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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 06965/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 16-29892/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero in udienza, per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente neppure si confronta.

1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione, in quanto la decisione impugnata riconosce la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di oggetti sottratti presso una privata abitazione nel corso della precedente notte, senza tener conto della giustificazione offerta dall'imputato circa il rinvenimento delle cose in sequestro presso una pubblica discarica nel corso della precedente serata.

La Corte aveva qualificato il fatto contestato come furto nei termini della ricettazione, atteso che nessuna prova era agli atti circa l'attribuibilità all'imputato della condotta di furto in abitazione, ancorché il delitto presupposto fosse stato commesso nella stessa giornata del rinvenimento delle cose sottratte nel possesso dell'imputato.

In tema di correttezza della qualificazione operata in appello, come peraltro richiesto dalla difesa con specifico motivo di gravame, si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 11627, del 14/12/2018, Rv. 275770: In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità).

1.2. Il ricorso denunzia un vizio, di omissione, contraddittorietà o illogicità, che non trova riscontro in sentenza.

La Corte ha infatti espressamente preso in considerazione la versione "confessoria" fornita dall'imputato, non valorizzandola però ai fini della attribuzione di responsabilità, essendo evidente il mendacio sul punto, atteso il valore delle cose possedute e l'inverosimiglianza del loro abbandono in discarica da parte degli autori del delitto presupposto.

La inattendibile indicazione della provenienza equivale dunque ad omessa indicazione della stessa; il che, argomenta la Corte di merito induce a ritenere provata la consapevolezza della provenienza da reato della cosa posseduta per la vendita.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, speso in tema di dosimetria della sanzione e rifiuto di riconoscimento delle circostanze generiche è manifestamente infondato.

La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti nella misura massima diminuente, applicando per il delitto di ricettazione il minimo della pena edittale, di poi ha applicato la riduzione per il rito.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 16-29892/2020

3. La non particolare complessità degli argomenti dedotti con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati inducono a redigere la motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino te,L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 16-29892/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero in udienza, per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente neppure si confronta. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione, in quanto la decisione impugnata riconosce la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di oggetti sottratti presso una privata abitazione nel corso della precedente notte, senza tener conto della giustificazione offerta dall'imputato circa il rinvenimento delle cose in sequestro presso una pubblica discarica nel corso della precedente serata. La Corte aveva qualificato il fatto contestato come furto nei termini della ricettazione, atteso che nessuna prova era agli atti circa l'attribuibilità all'imputato della condotta di furto in abitazione, ancorché il delitto presupposto fosse stato commesso nella stessa giornata del rinvenimento delle cose sottratte nel possesso dell'imputato. In tema di correttezza della qualificazione operata in appello, come peraltro richiesto dalla difesa con specifico motivo di gravame, si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 11627, del 14/12/2018, Rv. 275770: In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità). 1.2. Il ricorso denunzia un vizio, di omissione, contraddittorietà o illogicità, che non trova riscontro in sentenza. La Corte ha infatti espressamente preso in considerazione la versione "confessoria" fornita dall'imputato, non valorizzandola però ai fini della attribuzione di responsabilità, essendo evidente il mendacio sul punto, atteso il valore delle cose possedute e l'inverosimiglianza del loro abbandono in discarica da parte degli autori del delitto presupposto. La inattendibile indicazione della provenienza equivale dunque ad omessa indicazione della stessa; il che, argomenta la Corte di merito induce a ritenere provata la consapevolezza della provenienza da reato della cosa posseduta per la vendita. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, speso in tema di dosimetria della sanzione e rifiuto di riconoscimento delle circostanze generiche è manifestamente infondato. La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti nella misura massima diminuente, applicando per il delitto di ricettazione il minimo della pena edittale, di poi ha applicato la riduzione per il rito. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 16-29892/2020 3. La non particolare complessità degli argomenti dedotti con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati inducono a redigere la motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino te,L
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