CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 08072/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] n. ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva a firma degli An./v.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto la declaratoria d'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del P.m. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale in data 26/10/2023 limitatamente al sequestro della somma di euro 1.926.030,69 disposto in relazione al delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 640, comma 2 n. 1, cod.pen. Secondo il ricorrente il Tribunale cautelare ha errato laddove ha escluso che la costituzione ad hoc di una società fittizia, utilizzata per assumere lavoratori, di fatto avviati presso altra azienda, con applicazione di un contratto nazionale improprio e con compagine interposta spogliata e liquidata in esito all'irrogazione di sanzioni da parte dell'INPS, integri una condotta riconducibile al paradigma dell'art. 640, comma 2, cod.pen. Infatti, l'artifizio idoneo all'induzione in errore deve essere ravvisato non tanto nella registrazione ed applicazione di un contratto collettivo palesemente errato ma nel fatto che tale applicazione sia avvenuta ad opera di un soggetto interposto, ovvero di 0.D.L., invece che di ALPI, datore di lavoro sostanziale. A tanto si correla l'ingiusto profitto dell'ALPI, amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], la quale si è sottratta al pagamento dei maggiori oneri contributivi mentre la 0.D.L., formalmente tenuta ai maggiori esborsi, risulta essere stata messa in liquidazione sicché il danno per l'INPS deriva dalla necessità di aggredire per il saldo contributivo una scatola vuota. Aggiunge il ricorrente che i giudici cautelari hanno erroneamente ritenuto al fine dell'integrazione della fattispecie la necessità di una disposizione patrimoniale dell'istituto sebbene nella specie l'ingiusto profitto si atteggi quale illecito risparmio di spesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Il Tribunale cautelare ha escluso il fumus commissi delicti con riguardo all'addebito provvisorio elevato a carico del [OSCURATO:PERSONA] senza incorrere nelle denunziate violazioni di legge e rendendo una motivazione dotata dei caratteri della completezza ed effettività giustificativa. Infatti, l'ordinanza impugnata ha escluso la ravvisabilità nella specie di artifizi e raggiri in capo all'indagato, valorizzando elementi fattuali quali la comunicazione all'atto della richiesta di iscrizione all'Inps dell'esatto numero di lavoratori dipendenti, superiore a cento; la costante applicazione a partire dal 2017 ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] contratto collettivo nazionale dei comparto "alimentarisi artigiani", circostanza comunicata e nota all'Inps; la perdurante applicazione del predetto contratto in esito ad una vertenza sindacale conclusasi con un verbale d'intesa che confermava detto inquadramento; l'indicazione nei modelli Uniemens presentati mensilmente all'Inps dell'esatto codice relativo al CCNL applicato, circostanze tutte convergenti nel senso dell'esclusione di immutazioni di dati significativi e della conseguente assenza di un'attività decettiva nei confronti dell'istituto previdenziale. I giudici della cautela hanno, altresì, escluso che la fittizia interposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. costituisca elemento da solo idoneo all'integrazione della fattispecie contestata. 2. E' bensì vero, come dedotto dal P.m. impugnante, che secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo (Sez. 2, n. 5568 del 16/01/2014, Rv. 258274 - 01), tuttavia tale principio di indubbia esattezza non è automaticamente mutuabile nel caso a giudizio nel quale l'ordinanza impugnata ha escluso la ravvisabilità di artifizi atti ad integrare l'illecito per effetto della ripetuta ostensione da parte dell'impresa interposta dei dati necessari ad un corretto calcolo del credito contributivo, informazioni poste alla base del verbale d'accertamento del 10/9/2020. 2.1 La già richiamata pronunzia ha, peraltro, chiarito che, fatta salva l'ipotesi di un risparmio contributivo, idoneo a configurare il danno ingiusto, la truffa ai danni dell'INPS è possibile, in astratto, solo se - ad essere fittizia e/o inesistente - è la prestazione lavorativa, non se fittizio è il datore di lavoro, restando irrilevante in presenza di una simulazione relativa del contratto di lavoro l'individuazione del reale debitore contributivo e non rivestendo rilievo ai fini penalistici la questione relativa all'eventuale solidarietà dell'obbligazione contributiva (nel senso dell'esclusione di un'obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente, Sez. L, Ord. n. 29528 del 11/10/2022, Rv. 665818 - 01; Sent. n. 17516 del 03/09/2015, Rv. 636943 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, 26 gen