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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 14863/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7782/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. r.g. 50522/2015 depositatoil 1°/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Sanzioni amministrative Rilevato che:

1. con delibera del 28/01/2014, prot. n . 94462 , la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA], già sindaco effettivo d el collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“BCC [OSCURATO:PERSONA]”), sottoposta ad accertamento ispettivo dal 04/10/2012 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la sanzione amministrativa pecuniaria di € 32.500, per carenza nei controlli , omesse/inesatte comunicazioni all’Organo di Vigilanza (“OdV”) , mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo;

2. [OSCURATO:PERSONA] (con ricorso in riassunzione dopo che, sull’iniziale opposizione, il Tar aveva declinato la giurisdizione a favore del G.O.) ha impugnato la sanzione, exart. 145 t.u.b. , dinanzi allaCorte d’appello di Roma che , nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia , ha respinto il ricorso.

3. Queste, in sintesi, per quanto qui interessa , le ragioni enunciate dalla Corte capitolina a conferma del provvedimento sanzionatorio: (a) la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha sanzionato i componenti del collegio sindacale della BCC [OSCURATO:PERSONA] per non avere esercitato una sorveglianza attiva sulla gestione dell’ente e per non avere vigilato sulrispetto della normativa di settore.

L’accertamento dell’OdV faceva seguito a due precedenti attività ispettive, del 2005 e del 2008 , conclusesi con esito negativo, che avevano portato a ll’adozione di un piano di risanamento dell’intermediario, attuato a partire dalla fine del 2010, che prevedeva l’intervento in qualità di tutor della BCC di [OSCURATO:PERSONA] e l’assistenza del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA].Dopo la terza e ultima ispezione, l a banca è stata post a in amministrazione straordinaria (provvedimento del 28/03/2013); infine, in data 17/10/2014, èstata cancellato dall’albo delle banche; (b) nello specifico, quanto ai rilievi indicati nel provvedimento sanzionatorio, a proposito della mancata contabilizzazione di 12 milioni di perdite su crediti nei bilanci 2010 e 2011, la parte sanzionataha contestato che le relazioni dell’outsourcer BCC [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbero risul ta te le perdite, non erano state sottoposte al collegio sindacale, obiezione infondata per essere il rilievo attinente alla mancata autonoma valutazione, da parte del collegio sindacale,dell’andamento dei crediti; (c) sulla mancata adozione dei pres ì di del comparto antiriciclaggio, l’OdV hacorrettamente contestato al collegio sindacale l’inefficacia dell’azione di monitoraggio e di impulso attivo alla risoluzione dei problemi; (d) analoghe considerazioni erano val evoli con riferimento alle rilevate disfunzioni del processo amministrativo-contabile: al collegio sindacale non veniva addebitato di non avere rilevato delle criticità, ma di non essersi incisivamente attivato per eliminare le problematiche riscontrate; (e) l’opponente era stata sanzionata per non avere accertato e quindi per non avere impedito che l’organo amministrativo deliberasse affidamenti a nuovi clienti nonostante il parere negativo del tutorBCC di [OSCURATO:PERSONA].

Non valeva ad escludere la sua responsabilità, alla luce de ll e disposizioni del codice civile e della normativa di settore sugli obblighi dei sindaci, la giustificazione da essa addotta secondo cui i l CdA aveva assicurato, all’unanimità, che il parere della banca tutor non era vincolante;(f) con riferimento alle anomalie riscontrate nella gestione del contenzioso, la linea difensiva dell’opponente era formalistica e non convinceva in quanto dalla documentazione prodotta dall’ ex sindaco si evinceva che l’organo di controllo aveva occasionalmente preso atto delle disfunzioni dell’attività di recupero, ma non si era concretamente attivato per eliminare il problema; (g) quanto al la contestazione circa la violazione dell’obbligo di verifica della semestrale del 2012, rispetto alla quale la parte si era difesa sostenendo che il collegio sindacale aveva informato l’OdV di non essere in grado di esprimere un giudizio per mancanza della relativa documentazione, vero che il collegio sindacale non era stato posto nella condizione di esprimere un parere, ma l’addebito non era stato autonomamente sanzionato, sicché la sua accertata insussistenza non aveva inciso sulla determinazione della sanzione, tenuto conto della consistenza e dell’ampiezza delle altre violazioni; (h) infine, e ciò vale va a superare la critica in punto di inosservanza delprincipio di proporzionalità dell a sanzione , l’entità di quest’ultima era stata adeguatamente motivata e d era congrua, anche in assenza di circostanze scriminanti o, comunque, idonee ad attenuare il trattamento sanzionatorio;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con nove motivi(precisamente, sei motivi e tre sottomotivi). [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso;

5. con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorda la precedente produzione (in data 04/03/2024), ex art. 372, cod. proc. civ., di documentazione, sopravvenuta all’instaurazione del giudizio di cassazione, che a suo avvisosarebbe “fondamentale per la decisione”.

Si tratta di documentazione relativa all’azione diresponsabilità (n. r.g. 2664/2016) promossa dalla BCC [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale dell’imprese di Catanzaro, nei confronti della precedente governance (consiglio di amministrazione e collegio s indacale di cui faceva parte la dott.ssaGallo), sulla base dei rilievi dell a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia oggetto del presente giudizio.

In particolare, spiega la parte,sarebbe rilevante la c. t.u. che , non solo contraddice i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia riprodotti nel controricorso, ma, per quanto interessa in questa sede, aderirebbe, in modo pressoché integrale, alla difesa dell’odierna ricorrente ed escluderebbe,in radice, qualsiasi responsabilità del collegio sinda cale.

L’estraneità della ricorrente agli addebiti in esame, prosegue la memoria, ha trovato definitiva conferma anche nell’esito del procedimento penale (r.g.n.r. n. 2023/001127) della Procura della Repubblica di Castrovillari, riguardante i fatti oggett o di questo giudizio, che si è conclus o ( in seguito a c.t.u. ) con il decreto di archiviazione dell’11/13luglio 2023.

Considerato che:

I. preliminarmente, è necessario chiarire che la documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente (c.t.u. svolta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale delle imprese di Catanzaro; decreto di archiviazione del procedimento penale attinente ai fatti di causa ), è priva di rilevanza in questa sede, poiché involge aspetti fattuali che non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, diretto esclusivamente al controllo di legalità della decisione di merito;

1. il primo motivo –“I.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.” – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ovvero vizio di motivazione per motivazione apparente” – con riferimento alla mancata contabilizzazione di perdite su crediti per 12 milioni, censura la decisioneimpugnata che ritiene provata tale circostanza sulla base di relazioni dell’outsourcerBCC [OSCURATO:PERSONA], che il collegio sindacale non avrebbe valutato, ma che in realtà non esistono e che pertanto non potevano essere conosciute né esaminate dall’organo di controllo;

2. il secondo motivo – “I.2) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in riferimento alla asserita mancata contabilizzazione delle perdite per circa 12 milioni di euro (rilievi ispettivi nn. 1, comma 1°, 2, comma 2°, e all.2), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” –censura la decisione che, per un’erronea interpretazione della normativa in materia di bilancio di esercizio, a fronte della dimostrata iscrizione nel bilancio 2010 delle maggiori perdite su crediti, omette di considerare che le indicazioni del piano di risanamento del 2010/2012 sono state iscritte nel bilancio 2010 e che quindi le “previsioni” a cui allude la Corte d’appello sono divenute dati contabilizzati;

2.1. il primoe il secondo motivo, da trattare unitariamente per la evidente connessione che li avvince,sono infondati.

È utile inquadrare ciascuno dei vizi risultanti dalla rubrica de i motivi e chiarire alcuni aspetti: (i) in primo luogo, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145); (ii) in secondo luogo, per giurisprudenza costante ( Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022, Rv. 663823 - 01) , n el giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, l’onere della prova dell’illecito, grava sull’organo di vigilanza; (iii) in terzo luogo, come insegnano le Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01) , i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116cod. proc. civ.; (iv) e, quarto, f in da Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (valea dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione);

2.2. passando dal piano dogmatico all’esame dei motivi, la Corte d’appello - con motivazione congrua e priva di vizi logici, senza omettere l’esame di alcun fatto decisivo, senza violare le regole sul riparto dell’onere della prova tra amministrazione e soggetto sanzionato, e non basandosi su prove non introdotte dalle parti - ha ritenuto fondato il rilievo ispettivo concernente l’omessa contabilizzazione di perdite su crediti per € 12 milioni, segnalate da BCC [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2011, evidenziando, in particolare (pag. 9 del decreto), che la veridicità del dato contabile è comprovata dall’esistenza di maggiori perdite nel bilancio infrannuale al 30/12/2012, per un ammontare di circa € 15 milioni, circostanza , questa,non contestata dal soggetto sanzionato;

2.3. sono generici e inconferenti gli argomenti difensivi della ricorrente che, per un verso, si limita ad asserire (pag. 25 del ricorso per cassazione) che la relazione dell’outsourcer BCC [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che è la relazione indicata nel ri lievo ispettivo) non sarebbe “pertinente”; per altro verso, con riferimento alla perdita di 15 milioni, aggiunge una considerazione poco chiara e non circostanziata (ibidem, pagg. 33 e 34), e cioè che quella posta si riferisce a tutto il “credito anomalo” della banca e non soltanto al “credito a sofferenza”;3. il terzo motivo – “II) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita mancanza di presìdi antiriciclaggio (rilievo ispettivo n. 2, 3° comma e n. 8), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” - censura la decisione che ha omesso di esaminare la circostanza che il collegio sindacale ha chiesto il blocco operativo dei conti correnti dei soggetti non censiti, ha richiesto ed ottenuto l’aggiornamento del “regolamento antiriciclaggio” e ha denunciato, ai sensi dell’art. 52, t.u.b., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le irregolarità nella precedente gestione in materia di antiriciclaggio;

3.1. il motivo è infondato; la Corte d’appello ha condiviso il rilievo ispettivo concernente la violazione, da parte del collegio sindacale, degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, alla stregua dell’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, secondo cui: l’attività svolta dall’organo di controllo non si è concretizzata in un’efficacia azione di monitoraggio attivo funzionale alla risoluzione del problema; il flusso informativo è scaturito da sollecitazioni dell’OdV; nel verbale di riunione del 27/09/2012 - pervenuto all’autorità di vigilanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando l’ispezione era in corso - il collegio sindacale ammetteva l’esistenza di un elevato numero di questionari di adeguata verifica incompleti e del mancato censimento dei titolari effettivi;

4. il quarto motivo – “III.1) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita responsabilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] circa contestate disfunzioni contabili del processo amministrativo contabile (rilievo ispettivo n. 7 e n. 2, comma 4°) , per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”– censura la decisione che non ha considerato che, prima del 2010, non esisteva alcun regolamento interno di contabilità;

4.1. il motivo è infondato;

4.2. in relazione al rilievo concernente le disfunzioni del processo amministrativo-contabile, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la Corte d’appello non ignora il fatto che , a fronte delle perplessità manifestate dal collegio sindacale nel febbraio 2011, una prima concreta azione, consistente nell’approvazione del regolamento interno di contabilità, veniva adottata a distanza di un anno, ma ciò nonostante ravvisava la responsabilità del collegio sindacale per la mancanza di più incisivi interventi(cfr. pag. 10 della decisione);

5. il quinto motivo – “III. 2 ) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.” – a proposito dei rilievi sul processo amministrativo- contabile (rilievo ispettivo n. 2, comma 4°), censura la decisione che nega l’esistenza di un canale informativo tra collegio sindacale e OdV sulla base di un formale richiamo di quest’ultimo contenuto nella lettera sulla situazione aziendale del 07/11/2011 che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia non avrebbe prodotto in giudizio;

5.1. il motivo è infondato;

5.2. risulta dal controricorso (pag. 29) che la nota della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA],richiamata dalla Corte d’appello (pag. 10), è stata menzionata nel ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello (pag. 133, che rimanda al doc. 42);

6. il sesto motivo – “IV. 1 ) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in merito alle pretese anomalie in materia di affidamenti di rilevanti importo (rilievo ispettivo n. 3, comma 3), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.” – censura la decisione che non ha considerato che, in ordine agli affidamenti di rilevante valore, il parere della banca tutor era obbligatorio ma non vincolante per la BCC [OSCURATO:PERSONA];

6.1. il motivo è infondato;

6.2. la Corte d’appello ha confermato il rilievo – consistente nel non avere impedito che l’organo amministrativo deliberasse cospicui affidamenti a nuova clientela, talora fuori zona, in presenza di una valutazione negativa della BCC di [OSCURATO:PERSONA] , e talvolta sulla base di istruttorie prive del detto parere– non perché, come suppone la ricorrente, non ha compreso che il parere della banca tutor non era vincolante, ma per avere riscontrato l’insufficiente attività di controllo, ammessa anche dall’opponente, la quale, nelle sue difese, ha persino riconosciuto che, in “casi sporadici”, le posizioni oggetto di finanziamento erano state presentate al d.g. senza il suddetto parere, in contrasto con le prescrizioni dell’organo di vigilanza;

7. il settimo motivo – “IV.2) Violazione dell’articolo 360 n. 3 per falsa ed errata applicazione dell’art. 2403 c.c., dell’art. 52 del t.u.b. e delle disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229/1999 e successive modifiche e integrazioni) nonché delle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il 4 marzo 2008 in merito al ruolo e alla responsabilità del collegio sindacale, come ricostruito dalla Corte d’appello” – censura la decisione che, discostandosi dalle disposizioni indicate nella rubrica del mezzo, non ha colto che, nella specie, alla luce del quadro probatorio, nessuna omissione è addebitabile all’ ex sindaco e non è provato alcun nesso causale tra una qualsiasi condotta e conseguenti danni, in quanto il dissesto della banca aveva radici più profonde e il collegio sindacale si era adoperato al fine di risana re e di ricondurre alla legalità la preesistente situazione critica;

7.1. il motivo è inammissibile;

7.2. la premessa concettuale , in linea con la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 2625/2021) , è che le disposizioni del t.u.b. prevedono l’obbligo del collegio sindacale di informare senza indugio la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche e una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

Si aggiunga che la responsabilità individuale dei sindaci per la violazione di tale dovere di informazione a carico dell’organo collegiale non si pone in contrasto con la “ ratio ” , con i princ ì pi regolatori e con le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, e, anzi, è in linea con i princ ì pi in tema di concorso di persone nell ’ illecito amministrativo.

In altri termini, dallo specifico quadro normativo e regolamentare emerge che anche i suddetti componenti devono esercitare un controllo sia di legittimità che sul merito delle delibere del CdA onde garantire il buon funzionamento della struttura amministrativa.

Il ruolo dei menzionati componenti implica l’assolvimento di un obbligo di sorveglianza attiva, tale da garantire un’attività di controllo, continua, specifica e ad ampio raggio (Cass. nn. 21797/2006, 6037/2016, n. 5357/2018).

Del resto , costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 2406/2016) che, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 3, legge n. 689 del 1981, pone una presunzione di colpa a carico dell ’ autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, sicché, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una banca, per inosservanza delle istruzioni relative all’organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio delle prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di avere adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, rimanendo, comunque, irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, che la situazione in cui versava la banca fosse preesistente al loro insediamento.

È stato precisato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 24170 del 04/08/2022, Rv. 665556 - 02) che, i n tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all’uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro;

7.3. nella fattispecie in esame , il motivo si sostanzia nell’inammissibile censura rivolta all’ excursus normativo che ha indotto la Corte d’appello (pagg. 11 e 12) a ritenere che l’impianto difensivo approntato dall’opponente denoti un evidente fraintendimento circa il significato e la portata del ruolo assegnato al collegio sindacale delle imprese bancarie dalle disposizioni di settore , normativa che la Corte di Roma richiama in maniera puntuale;

8. l’ottavo motivo – “ V ) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle anomalie in tema di gestione del contenzioso (rilievo ispettivo n. 5, comma 1°, lett. c) perché la Corte di appello non ha considerato un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” – censura la decisione che ha omesso di esaminare tutto il (documentato) lavoro compiuto dal collegio sindacale, in relazione al processo di gestione del contenzioso, lavoro diretto a evitare che la BCC [OSCURATO:PERSONA] subisse perdite per effetto dell’ evoluzione delle controversie;

8.1. il motivo è inammissibile;

8.2. la doglianza non indica alcun fatto storico, decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, ma limita la critica al vaglio delle prove allegate;

9. il nono motivo – “V I ) Violazione dell’art. 3 60 n. 3 c.p.c., per […] violazione e/o [errata] applicazione dell’art. 11 l. 689/1981 in relazione al principio di proporzionalità” – censura la decisione che, benché ritenga insussistente il rilievo in punto di mancato l’assolvimento dell’obbligo di verifica della semestrale 2012, esclude che questa circostanza abbia inciso sulla sanzione che, comunque, reputa proporzionato;

9.1. il motivo è infondato;

9.2. il giudice di merito spiega che la sanzione risponde ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità enunciati dall’art. 11, della legge n. 689 del 1981, in quanto è stata inflitta tenendo conto delle funzioni svolte, dei compiti specifici assegnati all’opponente dalla normativa di riferimento e altresì della pluralità e gravità obiettiva delle irregolarità riscontrate, che hanno portato all’assoggettamento della banca all’amministrazione straordinaria, nonché dell’assenza di comportamenti scriminanti, ivi incluso il tardivo invio alla Vigilanza del verbale di riunione del 27/09/2012 (che denunciava la situazione patrimoniale non adeguata alla prospettiva di risanamento), che è stato consegnat o alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], un giorno dopol’inizio dell’ispezione;

10. in conclusione, dichiarati infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il nono motivo e inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, il ricorso deve essere rigettato;11. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7782/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. r.g. 50522/2015 depositatoil 1°/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Sanzioni amministrative Rilevato che: 1. con delibera del 28/01/2014, prot. n . 94462 , la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA], già sindaco effettivo d el collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (“BCC [OSCURATO:PERSONA]”), sottoposta ad accertamento ispettivo dal 04/10/2012 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la sanzione amministrativa pecuniaria di € 32.500, per carenza nei controlli , omesse/inesatte comunicazioni all’Organo di Vigilanza (“OdV”) , mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo; 2. [OSCURATO:PERSONA] (con ricorso in riassunzione dopo che, sull’iniziale opposizione, il Tar aveva declinato la giurisdizione a favore del G.O.) ha impugnato la sanzione, exart. 145 t.u.b. , dinanzi allaCorte d’appello di Roma che , nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia , ha respinto il ricorso. 3. Queste, in sintesi, per quanto qui interessa , le ragioni enunciate dalla Corte capitolina a conferma del provvedimento sanzionatorio: (a) la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha sanzionato i componenti del collegio sindacale della BCC [OSCURATO:PERSONA] per non avere esercitato una sorveglianza attiva sulla gestione dell’ente e per non avere vigilato sulrispetto della normativa di settore. L’accertamento dell’OdV faceva seguito a due precedenti attività ispettive, del 2005 e del 2008 , conclusesi con esito negativo, che avevano portato a ll’adozione di un piano di risanamento dell’intermediario, attuato a partire dalla fine del 2010, che prevedeva l’intervento in qualità di tutor della BCC di [OSCURATO:PERSONA] e l’assistenza del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA].Dopo la terza e ultima ispezione, l a banca è stata post a in amministrazione straordinaria (provvedimento del 28/03/2013); infine, in data 17/10/2014, èstata cancellato dall’albo delle banche; (b) nello specifico, quanto ai rilievi indicati nel provvedimento sanzionatorio, a proposito della mancata contabilizzazione di 12 milioni di perdite su crediti nei bilanci 2010 e 2011, la parte sanzionataha contestato che le relazioni dell’outsourcer BCC [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbero risul ta te le perdite, non erano state sottoposte al collegio sindacale, obiezione infondata per essere il rilievo attinente alla mancata autonoma valutazione, da parte del collegio sindacale,dell’andamento dei crediti; (c) sulla mancata adozione dei pres ì di del comparto antiriciclaggio, l’OdV hacorrettamente contestato al collegio sindacale l’inefficacia dell’azione di monitoraggio e di impulso attivo alla risoluzione dei problemi; (d) analoghe considerazioni erano val evoli con riferimento alle rilevate disfunzioni del processo amministrativo-contabile: al collegio sindacale non veniva addebitato di non avere rilevato delle criticità, ma di non essersi incisivamente attivato per eliminare le problematiche riscontrate; (e) l’opponente era stata sanzionata per non avere accertato e quindi per non avere impedito che l’organo amministrativo deliberasse affidamenti a nuovi clienti nonostante il parere negativo del tutorBCC di [OSCURATO:PERSONA]. Non valeva ad escludere la sua responsabilità, alla luce de ll e disposizioni del codice civile e della normativa di settore sugli obblighi dei sindaci, la giustificazione da essa addotta secondo cui i l CdA aveva assicurato, all’unanimità, che il parere della banca tutor non era vincolante;(f) con riferimento alle anomalie riscontrate nella gestione del contenzioso, la linea difensiva dell’opponente era formalistica e non convinceva in quanto dalla documentazione prodotta dall’ ex sindaco si evinceva che l’organo di controllo aveva occasionalmente preso atto delle disfunzioni dell’attività di recupero, ma non si era concretamente attivato per eliminare il problema; (g) quanto al la contestazione circa la violazione dell’obbligo di verifica della semestrale del 2012, rispetto alla quale la parte si era difesa sostenendo che il collegio sindacale aveva informato l’OdV di non essere in grado di esprimere un giudizio per mancanza della relativa documentazione, vero che il collegio sindacale non era stato posto nella condizione di esprimere un parere, ma l’addebito non era stato autonomamente sanzionato, sicché la sua accertata insussistenza non aveva inciso sulla determinazione della sanzione, tenuto conto della consistenza e dell’ampiezza delle altre violazioni; (h) infine, e ciò vale va a superare la critica in punto di inosservanza delprincipio di proporzionalità dell a sanzione , l’entità di quest’ultima era stata adeguatamente motivata e d era congrua, anche in assenza di circostanze scriminanti o, comunque, idonee ad attenuare il trattamento sanzionatorio; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con nove motivi(precisamente, sei motivi e tre sottomotivi). [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso; 5. con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorda la precedente produzione (in data 04/03/2024), ex art. 372, cod. proc. civ., di documentazione, sopravvenuta all’instaurazione del giudizio di cassazione, che a suo avvisosarebbe “fondamentale per la decisione”. Si tratta di documentazione relativa all’azione diresponsabilità (n. r.g. 2664/2016) promossa dalla BCC [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale dell’imprese di Catanzaro, nei confronti della precedente governance (consiglio di amministrazione e collegio s indacale di cui faceva parte la dott.ssaGallo), sulla base dei rilievi dell a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia oggetto del presente giudizio. In particolare, spiega la parte,sarebbe rilevante la c. t.u. che , non solo contraddice i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia riprodotti nel controricorso, ma, per quanto interessa in questa sede, aderirebbe, in modo pressoché integrale, alla difesa dell’odierna ricorrente ed escluderebbe,in radice, qualsiasi responsabilità del collegio sinda cale. L’estraneità della ricorrente agli addebiti in esame, prosegue la memoria, ha trovato definitiva conferma anche nell’esito del procedimento penale (r.g.n.r. n. 2023/001127) della Procura della Repubblica di Castrovillari, riguardante i fatti oggett o di questo giudizio, che si è conclus o ( in seguito a c.t.u. ) con il decreto di archiviazione dell’11/13luglio 2023. Considerato che: I. preliminarmente, è necessario chiarire che la documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente (c.t.u. svolta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale delle imprese di Catanzaro; decreto di archiviazione del procedimento penale attinente ai fatti di causa ), è priva di rilevanza in questa sede, poiché involge aspetti fattuali che non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, diretto esclusivamente al controllo di legalità della decisione di merito; 1. il primo motivo –“I.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.” – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ovvero vizio di motivazione per motivazione apparente” – con riferimento alla mancata contabilizzazione di perdite su crediti per 12 milioni, censura la decisioneimpugnata che ritiene provata tale circostanza sulla base di relazioni dell’outsourcerBCC [OSCURATO:PERSONA], che il collegio sindacale non avrebbe valutato, ma che in realtà non esistono e che pertanto non potevano essere conosciute né esaminate dall’organo di controllo; 2. il secondo motivo – “I.2) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in riferimento alla asserita mancata contabilizzazione delle perdite per circa 12 milioni di euro (rilievi ispettivi nn. 1, comma 1°, 2, comma 2°, e all.2), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” –censura la decisione che, per un’erronea interpretazione della normativa in materia di bilancio di esercizio, a fronte della dimostrata iscrizione nel bilancio 2010 delle maggiori perdite su crediti, omette di considerare che le indicazioni del piano di risanamento del 2010/2012 sono state iscritte nel bilancio 2010 e che quindi le “previsioni” a cui allude la Corte d’appello sono divenute dati contabilizzati; 2.1. il primoe il secondo motivo, da trattare unitariamente per la evidente connessione che li avvince,sono infondati. È utile inquadrare ciascuno dei vizi risultanti dalla rubrica de i motivi e chiarire alcuni aspetti: (i) in primo luogo, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145); (ii) in secondo luogo, per giurisprudenza costante ( Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022, Rv. 663823 - 01) , n el giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, l’onere della prova dell’illecito, grava sull’organo di vigilanza; (iii) in terzo luogo, come insegnano le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01) , i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116cod. proc. civ.; (iv) e, quarto, f in da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (valea dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 2.2. passando dal piano dogmatico all’esame dei motivi, la Corte d’appello - con motivazione congrua e priva di vizi logici, senza omettere l’esame di alcun fatto decisivo, senza violare le regole sul riparto dell’onere della prova tra amministrazione e soggetto sanzionato, e non basandosi su prove non introdotte dalle parti - ha ritenuto fondato il rilievo ispettivo concernente l’omessa contabilizzazione di perdite su crediti per € 12 milioni, segnalate da BCC [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2011, evidenziando, in particolare (pag. 9 del decreto), che la veridicità del dato contabile è comprovata dall’esistenza di maggiori perdite nel bilancio infrannuale al 30/12/2012, per un ammontare di circa € 15 milioni, circostanza , questa,non contestata dal soggetto sanzionato; 2.3. sono generici e inconferenti gli argomenti difensivi della ricorrente che, per un verso, si limita ad asserire (pag. 25 del ricorso per cassazione) che la relazione dell’outsourcer BCC [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che è la relazione indicata nel ri lievo ispettivo) non sarebbe “pertinente”; per altro verso, con riferimento alla perdita di 15 milioni, aggiunge una considerazione poco chiara e non circostanziata (ibidem, pagg. 33 e 34), e cioè che quella posta si riferisce a tutto il “credito anomalo” della banca e non soltanto al “credito a sofferenza”;3. il terzo motivo – “II) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita mancanza di presìdi antiriciclaggio (rilievo ispettivo n. 2, 3° comma e n. 8), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” - censura la decisione che ha omesso di esaminare la circostanza che il collegio sindacale ha chiesto il blocco operativo dei conti correnti dei soggetti non censiti, ha richiesto ed ottenuto l’aggiornamento del “regolamento antiriciclaggio” e ha denunciato, ai sensi dell’art. 52, t.u.b., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le irregolarità nella precedente gestione in materia di antiriciclaggio; 3.1. il motivo è infondato; la Corte d’appello ha condiviso il rilievo ispettivo concernente la violazione, da parte del collegio sindacale, degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, alla stregua dell’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, secondo cui: l’attività svolta dall’organo di controllo non si è concretizzata in un’efficacia azione di monitoraggio attivo funzionale alla risoluzione del problema; il flusso informativo è scaturito da sollecitazioni dell’OdV; nel verbale di riunione del 27/09/2012 - pervenuto all’autorità di vigilanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando l’ispezione era in corso - il collegio sindacale ammetteva l’esistenza di un elevato numero di questionari di adeguata verifica incompleti e del mancato censimento dei titolari effettivi; 4. il quarto motivo – “III.1) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita responsabilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] circa contestate disfunzioni contabili del processo amministrativo contabile (rilievo ispettivo n. 7 e n. 2, comma 4°) , per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”– censura la decisione che non ha considerato che, prima del 2010, non esisteva alcun regolamento interno di contabilità; 4.1. il motivo è infondato; 4.2. in relazione al rilievo concernente le disfunzioni del processo amministrativo-contabile, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la Corte d’appello non ignora il fatto che , a fronte delle perplessità manifestate dal collegio sindacale nel febbraio 2011, una prima concreta azione, consistente nell’approvazione del regolamento interno di contabilità, veniva adottata a distanza di un anno, ma ciò nonostante ravvisava la responsabilità del collegio sindacale per la mancanza di più incisivi interventi(cfr. pag. 10 della decisione); 5. il quinto motivo – “III. 2 ) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.” – a proposito dei rilievi sul processo amministrativo- contabile (rilievo ispettivo n. 2, comma 4°), censura la decisione che nega l’esistenza di un canale informativo tra collegio sindacale e OdV sulla base di un formale richiamo di quest’ultimo contenuto nella lettera sulla situazione aziendale del 07/11/2011 che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia non avrebbe prodotto in giudizio; 5.1. il motivo è infondato; 5.2. risulta dal controricorso (pag. 29) che la nota della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA],richiamata dalla Corte d’appello (pag. 10), è stata menzionata nel ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello (pag. 133, che rimanda al doc. 42); 6. il sesto motivo – “IV. 1 ) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in merito alle pretese anomalie in materia di affidamenti di rilevanti importo (rilievo ispettivo n. 3, comma 3), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.” – censura la decisione che non ha considerato che, in ordine agli affidamenti di rilevante valore, il parere della banca tutor era obbligatorio ma non vincolante per la BCC [OSCURATO:PERSONA]; 6.1. il motivo è infondato; 6.2. la Corte d’appello ha confermato il rilievo – consistente nel non avere impedito che l’organo amministrativo deliberasse cospicui affidamenti a nuova clientela, talora fuori zona, in presenza di una valutazione negativa della BCC di [OSCURATO:PERSONA] , e talvolta sulla base di istruttorie prive del detto parere– non perché, come suppone la ricorrente, non ha compreso che il parere della banca tutor non era vincolante, ma per avere riscontrato l’insufficiente attività di controllo, ammessa anche dall’opponente, la quale, nelle sue difese, ha persino riconosciuto che, in “casi sporadici”, le posizioni oggetto di finanziamento erano state presentate al d.g. senza il suddetto parere, in contrasto con le prescrizioni dell’organo di vigilanza; 7. il settimo motivo – “IV.2) Violazione dell’articolo 360 n. 3 per falsa ed errata applicazione dell’art. 2403 c.c., dell’art. 52 del t.u.b. e delle disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229/1999 e successive modifiche e integrazioni) nonché delle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il 4 marzo 2008 in merito al ruolo e alla responsabilità del collegio sindacale, come ricostruito dalla Corte d’appello” – censura la decisione che, discostandosi dalle disposizioni indicate nella rubrica del mezzo, non ha colto che, nella specie, alla luce del quadro probatorio, nessuna omissione è addebitabile all’ ex sindaco e non è provato alcun nesso causale tra una qualsiasi condotta e conseguenti danni, in quanto il dissesto della banca aveva radici più profonde e il collegio sindacale si era adoperato al fine di risana re e di ricondurre alla legalità la preesistente situazione critica; 7.1. il motivo è inammissibile; 7.2. la premessa concettuale , in linea con la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 2625/2021) , è che le disposizioni del t.u.b. prevedono l’obbligo del collegio sindacale di informare senza indugio la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche e una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Si aggiunga che la responsabilità individuale dei sindaci per la violazione di tale dovere di informazione a carico dell’organo collegiale non si pone in contrasto con la “ ratio ” , con i princ ì pi regolatori e con le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, e, anzi, è in linea con i princ ì pi in tema di concorso di persone nell ’ illecito amministrativo. In altri termini, dallo specifico quadro normativo e regolamentare emerge che anche i suddetti componenti devono esercitare un controllo sia di legittimità che sul merito delle delibere del CdA onde garantire il buon funzionamento della struttura amministrativa. Il ruolo dei menzionati componenti implica l’assolvimento di un obbligo di sorveglianza attiva, tale da garantire un’attività di controllo, continua, specifica e ad ampio raggio (Cass. nn. 21797/2006, 6037/2016, n. 5357/2018). Del resto , costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 2406/2016) che, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 3, legge n. 689 del 1981, pone una presunzione di colpa a carico dell ’ autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, sicché, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una banca, per inosservanza delle istruzioni relative all’organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio delle prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di avere adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, rimanendo, comunque, irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, che la situazione in cui versava la banca fosse preesistente al loro insediamento. È stato precisato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 24170 del 04/08/2022, Rv. 665556 - 02) che, i n tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all’uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro; 7.3. nella fattispecie in esame , il motivo si sostanzia nell’inammissibile censura rivolta all’ excursus normativo che ha indotto la Corte d’appello (pagg. 11 e 12) a ritenere che l’impianto difensivo approntato dall’opponente denoti un evidente fraintendimento circa il significato e la portata del ruolo assegnato al collegio sindacale delle imprese bancarie dalle disposizioni di settore , normativa che la Corte di Roma richiama in maniera puntuale; 8. l’ottavo motivo – “ V ) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle anomalie in tema di gestione del contenzioso (rilievo ispettivo n. 5, comma 1°, lett. c) perché la Corte di appello non ha considerato un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” – censura la decisione che ha omesso di esaminare tutto il (documentato) lavoro compiuto dal collegio sindacale, in relazione al processo di gestione del contenzioso, lavoro diretto a evitare che la BCC [OSCURATO:PERSONA] subisse perdite per effetto dell’ evoluzione delle controversie; 8.1. il motivo è inammissibile; 8.2. la doglianza non indica alcun fatto storico, decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, ma limita la critica al vaglio delle prove allegate; 9. il nono motivo – “V I ) Violazione dell’art. 3 60 n. 3 c.p.c., per […] violazione e/o [errata] applicazione dell’art. 11 l. 689/1981 in relazione al principio di proporzionalità” – censura la decisione che, benché ritenga insussistente il rilievo in punto di mancato l’assolvimento dell’obbligo di verifica della semestrale 2012, esclude che questa circostanza abbia inciso sulla sanzione che, comunque, reputa proporzionato; 9.1. il motivo è infondato; 9.2. il giudice di merito spiega che la sanzione risponde ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità enunciati dall’art. 11, della legge n. 689 del 1981, in quanto è stata inflitta tenendo conto delle funzioni svolte, dei compiti specifici assegnati all’opponente dalla normativa di riferimento e altresì della pluralità e gravità obiettiva delle irregolarità riscontrate, che hanno portato all’assoggettamento della banca all’amministrazione straordinaria, nonché dell’assenza di comportamenti scriminanti, ivi incluso il tardivo invio alla Vigilanza del verbale di riunione del 27/09/2012 (che denunciava la situazione patrimoniale non adeguata alla prospettiva di risanamento), che è stato consegnat o alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], un giorno dopol’inizio dell’ispezione; 10. in conclusione, dichiarati infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il nono motivo e inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, il ricorso deve essere rigettato;11. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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