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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36932/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale perugino, assolveva parzialmente [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta patrimoniale, escludendone la responsabilità in ordine alla distrazione di euro 46.800,00, mentre confermava la sentenza di primo grado nel resto, per i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine alle condotte di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e documentale cd. specifica.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] constano, rispettivamente, di quattro e tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge processuale nazionale e convenzionale e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza che essendo stato nominato quale difensore in data 14 marzo 2022, il giorno precedente l'udienza prefissata dalla Corte di appello, inviava le conclusioni a mezzo pec, chiedendo il differimento della trattazione per termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non ebbe a valutare tale istanza, omettendo ogni motivazione a riguardo. 2.1.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla bancarotta distrattiva per l'importo di 46.800,00 euro, pari al debito della [OSCURATO:SOCIETA].

Non sarebbe stato comprovato con certezza che [OSCURATO:PERSONA] si sia appropriato di tale importo poiché, per quanto sugli assegni sia apposta la firma di girata di [OSCURATO:PERSONA], la stessa mancherebbe del timbro relativo alla qualità di procuratore per conto della società.

In sostanza la circostanza che l'importo predetto, pari agli assegni, non sia stato depositato sul conto corrente della società fallita, e che vi sia la firma di girata di [OSCURATO:PERSONA], non condurrebbe a avere certezza sulla appropriazione da parte dello stesso di tali importi. 2.1.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.

Anche incerta sarebbe la prova della distrazione a mezzo prelievi di oltre 44mila euro da parte del [OSCURATO:PERSONA], tratta dalla sola circostanza che [OSCURATO:PERSONA] "avesse la firma" per prelevare dal conto corrente della società.

Parte dell'importo fu effettivamente prelevato da [OSCURATO:PERSONA], che lo ammette, ma destinato a soddisfare le pretese dei lavoratori, anche se il Tribunale escludeva tale prospettazione in quanto alcuni lavoratori si erano insinuati al passivo fallimentare, in sé deduzione illogica perché altri lavoratori non lo hanno fatto e dunque erano stati soddisfatti.

2.1.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 216 legge fall. nonché vizio di motivazione, quanto alla bancarotta documentale.

Ritenuto che effettivamente sia integrata l'oggettiva omessa o irregolare tenuta delle scritture, iI ricorrente rappresenta come il dolo sia stato tratto dal solo fatto che non si stata possibile la ricostruzione dei movimenti della fallita, senza la prova del dolo di pregiudizio per i creditori, non potendo la mera irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] integrare l'elemento soggettivo, cosicché la condotta deve doveva essere riqualificata in quella di bancarotta semplice documentale, che contempla anche il caso della negligenza nella tenuta delle scritture. 2.2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale in relazione agli artt. 216, 223, legge fall. e 43 cod. pen.

In particolare, la sentenza impugnata risulterebbe avere erroneamente ritenuto comprovato il dolo dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosi con la necessità che [OSCURATO:PERSONA] avesse generica consapevolezza che l'amministratore di fatto stava ponendo in essere condotte distrattive.

A differenza di una «testa di legno» [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le mansioni di muratore per [OSCURATO:SOCIETA]., avendo ricoperto l'incarico formale di amministratore senza alcuna consapevolezza, avendo esclusivamente ricevuto il bonifico per 6.500,00 euro quale compenso per l'attività di muratore. 2.2.2 II secondo motivo lamenta la medesima violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta documentale.

La Corte di appello non avrebbe dato conto del necessario dolo specifico di pregiudizio per i creditori, cosicché dovrebbe riqualificarsi la condotta in quella di bancarotta documentale semplice. 2.2.3 Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto, pur a fronte della parziale riforma quanto alla bancarotta distrattiva, [OSCURATO:PERSONA] non ha visto la Corte di appello ridurre la pena, in violazione del divieto di reformatio in peius.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con le rispettive conclusioni insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

4. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, in quanto l'istanza di trattazione orale proposta è tardiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta tardiva in quanto depositata dopo il termine dilatorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza (art. 23, comma 8, dl. 137/2020).

3. Quanto al primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che per non avendo il ricorrente dimostrato di avere inviato, il giorno prima dell'udienza, l'istanza di differimento e la nomina quale difensore all'indirizzo della Corte di appello destinato a riceverlo, comunque dal verbale di udienza - al quale questa Corte può accedere trattandosi di error in procedendo (Sez.

Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092) - emerge che il Collegio aveva ricevuto notizia della nomina del nuovo difensore.

Non di meno, però, il motivo è infondato, in quanto il diniego di termini a difesa — ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen. — non può dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01).

A tal proposito deve rilevarsi che l'imputato era assistito da difensore di fiducia fino alla revoca del predetto con la nomina dell'attuale difensore, comunicata il giorno prima dell'udienza: il termine a difesa non aveva alcun utilità difensiva in quanto il termine per il deposito delle conclusioni, da inviarsi prima del quinto giorno antecedente l'udienza, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, dl. 137/20, era già decorso e il difensore non aveva alcuna ulteriore possibilità di interloquire tempestivamente con il Collegio.

D'altro canto, in modo condivisibile questa Corte, ha affermato che la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804).

Cosicché, fissata l'udienza con le forme camerali dettate dalla disciplina emergenziale e decorso il termine per la presentazione delle relative memorie, la (pur legittima) facoltà di nomina di altro e diverso difensore non potrà giustificare un rinvio dell'udienza (Sez. 5, n. 3450 del 2023, ric.

Pizzimenti, n.m.).

Pertanto il motivo è manifestamente infondato.

4. Quanto alle doglianze di [OSCURATO:PERSONA], proposte con il secondo e terzo motivo, relativamente alle distrazioni, la Corte di appello conferma che gli assegni furono reperiti dalla curatrice presso la banca e recavano la girata di [OSCURATO:PERSONA].

Gli argomenti relativi alla insufficienza indiziarla della girata in assenza del collegamento con la società, non emergente dalla apposizione di un timbro relativo alla qualità del [OSCURATO:PERSONA], spesi dalla difesa del ricorrente, non disarticolano la motivazione che, in doppia conforme, ha accertato che gli assegni furono effettivamente rinvenuti in banca, dunque furono presentati all'Incasso', altrimenti non sarebbero stati ivi rinvenuti, mentre nella contabilità della società mai vi fu l'accredito correlato.

Ma soprattutto il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con un elemento ulteriore, che è quello che la Sogim deteneva la quietanza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 30.300 euro.

In sostanza, secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] si appropriava del denaro destinato alla società e ciò era comprovato da tali plurimi elementi indiziari.

A tal riguardo ogni diversa interpretazione del materiale probatorio evidenziato risulta tendere a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, in assenza di manifeste illogicità e a fronte della doppia conformità.

In ordine ai prelievi presso lo sportello bancario, altra parte della condotta distrattiva, avvenuti senza giustificazione contabile nell'interesse della società, dall'istruttoria complessiva le sentenze di merito hanno tratto che [OSCURATO:PERSONA] avesse accesso ai conti bancari e, comunque, il Tribunale di Perugia rilevava come anche [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore formale, potesse operare sui conti correnti.

Emergeva dalla sentenza di primo grado come i due di fatto operassero insieme, nel senso che anche le iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA] risultavano sempre condivise con [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, oltre ai prelievi bancari, anche i bonifici effettuati in favore degli attuali imputati, non risultavano avere una causale legittima e riconoscibile, poiché quella di «rimborso anticipo soci» risultava fittizia, non essendo i due beneficiari soci e non essendo comprovato alcun anticipo.

Tale ricostruzione operata dai giudici del merito risulta non manifestamente illogica, tanto più che né [OSCURATO:PERSONA], nè [OSCURATO:PERSONA] hanno offerto alcuna spiegazione plausibile in ordine alla destinazione aziendale del denaro, se non il primo quella generica della destinazione per pagare i lavoratori.Assolutamente consolidato, però, a tal riguardo è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).

Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano appunto specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01).

Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione specifica in relazione a quali lavoratori furono pagati e in che misura, tanto che risultava l'insinuazione al passivo di altri lavoratori.

Ne consegue l'infondatezza manifesta dei due motivi, secondo e terzo, del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Procedendo in ordine logico, il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta generico.

A ben vedere [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale, a differenza di quanto emerge alle sentenze di merito, si descrive come un amministratore non consapevole di quanto accadesse nella società.

A riguardo, però la sentenza di appello e quella di primo grado avevano evidenziato come risultasse dalle testimonianze di terzi (il professionista che curava la tenuta delle scritture contabili) e dalle stesse dichiarazioni degli imputati che vi fosse una sostanziale condivisione, se non delle decisioni, assunte da [OSCURATO:PERSONA], almeno delle informazioni relative alla gestione della società, delle quali veniva messo a parte anche [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, la tesi della inconsapevolezza sostenuta dal ricorrente non si confronta con le sentenze di merito e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto, correttamente è stato ritenuto debba rispondere, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, con una consapevolezza che, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si \ t tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore e venga informato dall'amministratore di fatto della gestione, come ha ritenuto correttamente la Corte di appello, deve ritenersi comprovato il dolo che sostiene la bancarotta fraudolenta per distrazione.

D'altro canto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori.

In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).

Nel caso in esame certamente le sentenze di merito dimostrano in modo non manifestamente illogico né contraddittorio come [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], beneficiando anche dei bonifici con una causale non veritiera.

6. Quanto al quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] e al secondo di [OSCURATO:PERSONA], attaccano l'omessa prova del delitto di bancarotta documentale.

Va premesso che si verte in tema di bancarotta specifica, perché ciò che viene contestata è la sottrazione o dispersione dei libri contabili, libri almeno in parte già esistenti perché consegnati dal commercialista con l'interruzione dei pagamenti dei compensi a quest'ultimo.

E bene, a riguardo per entrambi gli imputati occorre il dolo specifico, poiché la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, ora contestata e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Nel caso in esame la Corte di appello al fol. 7 chiarisce che il dolo della bancarotta documentale è comprovato per le operazioni distrattive poste in essere al cui occultamento era ritenuta finalizzata la parziale sottrazione, oltre che la tenuta irregolare.

A tal riguardo, integra questa motivazione quella più ampia del Tribunale che ai foll. 6 e 7, che fa riferimento al pregiudizio per i creditori.

E dunque non difetta l'adeguata argomentazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto, tanto più che dalle sentenze di merito emerge come il commercialista avesse rapporti con entrambi gli imputati e cessò dall'incarico di tenuta delle scritture allorché costoro divennero - entrambi - irreperibili.

Pertanto, a fronte di una motivazione solida, le censure mosse appaiono generiche.

7. Infine, il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] anche è manifestamente infondato.

L'assoluzione da una parte della condotta distrattiva non determina la necessità della riduzione ulteriore della pena, allorché la stessa era già stata determinata nel minimo edittale, essendo stata riconosciuta nella massima estensione, l'attenuante della tenuità del danno prevalente sull'aggravante dell'art. 219, comma 2, legge fall., con determinazione della pena minima di anni due di reclusione.

Difatti, l'invocata applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - che prevede la diminuzione della pena a seguito della parziale assoluzione dalle accuse mosse in primo grado - non può condurre ad irrogare all'imputato una pena illegale come avverrebbe se si riducesse la pena, inflitta al ricorrente, nella misura inferiore a quella di anni due di reclusione, considerando che la pena base per il delitto contestato è di anni tre e la stessa era già stata diminuita per l'attenuante riconosciuta nella misura massima consentita, di un terzo (cfr. Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974 - 01). g.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.\, P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale perugino, assolveva parzialmente [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta patrimoniale, escludendone la responsabilità in ordine alla distrazione di euro 46.800,00, mentre confermava la sentenza di primo grado nel resto, per i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine alle condotte di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e documentale cd. specifica. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] constano, rispettivamente, di quattro e tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge processuale nazionale e convenzionale e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza che essendo stato nominato quale difensore in data 14 marzo 2022, il giorno precedente l'udienza prefissata dalla Corte di appello, inviava le conclusioni a mezzo pec, chiedendo il differimento della trattazione per termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non ebbe a valutare tale istanza, omettendo ogni motivazione a riguardo. 2.1.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla bancarotta distrattiva per l'importo di 46.800,00 euro, pari al debito della [OSCURATO:SOCIETA]. Non sarebbe stato comprovato con certezza che [OSCURATO:PERSONA] si sia appropriato di tale importo poiché, per quanto sugli assegni sia apposta la firma di girata di [OSCURATO:PERSONA], la stessa mancherebbe del timbro relativo alla qualità di procuratore per conto della società. In sostanza la circostanza che l'importo predetto, pari agli assegni, non sia stato depositato sul conto corrente della società fallita, e che vi sia la firma di girata di [OSCURATO:PERSONA], non condurrebbe a avere certezza sulla appropriazione da parte dello stesso di tali importi. 2.1.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. Anche incerta sarebbe la prova della distrazione a mezzo prelievi di oltre 44mila euro da parte del [OSCURATO:PERSONA], tratta dalla sola circostanza che [OSCURATO:PERSONA] "avesse la firma" per prelevare dal conto corrente della società. Parte dell'importo fu effettivamente prelevato da [OSCURATO:PERSONA], che lo ammette, ma destinato a soddisfare le pretese dei lavoratori, anche se il Tribunale escludeva tale prospettazione in quanto alcuni lavoratori si erano insinuati al passivo fallimentare, in sé deduzione illogica perché altri lavoratori non lo hanno fatto e dunque erano stati soddisfatti. 2.1.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 216 legge fall. nonché vizio di motivazione, quanto alla bancarotta documentale. Ritenuto che effettivamente sia integrata l'oggettiva omessa o irregolare tenuta delle scritture, iI ricorrente rappresenta come il dolo sia stato tratto dal solo fatto che non si stata possibile la ricostruzione dei movimenti della fallita, senza la prova del dolo di pregiudizio per i creditori, non potendo la mera irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] integrare l'elemento soggettivo, cosicché la condotta deve doveva essere riqualificata in quella di bancarotta semplice documentale, che contempla anche il caso della negligenza nella tenuta delle scritture. 2.2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione della legge penale in relazione agli artt. 216, 223, legge fall. e 43 cod. pen. In particolare, la sentenza impugnata risulterebbe avere erroneamente ritenuto comprovato il dolo dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosi con la necessità che [OSCURATO:PERSONA] avesse generica consapevolezza che l'amministratore di fatto stava ponendo in essere condotte distrattive. A differenza di una «testa di legno» [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le mansioni di muratore per [OSCURATO:SOCIETA]., avendo ricoperto l'incarico formale di amministratore senza alcuna consapevolezza, avendo esclusivamente ricevuto il bonifico per 6.500,00 euro quale compenso per l'attività di muratore. 2.2.2 II secondo motivo lamenta la medesima violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta documentale. La Corte di appello non avrebbe dato conto del necessario dolo specifico di pregiudizio per i creditori, cosicché dovrebbe riqualificarsi la condotta in quella di bancarotta documentale semplice. 2.2.3 Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto, pur a fronte della parziale riforma quanto alla bancarotta distrattiva, [OSCURATO:PERSONA] non ha visto la Corte di appello ridurre la pena, in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con le rispettive conclusioni insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, in quanto l'istanza di trattazione orale proposta è tardiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta tardiva in quanto depositata dopo il termine dilatorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza (art. 23, comma 8, dl. 137/2020). 3. Quanto al primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che per non avendo il ricorrente dimostrato di avere inviato, il giorno prima dell'udienza, l'istanza di differimento e la nomina quale difensore all'indirizzo della Corte di appello destinato a riceverlo, comunque dal verbale di udienza - al quale questa Corte può accedere trattandosi di error in procedendo (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092) - emerge che il Collegio aveva ricevuto notizia della nomina del nuovo difensore. Non di meno, però, il motivo è infondato, in quanto il diniego di termini a difesa — ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen. — non può dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01). A tal proposito deve rilevarsi che l'imputato era assistito da difensore di fiducia fino alla revoca del predetto con la nomina dell'attuale difensore, comunicata il giorno prima dell'udienza: il termine a difesa non aveva alcun utilità difensiva in quanto il termine per il deposito delle conclusioni, da inviarsi prima del quinto giorno antecedente l'udienza, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, dl. 137/20, era già decorso e il difensore non aveva alcuna ulteriore possibilità di interloquire tempestivamente con il Collegio. D'altro canto, in modo condivisibile questa Corte, ha affermato che la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804). Cosicché, fissata l'udienza con le forme camerali dettate dalla disciplina emergenziale e decorso il termine per la presentazione delle relative memorie, la (pur legittima) facoltà di nomina di altro e diverso difensore non potrà giustificare un rinvio dell'udienza (Sez. 5, n. 3450 del 2023, ric. Pizzimenti, n.m.). Pertanto il motivo è manifestamente infondato. 4. Quanto alle doglianze di [OSCURATO:PERSONA], proposte con il secondo e terzo motivo, relativamente alle distrazioni, la Corte di appello conferma che gli assegni furono reperiti dalla curatrice presso la banca e recavano la girata di [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti relativi alla insufficienza indiziarla della girata in assenza del collegamento con la società, non emergente dalla apposizione di un timbro relativo alla qualità del [OSCURATO:PERSONA], spesi dalla difesa del ricorrente, non disarticolano la motivazione che, in doppia conforme, ha accertato che gli assegni furono effettivamente rinvenuti in banca, dunque furono presentati all'Incasso', altrimenti non sarebbero stati ivi rinvenuti, mentre nella contabilità della società mai vi fu l'accredito correlato. Ma soprattutto il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con un elemento ulteriore, che è quello che la Sogim deteneva la quietanza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 30.300 euro. In sostanza, secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] si appropriava del denaro destinato alla società e ciò era comprovato da tali plurimi elementi indiziari. A tal riguardo ogni diversa interpretazione del materiale probatorio evidenziato risulta tendere a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, in assenza di manifeste illogicità e a fronte della doppia conformità. In ordine ai prelievi presso lo sportello bancario, altra parte della condotta distrattiva, avvenuti senza giustificazione contabile nell'interesse della società, dall'istruttoria complessiva le sentenze di merito hanno tratto che [OSCURATO:PERSONA] avesse accesso ai conti bancari e, comunque, il Tribunale di Perugia rilevava come anche [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore formale, potesse operare sui conti correnti. Emergeva dalla sentenza di primo grado come i due di fatto operassero insieme, nel senso che anche le iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA] risultavano sempre condivise con [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, oltre ai prelievi bancari, anche i bonifici effettuati in favore degli attuali imputati, non risultavano avere una causale legittima e riconoscibile, poiché quella di «rimborso anticipo soci» risultava fittizia, non essendo i due beneficiari soci e non essendo comprovato alcun anticipo. Tale ricostruzione operata dai giudici del merito risulta non manifestamente illogica, tanto più che né [OSCURATO:PERSONA], nè [OSCURATO:PERSONA] hanno offerto alcuna spiegazione plausibile in ordine alla destinazione aziendale del denaro, se non il primo quella generica della destinazione per pagare i lavoratori.Assolutamente consolidato, però, a tal riguardo è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano appunto specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione specifica in relazione a quali lavoratori furono pagati e in che misura, tanto che risultava l'insinuazione al passivo di altri lavoratori. Ne consegue l'infondatezza manifesta dei due motivi, secondo e terzo, del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Procedendo in ordine logico, il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta generico. A ben vedere [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale, a differenza di quanto emerge alle sentenze di merito, si descrive come un amministratore non consapevole di quanto accadesse nella società. A riguardo, però la sentenza di appello e quella di primo grado avevano evidenziato come risultasse dalle testimonianze di terzi (il professionista che curava la tenuta delle scritture contabili) e dalle stesse dichiarazioni degli imputati che vi fosse una sostanziale condivisione, se non delle decisioni, assunte da [OSCURATO:PERSONA], almeno delle informazioni relative alla gestione della società, delle quali veniva messo a parte anche [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, la tesi della inconsapevolezza sostenuta dal ricorrente non si confronta con le sentenze di merito e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto, correttamente è stato ritenuto debba rispondere, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, con una consapevolezza che, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si \ t tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore e venga informato dall'amministratore di fatto della gestione, come ha ritenuto correttamente la Corte di appello, deve ritenersi comprovato il dolo che sostiene la bancarotta fraudolenta per distrazione. D'altro canto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). Nel caso in esame certamente le sentenze di merito dimostrano in modo non manifestamente illogico né contraddittorio come [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], beneficiando anche dei bonifici con una causale non veritiera. 6. Quanto al quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] e al secondo di [OSCURATO:PERSONA], attaccano l'omessa prova del delitto di bancarotta documentale. Va premesso che si verte in tema di bancarotta specifica, perché ciò che viene contestata è la sottrazione o dispersione dei libri contabili, libri almeno in parte già esistenti perché consegnati dal commercialista con l'interruzione dei pagamenti dei compensi a quest'ultimo. E bene, a riguardo per entrambi gli imputati occorre il dolo specifico, poiché la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, ora contestata e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame la Corte di appello al fol. 7 chiarisce che il dolo della bancarotta documentale è comprovato per le operazioni distrattive poste in essere al cui occultamento era ritenuta finalizzata la parziale sottrazione, oltre che la tenuta irregolare. A tal riguardo, integra questa motivazione quella più ampia del Tribunale che ai foll. 6 e 7, che fa riferimento al pregiudizio per i creditori. E dunque non difetta l'adeguata argomentazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto, tanto più che dalle sentenze di merito emerge come il commercialista avesse rapporti con entrambi gli imputati e cessò dall'incarico di tenuta delle scritture allorché costoro divennero - entrambi - irreperibili. Pertanto, a fronte di una motivazione solida, le censure mosse appaiono generiche. 7. Infine, il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] anche è manifestamente infondato. L'assoluzione da una parte della condotta distrattiva non determina la necessità della riduzione ulteriore della pena, allorché la stessa era già stata determinata nel minimo edittale, essendo stata riconosciuta nella massima estensione, l'attenuante della tenuità del danno prevalente sull'aggravante dell'art. 219, comma 2, legge fall., con determinazione della pena minima di anni due di reclusione. Difatti, l'invocata applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - che prevede la diminuzione della pena a seguito della parziale assoluzione dalle accuse mosse in primo grado - non può condurre ad irrogare all'imputato una pena illegale come avverrebbe se si riducesse la pena, inflitta al ricorrente, nella misura inferiore a quella di anni due di reclusione, considerando che la pena base per il delitto contestato è di anni tre e la stessa era già stata diminuita per l'attenuante riconosciuta nella misura massima consentita, di un terzo (cfr. Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974 - 01). g. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.\, P.Q.M. Di
Sentenza Cassazione n. 36932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris