CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, avendo la ricorrente eletto domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2133, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Ires 2011/2012 - Tremonti ambientale - Rimborso - Calcolo del 20% ammissibile - Da conteggiarsi sulla detassazione o sul risparmio d’imposta. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] 2 Srl proponeva istanza di rimborso dell’Ires, in relazione agli anni d’imposta 2011 e 2012, sul fondamento delle previsioni della legge n. 388 del 2000, c.d. Tremonti ambientale. Riferiva di aver realizzato un impianto fotovoltaico, e di non avere in origine richiesto l’applicazione dei benefici della Tremonti ambiente a causa della incertezza sulla cumulabilità con essi delle agevolazioni già richieste in relazione al conto energia. Risolta l’incertezza normativa nel senso della cumulabilità dei benefici, aveva richiesto il rimborso. L’Amministrazione finanziaria opponeva il silenzio rifiuto alla richiesta della contribuente. 2. La società impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo contestando, in primo luogo, che l’agevolazione spettava alla contribuente, la quale aveva domandato di conseguire un risparmio d’imposta inferiore al 20% del valore dell’investimento complessivo. L’Agenzia delle Entrate replicava che la contribuente aveva ampiamente superato i limiti di legge, perché la normativa indicava il limite del 20% riferendosi all’importo che era possibile portare in detrazione (c.d. detassazione) rispetto al costo complessivo dell’investimento, e non al risparmio d’imposta. La CTP riteneva fondate le ragioni della contribuente, e riconosceva il suo diritto a conseguire il rimborso nei termini richiesti. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, riproponendo le proprie censure. La CTR riteneva fondate le tesi dell’Amministrazione finanziaria, riformava perciò la decisione della CTP e affermava la correttezza del diniego di rimborso opposto dall’Ente impositore. 4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 132, comma 1 (ma 2), n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del Dlgs n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello esclusivamente aderito alla prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, senza illustrare per quale ragione abbia ritenuto che l’agevolazione sia applicabile nei limiti del 20% dell’importo dell’investimento, e non dell’effettivo risparmio d’imposta. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (c,d, Tremonti ambiente), dell’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 19.2.2007 (c.d. II [OSCURATO:PERSONA]), e dell’art. 19 del Decreto del Ministero dello sviluppo del 5.7.2012, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che il limite di cumulabilità di cui alla normativa citata “sia da considerarsi in termini di detassazione e non in termini di risparmio d’imposta” (ric., p. 10). 3. In sostanza con entrambi i suoi motivi di ricorso, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia, dell’omesso esame e della violazione di legge, la società critica la CTR per aver erroneamente ritenuto che la cumulabilità dell’agevolazione dettata dalla Tremonti ambiente debba essere limitata al 20% del valore dell’investimento effettuato, e non dell’effettivo risparmio d’imposta domandato. I due motivi di ricorso presentano evidenti elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4. Sembra opportuno segnalare preliminarmente che nel presente giudizio non risulta contestato che la contribuente ha realizzato un investimento ambientale, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avendo richiesto ed ottenuto l’accesso alla c.d. tariffa incentivante, e che possedesse in astratto i requisiti per fruire anche dei benefici di cui alla Tremonti ambiente. Sussistendo incertezza sulla cumulabilità dei benefici ed avendo già goduto delle agevolazioni previste dalla tariffa incentivante (conto energia), non aveva richiesto anche l’agevolazione disciplinata dalla Tremonti ambiente. Risoltasi normativamente l’incertezza circa la cumulabilità dei benefici, che era stata ammessa, aveva domandato il rimborso delle imposte versate invocando l’agevolazione di cui alla legge Tremonti ambiente, art. 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000, fondando sull’ammontare dell’investimento ambientale come stimato mediante perizia. A fronte di un complessivo investimento di Euro 586.559,00, il perito aveva individuato in Euro 270.878,00 la componente ambientale da portare in detassazione, e la società aveva domandato il rimborso nella misura di Euro 74.491,00 (pari al 12,70 del costo di realizzazione dell’impianto). 5. La CTR ha rilevato che l’agevolazione disposta dalla Tremonti ambiente, commi da 13 a 19 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, “non riguarda l’intero ammontare del bene ecocompatibile, ma solo la quota di costo ulteriormente sostenuta rispetto ad un bene standard” (sent. CTR, p. IV s.). Ha spiegato quindi che tale ‘approccio incrementale’ come illustrato da fonte comunitaria, deve essere limitato ai c.d. sovraccosti necessari per conseguire il beneficio ambientale. Secondo l’art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007, “’le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o sono stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento’ e non dell’effettivo risparmio d’imposta. Per l’impianto fotovoltaico realizzato dalla ricorrente la deduzione dal reddito d’impresa è stata quantificata in € 270.878/00, a fronte di un costo dell’investimento quantificato in € 586.559/00, e quindi superiore al 20% (calcolato in € 117.300/80) dell’investimento” (sent. CTR, p. V) complessivo. Diversamente da quanto contestato dalla ricorrente, il giudice dell’appello ha quindi esaminato la questione controversa, e si è pure espressamente pronunciato sul punto. 5.1. Venendo poi all’esame della fondatezza nel merito della valutazione espressa dal giudice di secondo grado, può ricordarsi che questa Corte regolatrice ha, di recente e condivisibilmente, avuto occasione di rilevare: “si censura la sentenza impugnata perché non ha riconosciuto che il limite di cumulabilità del 20% debba essere riferito al risparmio di imposta sul sovraccosto. In altri termini, sull’importo del sovraccosto andrebbe calcolata l’imposta risparmiata e verificato se essa superi o meno il 20% del costo dell’investimento totale. Tale prospettiva sconta l’errore di fondo di riferire il limite del cumulo all’imposta risparmiata, anziché al costo dell’investimento. Soccorre il senso letterale del d.m. 19 febbraio 2007 (II Conto energia), laddove all’art. 9 stabilisce che: “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento.” Il riferimento al 20% dell’investimento non può ridursi al 20% della variazione in diminuzione, ma deve riguardare la detassazione con cui si sostanzia l’aiuto di Stato. In questo senso soccorre anche l’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, laddove specifica che “il limite di cumulabilità del 20% si applica anche all’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000”. In tal modo, il legislatore, in sede di interpretazione autentica del precedente d.m. 2007, relativo al II Conto energia, ha chiarito la cumulabilità con l’agevolazione di cui alla l. n. 388/2000, ma ne ha agganciato il limite al 20% della detassazione,non alla variazione in riduzione, poiché aveva ben chiara la natura di aiuto di Stato dell’agevolazione in parole … Peraltro, la tesi della contribuente finisce per porsi in contrasto con la disciplina del regolamento comunitario CE n. 800/2008 che, all’art. 4, primo e secondo comma, fissa l’individuazione dell’aiuto di Stato sempre inteso al lordo, cioè nella misura maggiore consentita. Detto altrimenti, fra più opzioni ermeneutiche possibili, è conforme alla disciplina eurounitaria quella che prevede la maggior misura dell’aiuto di Stato che non deve essere artatamente ridotto con opzioni ermeneutiche, pur ammissibili, ma che favoriscono l’ampliamento di aiuti di Stato. Il cumulo, quindi, deve intendersi entro il limite del 20% del detassato, circostanza che è meno favorevole per il contribuente -certo- ma che è più coerente con la tutela della concorrenza e del mercato, che è pilastro unionale”. Questa Corte ha perciò ritenuto di dettare il condivisibile principio di diritto secondo cui “in coerenza con il diritto dell'Unione Europea che, per la prevalenza accordata alla tutela della concorrenza e del mercato, impone un'interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come interpretato dall'art. 19 del decreto del medesimo Ministro del 5 luglio 2012, con l'agevolazione di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, deve intendersi limitata al venti per cento della detassazione sul costo dell'investimento e non sulla diminuzione di imposta”, Cass. sez. V, 27.10.2025, n. 28391. Pertanto la tesi della contribuente appare infondata anche nel merito, la decisione adottata dalla CTR risulta corretta, ed il ricorso introdotto dalla società deve perciò essere respinto. 6. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent