CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2.2. Omessa regolare tenuta dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l'espletamento dell'esame alcolinne- trico, è manifestamente infondato. Va ricordato in proposito che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assi- stere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accerta- menti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefa- ciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici la validità. Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che il verbale di accertamenti riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevi- mento da parte del Nocera dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un di- fensore nonché della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi ad esami. Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente, trattandosi di atto avente valore fidefa- ciente ed in relazione al quale non risulta proposta querela di falso. Peraltro, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempi- mento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice va- lutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimoL t nianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'av- vertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). 4. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell'etilometro, è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol- test costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento suc- cessivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilometro era stato regolarmente omologato e revisionato (vedi copia del libretto etilometrico acquisita agli atti del procedimento). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.