CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 01112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rapporto Talete e l’ente regionale sia di natura amministrativa. 3. Con il terzo motivo si denuncia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.». Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA]. Da tali atti emergerebbe che l’intervento della Regione a mezzo della gestione – diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara – di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, implicherebbe l’impossibilità per la Talete di intervenire sull’acqua erogata e, quindi, la renderebbe esposta a inadempimento contrattuale, con la conseguenza che essa dovrebbe essere manlevata dalla Regione. Ric. 2020 n. 32019 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -5- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32019/2020 Numero sezionale 8928/2021 Numero di raccolta generale 1112/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 3.1. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto collegati alla medesima questione di giurisdizione, negata dall’AGO. 3.2. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo . 3.3. Il Tribunale ha affermato, con plurime argomentazioni, nonché il richiamo a varie pronunce di questa Corte, la carenza di giurisdizione dell’AGO in quanto la domanda non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene alla contestazione della modalità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo da parte della regione Lazio, non sussistendo un rapporto privatistico tra la società e il gestore del S.I.I. Pertanto, ha rilevato la sussistenza della giurisdizione, sul punto, del G.A. ex art. 133 cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n. 7447/2008 e n. 21070/2019). Per altra via ha statuito la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio in relazione alla domanda di manleva. 3.4. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7). 3.5. Tanto si ricava da Cass. Sez. U. n. 36897 del 26 novembre 2021 che, pronunciandosi proprio su questa questione, e sostanzialmente riconsiderando i precedenti in proposito, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del Ric. 2020 n. 32019 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -6- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5