CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza n.164/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data 3 febbraio 2017 (confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 28 novembre 2018); 2) sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18 dicembre 2012; 3) sentenza del Tribunale di Bergamo in data 28 ottobre 2013. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che sulla medesima richiesta del condannato si era già pronunciato in senso negativo il giudice della cognizione con la citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo sub a) con la quale era stata esclusa la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra i reati accertati con le tre sentenze di cui sopra. Pertanto l'istanza del Cordoni è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.666, comma secondo, cod. proc. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo. 2.1. Egli denuncia , ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che, in realtà, la Corte di appello di Brescia - pur avendo confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la sussistenza della continuazione - avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza del gravame sul punto, perché aveva affermato che la questione avrebbe potuto sempre essere portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione di talché, nella fattispecie, non sussisterebbe la preclusione di cui all'art.671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2.Anzitutto, va evidenziato che il condannato non lamenta l'utilizzo - da parte del giudice dell'esecuzione - della forma del decreto per dichiarare inammissibile l'istanza di cui sopra. 2.1. Ciò posto, appare dirimente la circostanza che la medesima domanda di riconoscimento della continuazione, rispetto ai reati accertati con le tre sentenze sopra citate, era stata espressamente respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con la sentenza in data 2 febbraio 2017 e che la Corte di appello di Brescia, investi a del gravame proposto dal Cordoni, con sentenza del 28 novembre 2018 (divenuta irrevocabile) aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello riguardante proprio il riconoscimento della continuazione (cfr. penultima pagina di detta sentenza). 3. Da quanto sopra consegue che sul rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione tra i reati in questione si è ormai formato il giudicato e che, quindi, risulta corretta la declaratoria di inammissibilità effettuata dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato, proprio alla luce della espressa preclusione prevista dal primo comma dell'art.671 del codice di rito. 3.1.Non risulta poi possibile giungere a conclusioni differenti sulla base della indicazione, contenuta nella sentenza della Corte territoriale citata, circa la possibilità di ricorrere al giudice dell'esecuzione, trattandosi di un `obiter dictum' che non riveste effetti rispetto al giudicato, formatosi nel giudizio di cognizione, in ordine alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della continuazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p