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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21531/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rzA1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto nr. 3/22 emesso il 21 aprile 2022 la Corte di Appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe tesa ad ottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Avverso detta decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 11, 15 del D.Igs. 6 settembre 2011 n. 159.

Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 27.11.2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rzA1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto nr. 3/22 emesso il 21 aprile 2022 la Corte di Appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe tesa ad ottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 2. Avverso detta decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 11, 15 del D.Igs. 6 settembre 2011 n. 159. Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 27.11.2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris