CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con atto unitario nonché la memoria inviata per PEC; considerato che i motivi a base dei ricorsi, che contestano l'affermazione di responsabilità, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché sono formulati senza alcun rispetto dei criteri propri del giudizio di legittimità, ma semplicemente riproponendo differenti ipotesi ricostruttive; ritenuto che l'impugnazione sia, nel suo complesso, la mera riproposizione delle tesi dell'atto di appello, al fine di ottenere una rivalutazione del merito, operazione non consentita innanzi a questa Corte; osservato, quanto alla memoria, a prescindere dalla già segnalata tardività della stessa, che i primi due motivi (nuovi) sono manifestamente infondati poiché: (1°) le parti hanno facoltà, non obbligo di presentar memoria nella presente procedura ed in concreto il P.G. non l'ha presentata, con conseguente impossibilità di comunicare alcunché e carenza di interesse della parte a sollevare la questione; (2°) l'avviso per l'udienza spetta esclusivamente al difensore, che l'ha regolarmente ricevuto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi' deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il C nsigliere [OSCURATO:PERSONA]