CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 23592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26383/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALBERTO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 307/2018 depositata il07/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo, proposto innanzi al Tribunale di Treviso — Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] – dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di €.18.757,00, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura e posa in opera di pavimentazione presso il [OSCURATO:PERSONA] “Bari blu” in Triggiano, giusto contratto di subappalto intercorso tra le parti in data 20.06.2006 per complessivi € 21.100,00. Propose opposizione la [OSCURATO:SOCIETA] ed eccepì l’inadempimento della ditta appaltatrice e l’inesigibilità del credito a causa dei vizi della pavimentazione. Il Tribunale accolse per quanto di ragione l’opposizione, revocò parzialmente il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 13.7000 in luogo della somma di € 18.700,00, considerato l’importo stimato dal CTU per l’eliminazione dei vizi. Con l’unico motivo d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse che l’eccezione di inadempimento, sollevata ex art. 1460 c.c. era finalizzata unicamente a paralizzare la pretesa dell’appaltatore per il pagamento del prezzo residuo, secondo i principi in materia di inadempimento contrattuale, precisando che non aveva azionato alcuno dei rimedi edilizi previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c.. Lamentò che il Tribunale avesse omesso di valutare ai fini dell’art. 1460 c.c. la legittimità del mancato pagamento del saldo prezzo in correlazione alla gravità dei vizi accertati, limitandosi a decurtare dal credito azionato l’importo per le spese di eliminazione dei vizi, in assenza di specifica domanda. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7.2.2018, rigettò l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla subappaltatrice, non dispose la compensazione tra le somme ancora dovute dal committente e quelle necessarie per l’eliminazione dei vizi. La Corte di merito ha ritenuto che le disposizioni speciali in materia di appalto integrano i principi generali in materia di inadempimento, che trovano applicazione quando l’appaltatore non esegua l’opera o rifiuti di consegnarla. Nel caso, invece, di completamento dell’opera affetta da vizi, il committente, convenuto per il pagamento può far valere la garanzia ed eccepire l’inadempimento ai sensi dell’art.1667 c.c., ultimo comma. Nel caso di specie, l’opera era stata completata e consegnata all’appaltatore sicchè non era applicabile la disciplina generale prevista dall’art.1460 c.c. ma la disciplina speciale in materia di garanzia per vizi. Sulla base di tale ragionamento, la Corte territoriale accolse l’appello incidentale con il quale l’appaltatore si doleva della compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le spese per l’eliminazione dei vizi poiché mancava una specifica domanda da parte dell’opponente. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c., 1667 c.c., 1668 c.c. , 1669 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che dopo il completamento delle opere e la consegna del manufatto non operi l’eccezione di inadempimento ma trovino applicazione le norme speciali previste dagli artt.1667, 1668 e 1669 c.c. Al contrario, la disciplina speciale delle garanzie edilizie si aggiungerebbe alla disciplina generale con funzione integrativa della normativa speciale sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l’eccezione di inadempimento proposta dal committente e ritenere fondato il suo diritto di rifiutare il pagamento del prezzo dell’appalto. Avrebbe, quindi errato la Corte d’appello nell’affermare che l’eccezione di inadempimento non fosse esercitabile dopo il completamento dell’opera perché sostituita ed esclusa dall’art.1668 c.c. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 1453 c.c., 1460 c.c. , 1667, 12668, 1668 , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che non sussistesse l’interesse della committente ad eccepire l’inadempimento mentre l’interesse andrebbe ravvisato nella finalità di paralizzare l’azione di pagamento. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione comparativa delle condotte tenute dall’appaltatrice- committente e dalla subappaltatrice nell’esecuzione del contratto di subappalto, ai fini del legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1460 c.c., 1667 c.c., 1668c.c. e 1669 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto l’appello incidentale proposto dall’appaltatore ed eliminato la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le spese per l’eliminazione dei vizi. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in materia di eccezione di inadempimento ed azioni edilizie. In particolare, è stato più volte affermato che le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano — senza escluderne l'applicazione — i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può —al fine di paralizzare la pretesa avversaria — opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Cassazione civile sez. II, 20/03/2012, n.4446; Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333). Rimangono applicabili i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore, secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c., nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla ( Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.9198 del 13.4.2018). Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che l’opera era stata completata e consegnata sicchè il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, avrebbe dovuto dedurre i rimedi previsti dagli artt.1667 c.c. e 1668 c.c., ovvero l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo e non eccepire l’inadempimento, ex art.1460 c.c., riservandosi di attivare i rimedi edilizi in un separato giudizio. Ne consegue che, non avendo il committente chiesto di avvalersi dei rimedi edilizi, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto viziata da ultrapetizione la decisione del primo giudice che aveva compensato le somme dovute dall’appaltatore con le spese per l’eliminazione dei vizi. Né la Corte di merito era tenuta, in assenza di domanda di risoluzione del contratto, a valutare i reciproci inadempimenti. Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma,nella Camera di Consiglio della Secon