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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16596/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., ha annullato l'ordinanza del 18 agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato nei confronti dell'indagata la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata censurata la ritenuta insussistenza di gravi indizi a carico dell'indagata avuto riguardo all'elemento oggettivo del reato contestato.

In proposito, l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel dare conto dell'esistenza del clan Sanfilippo solamente a partire dal mese di settembre del 2017, e ciò in considerazione del tenore del capo di incolpazione sub 1).

Al riguardo era stato trascurato il fatto che la relativa pregressa esistenza del sodalizio era stata accertata con plurime sentenze passate in giudicato (evocate nelle premesse dell'ordinanza genetica), così confondendo il profilo sulla esistenza del clan con quello inerente la contestazione della fattispecie associativa, per la quale la decorrenza del reato era stata ancorata alla data dell'emergenza delle indagini svolte specificamente nel procedimento.

In tal modo l'indagata avrebbe ben potuto rafforzare il sodalizio dei Sanfilippo dal gennaio/marzo 2017.

Parte ricorrente ha altresì osservato che sarebbe altresì illogica e contradditoria la motivazione nella parte in cui aveva escluso il reato di concorso esterno in capo all'indagata in ragione del fatto per cui fosse stato solamente [OSCURATO:PERSONA] ad avere rapporti con il clan Guerra, atteso che proprio la mancanza di affectio societatis nella maggior parte dei beneficiari delle dazioni provenienti dal clan Guerra avrebbe consentito di valorizzare le stesse non come elemento dimostrativo della sussistenza del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], bensì come condotte valutabili diversamente a norma degli artt. 110 e 416-bis cod. pen..

2.2. Col secondo motivo sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione della legge penale.

In particolare il Tribunale, nell'escludere l'elemento soggettivo del reato ipotizzato assumendo che l'indagata avrebbe corrisposto denaro al Sanfilippo perché si riteneva obbligata solamente nei confronti di quest'ultimo, avrebbe trasformato una fattispecie a dolo generico, quale quella in oggetto, in un'ipotesi a dolo specifico, sì da richiedere la prova che l'interessato avesse come specifico scopo quello di rafforzare il sodalizio.

Oltre a ciò, il ricorrente assume che la Guerra, quale sorella di Luca e compagna di [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ai vertici del clan Guerra), non poteva non conoscere il pedigree criminale di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa trascurata dal Tribunale nell'escludere l'elemento soggettivo del reato.

L'ordinanza impugnata avrebbe anche omesso di considerare ulteriori argomentazioni richiamate dall'ordinanza genetica, quanto al ruolo preminente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Guerra e alla conoscenza da parte di Valentina e di [OSCURATO:PERSONA], nonché del Berlingeri e di [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche criminali riguardanti il gruppo mafioso, con la conseguente consapevolezza della caratura criminale del Sanfilippo, gestore del clan Guerra tramite [OSCURATO:PERSONA], e dell'assistenza al clan mafioso di cui il Sanfilippo faceva parte.

Tenuto infine conto che il contributo assicurato era di molto superiore a quanto necessario alla persona del Sanfilippo, anche per tale ragione doveva intendersi l'ausilio alla sopravvivenza del clan di costui.

Mentre doveva ritenersi apodittica l'affermazione per la quale la consapevolezza di aiutare un clan mafioso e non il singolo non avrebbe potuto trarsi dalla entità sproporzionata del contributo economico prestato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione ai motivi complessivamente dedotti, è preliminare il rilievo che deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto ad es. nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375).

Infatti, più in generale, il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal Tribunale, perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860).

4.1.1. In specie, mentre il G.I.P. aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari.

In proposito, dal momento che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità (interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta), ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.

Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari.

In ogni caso, peraltro, l'onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse.

In tal senso, quindi, è stato osservato che il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).

4.1.2. Ciò posto, a carico dell'odierna indagata è ipotizzato il concorso esterno nell'associazione mafiosa ascrivibile alla famiglia Sanfilippo.

A questo proposito, è stato osservato - con rilievo che si intende condividere e ribadire - che, in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione ad associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (v. amplius, Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757).Al riguardo, in fatto il Giudice per le indagini preliminari aveva a suo tempo inteso positivamente ravvisare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., mentre la difesa aveva lamentato in sede di riesame l'insussistenza di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, e il Pubblico ministero aveva a sua volta richiesto la conferma dell'ordinanza cautelare, tra l'altro applicativa della misura degli arresti donniciliari, e comunque non della custodia cautelare in carcere.

In definitiva alcun soggetto processuale aveva invocato regimi presuntivi (tra l'altro, in disparte, ben difficilmente conciliabili, su un piano più generale, con un reato di sostanziale creazione giurisprudenziale come il concorso esterno in specie ascritto all'indagata) A fronte di ciò, ed a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha inciso sulla gravità indiziaria, alcunché è stato più allegato circa esigenze cautelari e misure da eventualmente adottare a cautela delle stesse.

Va da sé che non possono che essere confermati, per un verso, la non equiparazione a fini cautelari tra concorso esterno e partecipazione al reato associativo e, dall'altro, il richiamato principio di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero qualora rivolto espressamente alla sola contestazione della gravità indiziaria.

4.2. In ogni caso, per completezza, anche al di là dei rilievi - assorbenti - fin qui svolti, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

4.2.1. Con riguardo al rilievo per cui il collegio della cautela avrebbe dovuto ritenere esistente, e come tale contestato, il clan riferibile a [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca anteriore a quella di cui al capo di incolpazione, esso appare manifestamente infondato in quanto osta al riguardo il principio, operante anche nella fase cautelare, per cui l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato, è condizionata dal necessario riscontro, del quale il giudice deve motivatamente dare atto, con le ulteriori circostanze che tale accertamento confermino, secondo i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia ed altro, Rv. 233725).

In definitiva, quindi, la rilevanza del giudicato per la dimostrazione in altro procedimento di quanto ivi accertato, oltre a dipendere anche dalla sussistenza di altri elementi in tal senso confermativi, non ha comunque con sé alcuna portata espansiva sul piano della consumazione cronologica del reato così dimostrato, e tantomeno automatica, come sembra prospettare il ricorrente, laddove deduce, in sintesi, che la dimostrazione di un fatto per il passato, attraverso sentenze irrevocabili, ed in particolare• di un sodalizio criminale, garantisce la prova del medesimo anche per epoca successiva.

Laddove al contrario, come noto, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri e altri, Rv. 272138).

Né appare possibile desumere alcunché dalla mera elencazione delle sentenze divenute irrevocabili.

4.2.2. In relazione all'ulteriore critica mossa, quanto all'esclusione dell'ipotesi di reato (assenza di ogni elemento dimostrativo dell'inerenza, nel traffico di stupefacenti gestito dal clan Guerra, di altri sodali del gruppo di Sanfilippo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto rapporti solo con la sorella di Sanfilippo, cui consegnava i soldi; il contributo dovuto dal clan Guerra, alla luce di conversazioni emerse, spettava "di diritto" a Sanfilippo quale quota mensile corrispondente a quella che egli percepiva dal predetto clan Guerra allorquando era in libertà; tale contributo sarebbe stato interrotto in ragione della cessazione di ogni utile collaborazione del predetto Sanfilippo con il clan Guerra per l'intervenuta carcerazione; non emergerebbero gravi indizi circa la conoscenza da parte dell'indagata della circostanza per cui il danaro sarebbe servito per l'organizzazione mafiosa di cui faceva parte Sanfilippo; tale conoscenza non sarebbe riferibile ad un clan che per gran parte del periodo di interesse neppure esisteva), si tratta di una diversa lettura di elementi indiziari, che non è in grado di evidenziare alcun vizio, manifesto, di motivazione, a fronte di una ricostruzione che appare coerente, a partire, come indicato in premessa, dalla corretta e dirimente esclusione - ai fini che occupano - di una persistenza del clan del Sanfilippo ancor prima della data di cui alla incolpazione riguardante la sua ipotizzata sussistenza.

In tal senso deve considerarsi logico e tutt'altro che apodittico il rilievo per cui la sproporzione del contributo rispetto agli effettivi bisogni del Sanfilippo non sarebbe sintomatico della contribuzione in favore del clan.

In specie era stato congruamente spiegato che si trattava di una somma corrispondente a quanto spettante al Sanfilippo quale compenso allorquando operava per il clan Guerra in stato di libertà; sì che poteva non interessare alla Guerra la destinazione e la distribuzione eventuale di detta somma.

Alla stregua di ciò rimangono prive di fondamento, atteso il nucleo del percorso argomentativo, le ulteriori considerazioni sulla natura dell'elemento soggettivo e sulla consapevolezza dell'ulteriore contributo ad un clan mafioso, di cui il Sanfilippo sarebbe stato partecipe.

Né possono ravvisarsi ictu °culi vizi nel ragionamento dell'ordinanza impugnata, tenuto conto dell'iter motivazionale così delineato.5.

Alla stregua dei rilievi che preced

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., ha annullato l'ordinanza del 18 agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato nei confronti dell'indagata la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata censurata la ritenuta insussistenza di gravi indizi a carico dell'indagata avuto riguardo all'elemento oggettivo del reato contestato. In proposito, l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel dare conto dell'esistenza del clan Sanfilippo solamente a partire dal mese di settembre del 2017, e ciò in considerazione del tenore del capo di incolpazione sub 1). Al riguardo era stato trascurato il fatto che la relativa pregressa esistenza del sodalizio era stata accertata con plurime sentenze passate in giudicato (evocate nelle premesse dell'ordinanza genetica), così confondendo il profilo sulla esistenza del clan con quello inerente la contestazione della fattispecie associativa, per la quale la decorrenza del reato era stata ancorata alla data dell'emergenza delle indagini svolte specificamente nel procedimento. In tal modo l'indagata avrebbe ben potuto rafforzare il sodalizio dei Sanfilippo dal gennaio/marzo 2017. Parte ricorrente ha altresì osservato che sarebbe altresì illogica e contradditoria la motivazione nella parte in cui aveva escluso il reato di concorso esterno in capo all'indagata in ragione del fatto per cui fosse stato solamente [OSCURATO:PERSONA] ad avere rapporti con il clan Guerra, atteso che proprio la mancanza di affectio societatis nella maggior parte dei beneficiari delle dazioni provenienti dal clan Guerra avrebbe consentito di valorizzare le stesse non come elemento dimostrativo della sussistenza del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], bensì come condotte valutabili diversamente a norma degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.. 2.2. Col secondo motivo sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione della legge penale. In particolare il Tribunale, nell'escludere l'elemento soggettivo del reato ipotizzato assumendo che l'indagata avrebbe corrisposto denaro al Sanfilippo perché si riteneva obbligata solamente nei confronti di quest'ultimo, avrebbe trasformato una fattispecie a dolo generico, quale quella in oggetto, in un'ipotesi a dolo specifico, sì da richiedere la prova che l'interessato avesse come specifico scopo quello di rafforzare il sodalizio. Oltre a ciò, il ricorrente assume che la Guerra, quale sorella di Luca e compagna di [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ai vertici del clan Guerra), non poteva non conoscere il pedigree criminale di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa trascurata dal Tribunale nell'escludere l'elemento soggettivo del reato. L'ordinanza impugnata avrebbe anche omesso di considerare ulteriori argomentazioni richiamate dall'ordinanza genetica, quanto al ruolo preminente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Guerra e alla conoscenza da parte di Valentina e di [OSCURATO:PERSONA], nonché del Berlingeri e di [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche criminali riguardanti il gruppo mafioso, con la conseguente consapevolezza della caratura criminale del Sanfilippo, gestore del clan Guerra tramite [OSCURATO:PERSONA], e dell'assistenza al clan mafioso di cui il Sanfilippo faceva parte. Tenuto infine conto che il contributo assicurato era di molto superiore a quanto necessario alla persona del Sanfilippo, anche per tale ragione doveva intendersi l'ausilio alla sopravvivenza del clan di costui. Mentre doveva ritenersi apodittica l'affermazione per la quale la consapevolezza di aiutare un clan mafioso e non il singolo non avrebbe potuto trarsi dalla entità sproporzionata del contributo economico prestato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione ai motivi complessivamente dedotti, è preliminare il rilievo che deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto ad es. nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375). Infatti, più in generale, il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal Tribunale, perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860). 4.1.1. In specie, mentre il G.I.P. aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari. In proposito, dal momento che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità (interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta), ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. In ogni caso, peraltro, l'onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse. In tal senso, quindi, è stato osservato che il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). 4.1.2. Ciò posto, a carico dell'odierna indagata è ipotizzato il concorso esterno nell'associazione mafiosa ascrivibile alla famiglia Sanfilippo. A questo proposito, è stato osservato - con rilievo che si intende condividere e ribadire - che, in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione ad associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (v. amplius, Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757).Al riguardo, in fatto il Giudice per le indagini preliminari aveva a suo tempo inteso positivamente ravvisare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., mentre la difesa aveva lamentato in sede di riesame l'insussistenza di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, e il Pubblico ministero aveva a sua volta richiesto la conferma dell'ordinanza cautelare, tra l'altro applicativa della misura degli arresti donniciliari, e comunque non della custodia cautelare in carcere. In definitiva alcun soggetto processuale aveva invocato regimi presuntivi (tra l'altro, in disparte, ben difficilmente conciliabili, su un piano più generale, con un reato di sostanziale creazione giurisprudenziale come il concorso esterno in specie ascritto all'indagata) A fronte di ciò, ed a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha inciso sulla gravità indiziaria, alcunché è stato più allegato circa esigenze cautelari e misure da eventualmente adottare a cautela delle stesse. Va da sé che non possono che essere confermati, per un verso, la non equiparazione a fini cautelari tra concorso esterno e partecipazione al reato associativo e, dall'altro, il richiamato principio di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero qualora rivolto espressamente alla sola contestazione della gravità indiziaria. 4.2. In ogni caso, per completezza, anche al di là dei rilievi - assorbenti - fin qui svolti, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.2.1. Con riguardo al rilievo per cui il collegio della cautela avrebbe dovuto ritenere esistente, e come tale contestato, il clan riferibile a [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca anteriore a quella di cui al capo di incolpazione, esso appare manifestamente infondato in quanto osta al riguardo il principio, operante anche nella fase cautelare, per cui l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato, è condizionata dal necessario riscontro, del quale il giudice deve motivatamente dare atto, con le ulteriori circostanze che tale accertamento confermino, secondo i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia ed altro, Rv. 233725). In definitiva, quindi, la rilevanza del giudicato per la dimostrazione in altro procedimento di quanto ivi accertato, oltre a dipendere anche dalla sussistenza di altri elementi in tal senso confermativi, non ha comunque con sé alcuna portata espansiva sul piano della consumazione cronologica del reato così dimostrato, e tantomeno automatica, come sembra prospettare il ricorrente, laddove deduce, in sintesi, che la dimostrazione di un fatto per il passato, attraverso sentenze irrevocabili, ed in particolare• di un sodalizio criminale, garantisce la prova del medesimo anche per epoca successiva. Laddove al contrario, come noto, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri e altri, Rv. 272138). Né appare possibile desumere alcunché dalla mera elencazione delle sentenze divenute irrevocabili. 4.2.2. In relazione all'ulteriore critica mossa, quanto all'esclusione dell'ipotesi di reato (assenza di ogni elemento dimostrativo dell'inerenza, nel traffico di stupefacenti gestito dal clan Guerra, di altri sodali del gruppo di Sanfilippo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto rapporti solo con la sorella di Sanfilippo, cui consegnava i soldi; il contributo dovuto dal clan Guerra, alla luce di conversazioni emerse, spettava "di diritto" a Sanfilippo quale quota mensile corrispondente a quella che egli percepiva dal predetto clan Guerra allorquando era in libertà; tale contributo sarebbe stato interrotto in ragione della cessazione di ogni utile collaborazione del predetto Sanfilippo con il clan Guerra per l'intervenuta carcerazione; non emergerebbero gravi indizi circa la conoscenza da parte dell'indagata della circostanza per cui il danaro sarebbe servito per l'organizzazione mafiosa di cui faceva parte Sanfilippo; tale conoscenza non sarebbe riferibile ad un clan che per gran parte del periodo di interesse neppure esisteva), si tratta di una diversa lettura di elementi indiziari, che non è in grado di evidenziare alcun vizio, manifesto, di motivazione, a fronte di una ricostruzione che appare coerente, a partire, come indicato in premessa, dalla corretta e dirimente esclusione - ai fini che occupano - di una persistenza del clan del Sanfilippo ancor prima della data di cui alla incolpazione riguardante la sua ipotizzata sussistenza. In tal senso deve considerarsi logico e tutt'altro che apodittico il rilievo per cui la sproporzione del contributo rispetto agli effettivi bisogni del Sanfilippo non sarebbe sintomatico della contribuzione in favore del clan. In specie era stato congruamente spiegato che si trattava di una somma corrispondente a quanto spettante al Sanfilippo quale compenso allorquando operava per il clan Guerra in stato di libertà; sì che poteva non interessare alla Guerra la destinazione e la distribuzione eventuale di detta somma. Alla stregua di ciò rimangono prive di fondamento, atteso il nucleo del percorso argomentativo, le ulteriori considerazioni sulla natura dell'elemento soggettivo e sulla consapevolezza dell'ulteriore contributo ad un clan mafioso, di cui il Sanfilippo sarebbe stato partecipe. Né possono ravvisarsi ictu °culi vizi nel ragionamento dell'ordinanza impugnata, tenuto conto dell'iter motivazionale così delineato.5. Alla stregua dei rilievi che preced
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