuge in comunione dei beni, il ricorso è, peraltro, ancora una volta assolutamente carente di specificità. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della Bartolotta e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 3715 del 2020. Ad. 20/02/2023; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se do