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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17530/2026

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pello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a un’altrasezione della Corte d’appello di Palermo;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e cheil ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile,come da nota che allega;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19/06/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 08/07/2024 del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione ed € 245,00 di multa per i reati,unificati dal vincolo della continuazione, di truffa in concorso di cui al capo a), aggravatadall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, e disostituzione di persona in concorso di cui al capo b), entrambi aggravati dalla recidivainfraquinquennale, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesadanneggiata [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dellapena base.Denuncia la contraddittorietà dell’affermazione della Corte d’appello di Palermosecondo cui la pena irrogata era stata «già dosata sul minimo edittale».Deduce che la sentenza di primo grado indicava «una pena base numerica superiore alminimo edittale per il capo ritenuto più grave, da cui risultano poi operati gli aumenti perrecidiva e continuazione».La Corte d’appello di Palermo non avrebbe chiarito né ricostruito «in modo analiticoquale fosse la pena base effettiva fissata in primo grado, né come siano stati applicati isuccessivi aumenti», con un conseguente vizio della motivazione in ordine a un punto«specificamente devoluto con l’atto di appello (istanza di contenimento al minimo)».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma 3, dello stesso codice, eagli artt. 132 e 133 cod. pen., la «motivazione non individualizzata sui criteri dicommisurazione e sul diniego/limiti delle generiche».Lamenta che la Corte d’appello di Palermo, a fronte della richiesta di applicazione dellapena nella misura del minimo edittale «in considerazione della marginalità concorsuale edentità del profitto», si sarebbe «limita[ta] a formule generiche (modalità della condotta,intensità del dolo, non esiguità del lucro, mancanza di ristoro), senza tradurre tali parametriin una calibrazione numerica della pena e senza un reale confronto con il profilospecificamente devoluto».Da ciò una motivazione «stereotipata e non calibrata sui parametri legali di cui all’art.133 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I due motivi, i quali, attenendo entrambi alla determinazione della misura della pena,possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.Con riguardo alla determinazione della pena, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Palermo avevadeterminato la pena nei seguenti termini: «p.b. ritenuto più grave il reato di cui al capo a),anno uno e mese uno di reclusione ed euro 180 di multa, già aumentata per la recidivacontestata, aumentata ex art. 81 c.p., con il capo b), nella p.f. sopra determinata» di «announo, mesi tre e giorni 16 di reclusione ed euro 245 di multa».

Il Tribunale di Palermo avevaal riguardo motivato di ritenere tale pena congrua in relazione al caso concreto e inapplicazione dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.Con il proprio atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che la pena fosse contenuta nelminimo di legge, sull’assunto che quella irrogata dal Tribunale di Palermo si «discosta[sse]notevolmente dal minimo edittale» e che, poiché sarebbe «emersa una collaborazione opartecipazione marginale del [OSCURATO:PERSONA] al raggiro della vittima», la pena si sarebbe dovuta«contenere […] in misura prossima al minimo di legge».A fronte di ciò, posto che la pena edittale per il reato di truffa semplice è dellareclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 51,00 a € 1.032,00, la Corte d’appello diPalermo ha del tutto congruamente e logicamente argomentato che la suindicata pena basedi un anno e un mese di reclusione ed € 180,00 di multa per l’attribuita truffa aggravata dallarecidiva infraquinquennale (per la quale è previsto l’aumento di pena fino alla metà) edall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (per il cheè previsto l’ulteriore aumento di pena fino a un terzo) si doveva ritenere determinata inmisura non elevata e comunque equa e congrua rispetto ai fatti attribuiti all’imputato, tenutoconto, in particolare, delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e del profitto ingiustoche era stato materialmente conseguito dal [OSCURATO:PERSONA], oltre che della condotta che egli avevatenuto susseguentemente al reato, caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia tentativo diristorare il danno arrecato alla persona offesa.Si tratta di una motivazione che, pur in presenza di un esiguo scostamento dal minimoedittale, risulta, a fronte del ricordato massimo edittale di tre anni di reclusione ed € 1.032,00di multa, del tutto congrua e logica, con la conseguenza che – considerato che ladeterminazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito,che la esercita in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., salvo che la stessadeterminazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (tra le tantissime: Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01) –, la stessa motivazione non è sindacabilein questa sede.Parimenti congrua e logica si deve ritenere, alla luce degli elementi che sono statiindicati dalla Corte d’appello di Palermo, la conferma dell’irrogazione dell’aumento di pena didue mesi e sedici giorni di reclusione ed € 65,00 di multa per la continuazione con il reato disostituzione di persona di cui al capo b), tenuto conto della misura contenuta di taleaumento.Quanto al riferimento, peraltro del tutto generico, ai «limiti delle generiche», si deverilevare che, nel proprio atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo a dettecircostanze attenuanti, con la conseguenza che ogni censura al riguardo si appalesacomunque come nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e,perciò, non consentita.2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.Nulla per le spese di parte civile, atteso che il giudizio ha a oggetto esclusivamentequestioni attinenti al trattamento sanzionatorio, con la conseguente assenza di un interessecivile tutelabile (Sez. 1, n. 9159 del 03/02/2026, Baule, Rv. in corso di attribuzione; Sez. 1, n.36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236-01; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018,Canale, Rv. 273018-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per lespese di parte civile.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a un’altrasezione della Corte d’appello di Palermo;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e cheil ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile,come da nota che allega;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/06/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 08/07/2024 del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione ed € 245,00 di multa per i reati,unificati dal vincolo della continuazione, di truffa in concorso di cui al capo a), aggravatadall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, e disostituzione di persona in concorso di cui al capo b), entrambi aggravati dalla recidivainfraquinquennale, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesadanneggiata [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dellapena base.Denuncia la contraddittorietà dell’affermazione della Corte d’appello di Palermosecondo cui la pena irrogata era stata «già dosata sul minimo edittale».Deduce che la sentenza di primo grado indicava «una pena base numerica superiore alminimo edittale per il capo ritenuto più grave, da cui risultano poi operati gli aumenti perrecidiva e continuazione».La Corte d’appello di Palermo non avrebbe chiarito né ricostruito «in modo analiticoquale fosse la pena base effettiva fissata in primo grado, né come siano stati applicati isuccessivi aumenti», con un conseguente vizio della motivazione in ordine a un punto«specificamente devoluto con l’atto di appello (istanza di contenimento al minimo)».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma 3, dello stesso codice, eagli artt. 132 e 133 cod. pen., la «motivazione non individualizzata sui criteri dicommisurazione e sul diniego/limiti delle generiche».Lamenta che la Corte d’appello di Palermo, a fronte della richiesta di applicazione dellapena nella misura del minimo edittale «in considerazione della marginalità concorsuale edentità del profitto», si sarebbe «limita[ta] a formule generiche (modalità della condotta,intensità del dolo, non esiguità del lucro, mancanza di ristoro), senza tradurre tali parametriin una calibrazione numerica della pena e senza un reale confronto con il profilospecificamente devoluto».Da ciò una motivazione «stereotipata e non calibrata sui parametri legali di cui all’art.133 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi, i quali, attenendo entrambi alla determinazione della misura della pena,possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.Con riguardo alla determinazione della pena, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Palermo avevadeterminato la pena nei seguenti termini: «p.b. ritenuto più grave il reato di cui al capo a),anno uno e mese uno di reclusione ed euro 180 di multa, già aumentata per la recidivacontestata, aumentata ex art. 81 c.p., con il capo b), nella p.f. sopra determinata» di «announo, mesi tre e giorni 16 di reclusione ed euro 245 di multa». Il Tribunale di Palermo avevaal riguardo motivato di ritenere tale pena congrua in relazione al caso concreto e inapplicazione dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.Con il proprio atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che la pena fosse contenuta nelminimo di legge, sull’assunto che quella irrogata dal Tribunale di Palermo si «discosta[sse]notevolmente dal minimo edittale» e che, poiché sarebbe «emersa una collaborazione opartecipazione marginale del [OSCURATO:PERSONA] al raggiro della vittima», la pena si sarebbe dovuta«contenere […] in misura prossima al minimo di legge».A fronte di ciò, posto che la pena edittale per il reato di truffa semplice è dellareclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 51,00 a € 1.032,00, la Corte d’appello diPalermo ha del tutto congruamente e logicamente argomentato che la suindicata pena basedi un anno e un mese di reclusione ed € 180,00 di multa per l’attribuita truffa aggravata dallarecidiva infraquinquennale (per la quale è previsto l’aumento di pena fino alla metà) edall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (per il cheè previsto l’ulteriore aumento di pena fino a un terzo) si doveva ritenere determinata inmisura non elevata e comunque equa e congrua rispetto ai fatti attribuiti all’imputato, tenutoconto, in particolare, delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e del profitto ingiustoche era stato materialmente conseguito dal [OSCURATO:PERSONA], oltre che della condotta che egli avevatenuto susseguentemente al reato, caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia tentativo diristorare il danno arrecato alla persona offesa.Si tratta di una motivazione che, pur in presenza di un esiguo scostamento dal minimoedittale, risulta, a fronte del ricordato massimo edittale di tre anni di reclusione ed € 1.032,00di multa, del tutto congrua e logica, con la conseguenza che – considerato che ladeterminazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito,che la esercita in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., salvo che la stessadeterminazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (tra le tantissime: Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01) –, la stessa motivazione non è sindacabilein questa sede.Parimenti congrua e logica si deve ritenere, alla luce degli elementi che sono statiindicati dalla Corte d’appello di Palermo, la conferma dell’irrogazione dell’aumento di pena didue mesi e sedici giorni di reclusione ed € 65,00 di multa per la continuazione con il reato disostituzione di persona di cui al capo b), tenuto conto della misura contenuta di taleaumento.Quanto al riferimento, peraltro del tutto generico, ai «limiti delle generiche», si deverilevare che, nel proprio atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo a dettecircostanze attenuanti, con la conseguenza che ogni censura al riguardo si appalesacomunque come nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e,perciò, non consentita.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.Nulla per le spese di parte civile, atteso che il giudizio ha a oggetto esclusivamentequestioni attinenti al trattamento sanzionatorio, con la conseguente assenza di un interessecivile tutelabile (Sez. 1, n. 9159 del 03/02/2026, Baule, Rv. in corso di attribuzione; Sez. 1, n.36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236-01; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018,Canale, Rv. 273018-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per lespese di parte civile.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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