CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;sentito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], haannullato, limitatamente alla posizione del predetto indagato, l'ordinanza del Gipdel Tribunale di Palermo dell'1 ottobre 2025 con cui, ritenendo sussistenti a suocarico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, 3 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'operatività della presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen., gli era stata applicata la misura cautelare degliarresti domiciliari.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ha proposto ricorsoper cassazione avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolatomotivo, col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc.pen. la contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione per avereerroneamente escluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva.Si rappresenta in primo luogo che il Gip avrebbe puntualmente indicatogli indizi gravi e concreti che connotavano la persistenza di attualità di esigenzecautelari, quali esplicitati alle pagine 7, 8 e 9 dell'ordinanza genetica,principalmente dedotti dalla ripetitività e gravità delle condotte tipiche, dallacapacità organizzativa e criminale del consesso associativo, dalla accertataimpermeabilità agli interventi repressivi delle forze dell'ordine. A fronte di ciòsarebbe stata illogicamente ed erroneamente valorizzata la presunta distanza trail tempo del commesso reato e quello della applicazione della misura cautelare:da una parte, omettendo di considerare due note della polizia giudiziaria,rispettivamente del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025, da cui emerge la pienaoperatività criminale di molti degli associati; dall'altra, attribuendo alla data dicessazione dell'attività captativa, coincidente con la data della contestazionepreliminare, quella di cessazione di attività criminose invece emerse comestabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa, che non sarebbedunque possibile escludere, non essendo proseguite le indagini. Sarebbepertanto frutto di una operazione illogica e artificiosa ritenere decorso nel caso indiscorso un arco temporale rilevante in misura tale da consentire di superareintegralmente la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere.2. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, laProcura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso del PubblicoMinistero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).1.2. Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà dellamotivazione considerato che, come correttamente argomentato dal Tribunale delriesame, a carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede in ordine all’accusa di aver fattoparte di una associazione dedita al narcotraffico, di cui all'art. 74 DPR 309/1990,con il ruolo di “vedetta” e che la contestazione reca altresì l'indicazione del luogoe data di commissione del reato, in Mazara del Vallo fino ad aprile 2022, laddovepoi il Tribunale del riesame colloca il contributo del [OSCURATO:PERSONA] in epoca nonsuccessiva al gennaio 2022 (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). Né, osservaancora il Tribunale, il mero riferimento all'attuale presenza di una piazza dispaccio nel medesimo quartiere, quale desumibile dalla nota della Compagnia deicarabinieri di Mazara del Vallo del 9 aprile 2024, può di per sé essere indicativodell'attuale operatività del sodalizio in contestazione, non risultando coinvoltonell'attività di spaccio alcuno degli indagati nel procedimento in esame, esclusoche gli elementi sottoposti consentano di sostenere che il gruppo criminalecapeggiato da [OSCURATO:PERSONA] abbia tuttora una capacità di controllomonopolistico del territorio.1.3. A fronte di tale precisa delimitazione temporale della contestazione, ilTribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato oggetto dellacontestazione cautelare, tuttavia rilevando che dalla data di commissione delfatto a quella di applicazione della misura fosse intercorso un lasso di tempo"significativo" in assenza di allegazioni o di elementi rinvenibili in atti chedeponessero per la protrazione della condotta di partecipazione e, in particolare,che il sodalizio in questione fosse operativo oltre tale data, con ciò svolgendosiuna motivazione non manifestamente illogica, fondata su una valutazione in fattorelativa al decorso del tempo in relazione al momento applicativo della misura,non disinteressandosi ed anzi esplicitamente valutando le ulteriori attività diindagine, priva, dunque, dei denunciati profili di irragionevolezza sindacabili daquesta Corte, tra l'altro allorquando siano manifesti.2. La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di presupposti perl'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo dicommissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base dellavicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato,ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dellaeffettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare èchiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta,Rv.280566 - 01.); si richiede infatti da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti (si veda, da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 - 01).3. Va rimarcato, quanto alla dedotta operatività, nel caso di specie, dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., che, ai fini della prova contraria, onde giungere alsuperamento della presunzione, occorrono elementi idonei ad escludere lasussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio daapplicarsi proprio in caso di incertezza, tra i quali figura il tempo trascorso tra ifatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, purché sia di tale consistenzada consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01).Con l'ulteriore precisazione che, in caso di misure coercitive disposte per ilreato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenzadelle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deveessere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, inquanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e nonpostula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborataper quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementicontrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 4,Sentenza n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 - 01; Sez. 6, n. 3096 del28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del06/11/2017, Rv. 271576 - 01).4. Il Tribunale, nel prendere atto della concreta contestazione associativaelevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a datanon successiva al gennaio 2022, della carenza di indici concreti e attuali dicondotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel trafficoillecito di sostanze stupefacenti, non sottaciuta la personalità del [OSCURATO:PERSONA] gravatoda un solo precedente non specifico, ha dunque fatto corretta applicazione alcaso in discorso dei principi esposti.Il ricorso, a fronte di una motivazione priva dei dedotti profili dicontraddittorietà e illogicità manifesta, è, dunque, inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]