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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26715/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 140 /202 3 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 15 6 4 / 0 2 / 2 2 depositata i n data 11 / 0 5 /20 2 2 ; Oggetto:c.d.

“ raddoppio ” dei termini per accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamenton.

TD5030100306 relativo all’anno di imposta 2006, con ilquale si richiedeva il pagamento della somma di € 250.000,00, di cui € 100.000,00 a titolo di IVA ed € 150.000,00 a titolo di sanzioni.

Il suddetto avviso aveva ad oggetto l’accertamento di un’indebita detrazione IVA pari ad euro 100.000,00, relativa ad un’operazione di cessionedi terreno intervenuta tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA].; -in particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso dopo un accesso presso la sede della società, finalizzato ad accertare l’esistenza di un rimborsorichiesto nel mese di giugno 2012 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente all’IVA 2011, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del DPR 633/1972(minor credito del triennio), per l’importo di €. 150.000,00; al fine di valutare la sussistenza del suddetto credito, l’ufficio controlli dell’Agenziadelle Entrate di Crotone, in sede di accesso procedeva, in un primo momento, alla richiesta degli atti relativi all’acquisto del suddetto terreno (atto n. 5349, serie IT del 17/11/2006) e, successivamente,anche di quelli relativi alla contabilità delle annualità d’imposta interessate dalla formazione del credito IVA (dal 2006 al 2014).

All’es ito , si constatava l’insussistenza degli elementi costitutivi deldiritto al rimborso del credito IVA; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR rigettava l’impugnazione; ricorreva a questa Corte l’Agenzia delleEntrate; - il giudizio di cassazione si concludeva con l’accoglimento del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale la pronuncia gravataera cassata con rinvio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la società contribuente riassumeva il giudizio; la CTR della Calabria accoglieval’appello dell’Ufficio; - ricorre ora a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo; -resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unica doglianza proposta in ricorso per cassazione si incentra sulla violazionedell’art. 360, n.ro 3 c.p.c. con riferimento all’art. 57, comma 3,d.P.R. 633 del 1972 ratione temporis vigente; ritiene parte ricorrente che sul c.d.

“raddoppio dei termini” per l’accertamento il giudice del rinvio non abbia applicato principi e norme che dovevano trovare seguito; -il motivo è infondato; - invero, per giurisprudenza costante di questa Corte, peraltro anche puntualmente richiamata nella pronuncia qui contestata, (tra moltissime,Cass.

S ez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020) in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis , presuppone unicamentel'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento deitermini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, devecontestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamentoè precluso al giudice tributario; - risulta quindi sufficiente, ai fini che qui interessano, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019).

L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è allora idonea a Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 determinareil raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n.247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale(Cass. n. 11171 del 2017); - pertanto, poiché nella fattispecie “… l’operazione di cessione in contestazione, anche in assenza d i elementi di segno contrario forniti dalla società interessata, debba considerarsi connotata da una falsa rappresentazione della realtà e finalizzata alla creazione di un credito iva,in realtà inesistente”, vi erano allora idonei presupposti per ritenere, secondoi principi sopra ricordanti e compiutamente ricordati dal giudice delmerito; correttamente quindi la sentenza qui impugnata ha ritenuto operanteil “raddoppio” di cui si è detto; - dal momento che l’atto qui impugnato è stato notificato il 16 giugno 2015,queste considerazioni non sono scalfite dalle modifiche normative successivamenteintervenute e, segnatamente, dai due regimi transitori introdottirispettivamente dal 3° comma dell'art. 2 del d.

L gs. n. 128 del 2015e dalla L . n. 208 del 15 ; -in base alle precisazioni di questa Corte (si veda Cass. n. 26036/16 e Cass. n. 9670/17 che riprend ono Cass. n. 16728/16 ) , invero: a) il regimetransitorio introdotto dal comma 3° dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regimetransitorio previsto dal comma 132° dell'art. 1 L . n. 208 del 2015 (invigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.

L gs. n.128 del 2015) stabilisce che i commi 1° e 2° dell'art. 2 del d.

L gs. n. 128del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, aiprovvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionato ri a, notificati alla data del 2 settembre 2015,né in relazione agli inviti a comparire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 aiprocessi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n.4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entroil 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositivao sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; c) il secondo regime transitorio ( L . n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1° e 2° dell'art. 2 del d.

L gs. n. 128 del2015, disponendo che i commi 130° e 131° dell'art. 1 L . n. 208 del 2015non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'impostaanteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi incui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettatodal d.lgs. n. 128 del 2015. -per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi rigettato; -le spese di lite sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 140 /202 3 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 15 6 4 / 0 2 / 2 2 depositata i n data 11 / 0 5 /20 2 2 ; Oggetto:c.d. “ raddoppio ” dei termini per accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamenton. TD5030100306 relativo all’anno di imposta 2006, con ilquale si richiedeva il pagamento della somma di € 250.000,00, di cui € 100.000,00 a titolo di IVA ed € 150.000,00 a titolo di sanzioni. Il suddetto avviso aveva ad oggetto l’accertamento di un’indebita detrazione IVA pari ad euro 100.000,00, relativa ad un’operazione di cessionedi terreno intervenuta tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA].; -in particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso dopo un accesso presso la sede della società, finalizzato ad accertare l’esistenza di un rimborsorichiesto nel mese di giugno 2012 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente all’IVA 2011, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del DPR 633/1972(minor credito del triennio), per l’importo di €. 150.000,00; al fine di valutare la sussistenza del suddetto credito, l’ufficio controlli dell’Agenziadelle Entrate di Crotone, in sede di accesso procedeva, in un primo momento, alla richiesta degli atti relativi all’acquisto del suddetto terreno (atto n. 5349, serie IT del 17/11/2006) e, successivamente,anche di quelli relativi alla contabilità delle annualità d’imposta interessate dalla formazione del credito IVA (dal 2006 al 2014). All’es ito , si constatava l’insussistenza degli elementi costitutivi deldiritto al rimborso del credito IVA; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR rigettava l’impugnazione; ricorreva a questa Corte l’Agenzia delleEntrate; - il giudizio di cassazione si concludeva con l’accoglimento del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale la pronuncia gravataera cassata con rinvio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la società contribuente riassumeva il giudizio; la CTR della Calabria accoglieval’appello dell’Ufficio; - ricorre ora a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo; -resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unica doglianza proposta in ricorso per cassazione si incentra sulla violazionedell’art. 360, n.ro 3 c.p.c. con riferimento all’art. 57, comma 3,d.P.R. 633 del 1972 ratione temporis vigente; ritiene parte ricorrente che sul c.d. “raddoppio dei termini” per l’accertamento il giudice del rinvio non abbia applicato principi e norme che dovevano trovare seguito; -il motivo è infondato; - invero, per giurisprudenza costante di questa Corte, peraltro anche puntualmente richiamata nella pronuncia qui contestata, (tra moltissime,Cass. S ez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020) in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis , presuppone unicamentel'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento deitermini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, devecontestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamentoè precluso al giudice tributario; - risulta quindi sufficiente, ai fini che qui interessano, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è allora idonea a Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 determinareil raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n.247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale(Cass. n. 11171 del 2017); - pertanto, poiché nella fattispecie “… l’operazione di cessione in contestazione, anche in assenza d i elementi di segno contrario forniti dalla società interessata, debba considerarsi connotata da una falsa rappresentazione della realtà e finalizzata alla creazione di un credito iva,in realtà inesistente”, vi erano allora idonei presupposti per ritenere, secondoi principi sopra ricordanti e compiutamente ricordati dal giudice delmerito; correttamente quindi la sentenza qui impugnata ha ritenuto operanteil “raddoppio” di cui si è detto; - dal momento che l’atto qui impugnato è stato notificato il 16 giugno 2015,queste considerazioni non sono scalfite dalle modifiche normative successivamenteintervenute e, segnatamente, dai due regimi transitori introdottirispettivamente dal 3° comma dell'art. 2 del d. L gs. n. 128 del 2015e dalla L . n. 208 del 15 ; -in base alle precisazioni di questa Corte (si veda Cass. n. 26036/16 e Cass. n. 9670/17 che riprend ono Cass. n. 16728/16 ) , invero: a) il regimetransitorio introdotto dal comma 3° dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regimetransitorio previsto dal comma 132° dell'art. 1 L . n. 208 del 2015 (invigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d. L gs. n.128 del 2015) stabilisce che i commi 1° e 2° dell'art. 2 del d. L gs. n. 128del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, aiprovvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionato ri a, notificati alla data del 2 settembre 2015,né in relazione agli inviti a comparire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 aiprocessi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n.4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entroil 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositivao sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; c) il secondo regime transitorio ( L . n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1° e 2° dell'art. 2 del d. L gs. n. 128 del2015, disponendo che i commi 130° e 131° dell'art. 1 L . n. 208 del 2015non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'impostaanteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi incui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettatodal d.lgs. n. 128 del 2015. -per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi rigettato; -le spese di lite sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupp
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