CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Rilevato che avverso l'ordinanza impugnata, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione di permesso premio, [OSCURATO:PERSONA], oltre al ricorso in esame, redatto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso personale, iscritto al procedimento n. 1564 R.G.N. Rilevato che tale procedimento è stato definito dalla settima sezione di questa Corte con ordinanza, resa all'udienza del 12 maggio 2022 e depositata in data 13 settembre 2022, che, qualificata l'impugnazione come reclamo, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione e che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui, però, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 23 giugno 2022.