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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46791/2023

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seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava la pronuncia del Tribunale, con cui l'imputato era stato 3)\ condannato per evasione (art. 385 cod. pen.), escludendo la recidiva e rideterminando, di conseguenza, la pena.

2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Inosservanza della legge penale processuale per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.).

Il difensore di fiducia aveva manifestato espressamente l'intenzione dell'imputato di comparire all'udienza dell'appello, comunicandola tempestivamente tramite pec.

Tuttavia, il Presidente del Collegio di appello, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile detta comunicazione, ritenendo che non fosse stato osservato il rispetto delle formalità, per la mancanza della sottoscrizione digitale.

Eppure, la comunicazione - come peraltro tempestivamente eccepito dallo stesso difensore dell'imputato nelle conclusioni scritte -, non è informale, dal momento che il testo del messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al corretto indirizzo digitale di destinazione è sempre provvisto di firma digitale.

Di conseguenza, deve ritenersi che l'estromissione dell'imputato dalla partecipazione personale all'udienza ne abbia leso le garanzie difensive, tanto più che, come rappresentato nel corpo dell'atto di appello reietto, il ricorrente non ha potuto difendersi dalle accuse elevate a suo carico, rendendo spontanee dichiarazioni di contenuto corrispondente a quelle già verbalizzate in un parallelo procedimento penale instaurato per lo stesso identico fatto di evasione contestato nel presente giudizio.

Peraltro, alla Procura della Repubblica che procedeva nei confronti dell'imputato doveva essere noto lo stato di detenzione, seppur domiciliare, dell'imputato, sicché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al reato contestato nel presente giudizio è stato eseguito presso un indirizzo (peraltro non coincidente con la residenza e assai risalente nel tempo) assolutamente inidoneo allo scopo.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

La sentenza di appello ha respinto le deduzioni difensive, ritenendole prive di supporto probatorio.

Ciò ha deciso con motivazione illogica, poiché, attraverso la citata ordinanza presidenziale (incidentalmente impugnata dal difensore), era stata impedita all'imputato la partecipazione personale all'udienza e quindi la possibilità di allegare anche solo un principio di prova.Ove, infatti, fosse stato consentito all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee, la Corte di appello avrebbe potuto disporre l'acquisizione della documentazione già versata nel parallelo procedimento penale, allo stato ancora pendente in primo grado, a comprova delle circostanze dedotte a suo discarico. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le cause di inammissibilità, al pari di quelle di nullità, sono tassative.

Occorre, dunque, a loro fondamento, una specifica disposizione legislativa che, nel caso di specie, non si rinviene.

2.1. Quanto ai requisiti formali, l'art. 24 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, per il caso di mancata sottoscrizione digitale dell'atto, dispone, infatti, la sanzione della inammissibilità soltanto in rapporto alle impugnazioni (art. 24 cit., commi 6-bis, 6-sexies, 6-decies).

Per tutti gli altri «atti, documenti e istanze comunque denominati», il medesimo d.l. n. 137 del 2020 prevede soltanto il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (art. 24, comma 4), senz'altro disporre.

2.2. Neppure nella giurisprudenza si ravvisano indicazioni nel segno della inammissibiltà dell'istanza di trattazione orale sprovvista di firma digitale.

Anzi.

A fronte di numerose pronunce che confermano l'inammissibilità delle impugnazioni non digitalmente sottoscritte (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940; in senso analogo, tra le altre, Sez. 2, n. 22191 del 01/03/2022, Hagan, Rv. 283553), ben più rare sono quelle concernenti gli altri tipi di atti.

A sostegno della sua tesi, la Corte d'appello ha citato un precedente, riguardante il caso in cui, anziché allegare al messaggio inviato via pec un file in formato pdf, il difensore ne aveva allegato uno in formato word, nel quale si 3 0)k chiedeva la trattazione orale del processo (Sez. 5, n. 700 del 16/12/2022, D., non mass.).

Tale pronuncia si esprime, tuttavia, in senso opposto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, affermando espressamente che, «in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo esigenze di immodificabilità del contenuto della richiesta [...], la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata».

Analogamente, sempre in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, si è espressa questa Corte anche con riferimento alla (diversa ma ai nostri fini assimilabile) situazione di rinuncia al ricorso per cassazione, quando avverte come la mancata sottoscrizione digitale, da parte del difensore, della rinuncia al ricorso per cassazione inviata a mezzo pec ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non ne determina l'invalidità o l'inammissibilità, in assenza di una norma che lo preveda espressamente (Sez. 3, n. 26270 del 05/04/2022, Carboni, Rv. 283471).

Il disfavore nei confronti di approcci formalistici è, infine, ancora più chiaro in Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399, la quale, sempre per le stesse ragioni, ha escluso integrasse una causa di inammissibilità (addirittura) dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale in un caso in cui la firma, seppur apposta, non era stata riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile".

2.3. Ribadita la mancanza di contrarie previsioni legislative ed indicazioni giurisprudenziali, si aggiunga, in conclusione, che l'utilizzo della pec rende comunque certa la provenienza dell'atto, anche in assenza di sottoscrizione digitale, sicché può dirsi che la volontà dell'imputato di partecipare in presenza al processo sia stata, nel caso di specie, manifestata in modo inequivoco, soddisfacendo le esigenze di certezza insite nella disciplina positiva.

3. Incidendo la mancata partecipazione dell'imputato, nonostante la richiesta avanzata nei termini, sul diritto di difesa, si delinea una nullità generale di regime intermedio (art. 178, comma c), che è stata ritualmente dedotta dal difensore nel primo momento utile, e cioè già nelle conclusioni, come si evince dal testo della sentenza impugnata.

4. Essendosi trasmessa la nullità, tempestivamente eccepita, alla serie processuale che ha condotto alla pronuncia della sentenza di appello, anche questa ne risulta viziata e va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, perché compia un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava la pronuncia del Tribunale, con cui l'imputato era stato 3)\ condannato per evasione (art. 385 cod. pen.), escludendo la recidiva e rideterminando, di conseguenza, la pena. 2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Inosservanza della legge penale processuale per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.). Il difensore di fiducia aveva manifestato espressamente l'intenzione dell'imputato di comparire all'udienza dell'appello, comunicandola tempestivamente tramite pec. Tuttavia, il Presidente del Collegio di appello, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile detta comunicazione, ritenendo che non fosse stato osservato il rispetto delle formalità, per la mancanza della sottoscrizione digitale. Eppure, la comunicazione - come peraltro tempestivamente eccepito dallo stesso difensore dell'imputato nelle conclusioni scritte -, non è informale, dal momento che il testo del messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al corretto indirizzo digitale di destinazione è sempre provvisto di firma digitale. Di conseguenza, deve ritenersi che l'estromissione dell'imputato dalla partecipazione personale all'udienza ne abbia leso le garanzie difensive, tanto più che, come rappresentato nel corpo dell'atto di appello reietto, il ricorrente non ha potuto difendersi dalle accuse elevate a suo carico, rendendo spontanee dichiarazioni di contenuto corrispondente a quelle già verbalizzate in un parallelo procedimento penale instaurato per lo stesso identico fatto di evasione contestato nel presente giudizio. Peraltro, alla Procura della Repubblica che procedeva nei confronti dell'imputato doveva essere noto lo stato di detenzione, seppur domiciliare, dell'imputato, sicché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al reato contestato nel presente giudizio è stato eseguito presso un indirizzo (peraltro non coincidente con la residenza e assai risalente nel tempo) assolutamente inidoneo allo scopo. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La sentenza di appello ha respinto le deduzioni difensive, ritenendole prive di supporto probatorio. Ciò ha deciso con motivazione illogica, poiché, attraverso la citata ordinanza presidenziale (incidentalmente impugnata dal difensore), era stata impedita all'imputato la partecipazione personale all'udienza e quindi la possibilità di allegare anche solo un principio di prova.Ove, infatti, fosse stato consentito all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee, la Corte di appello avrebbe potuto disporre l'acquisizione della documentazione già versata nel parallelo procedimento penale, allo stato ancora pendente in primo grado, a comprova delle circostanze dedotte a suo discarico. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le cause di inammissibilità, al pari di quelle di nullità, sono tassative. Occorre, dunque, a loro fondamento, una specifica disposizione legislativa che, nel caso di specie, non si rinviene. 2.1. Quanto ai requisiti formali, l'art. 24 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, per il caso di mancata sottoscrizione digitale dell'atto, dispone, infatti, la sanzione della inammissibilità soltanto in rapporto alle impugnazioni (art. 24 cit., commi 6-bis, 6-sexies, 6-decies). Per tutti gli altri «atti, documenti e istanze comunque denominati», il medesimo d.l. n. 137 del 2020 prevede soltanto il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (art. 24, comma 4), senz'altro disporre. 2.2. Neppure nella giurisprudenza si ravvisano indicazioni nel segno della inammissibiltà dell'istanza di trattazione orale sprovvista di firma digitale. Anzi. A fronte di numerose pronunce che confermano l'inammissibilità delle impugnazioni non digitalmente sottoscritte (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940; in senso analogo, tra le altre, Sez. 2, n. 22191 del 01/03/2022, Hagan, Rv. 283553), ben più rare sono quelle concernenti gli altri tipi di atti. A sostegno della sua tesi, la Corte d'appello ha citato un precedente, riguardante il caso in cui, anziché allegare al messaggio inviato via pec un file in formato pdf, il difensore ne aveva allegato uno in formato word, nel quale si 3 0)k chiedeva la trattazione orale del processo (Sez. 5, n. 700 del 16/12/2022, D., non mass.). Tale pronuncia si esprime, tuttavia, in senso opposto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, affermando espressamente che, «in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo esigenze di immodificabilità del contenuto della richiesta [...], la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata». Analogamente, sempre in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, si è espressa questa Corte anche con riferimento alla (diversa ma ai nostri fini assimilabile) situazione di rinuncia al ricorso per cassazione, quando avverte come la mancata sottoscrizione digitale, da parte del difensore, della rinuncia al ricorso per cassazione inviata a mezzo pec ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non ne determina l'invalidità o l'inammissibilità, in assenza di una norma che lo preveda espressamente (Sez. 3, n. 26270 del 05/04/2022, Carboni, Rv. 283471). Il disfavore nei confronti di approcci formalistici è, infine, ancora più chiaro in Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399, la quale, sempre per le stesse ragioni, ha escluso integrasse una causa di inammissibilità (addirittura) dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale in un caso in cui la firma, seppur apposta, non era stata riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile". 2.3. Ribadita la mancanza di contrarie previsioni legislative ed indicazioni giurisprudenziali, si aggiunga, in conclusione, che l'utilizzo della pec rende comunque certa la provenienza dell'atto, anche in assenza di sottoscrizione digitale, sicché può dirsi che la volontà dell'imputato di partecipare in presenza al processo sia stata, nel caso di specie, manifestata in modo inequivoco, soddisfacendo le esigenze di certezza insite nella disciplina positiva. 3. Incidendo la mancata partecipazione dell'imputato, nonostante la richiesta avanzata nei termini, sul diritto di difesa, si delinea una nullità generale di regime intermedio (art. 178, comma c), che è stata ritualmente dedotta dal difensore nel primo momento utile, e cioè già nelle conclusioni, come si evince dal testo della sentenza impugnata. 4. Essendosi trasmessa la nullità, tempestivamente eccepita, alla serie processuale che ha condotto alla pronuncia della sentenza di appello, anche questa ne risulta viziata e va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, perché compia un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l
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