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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18777/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 20/2/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter d.P.R. 43/73, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla mancata verificata della insussistenza di dette cause di prosciolgimento risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, presentato per ragioni diverse da quelle consentite avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 20/2/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter d.P.R. 43/73, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla mancata verificata della insussistenza di dette cause di prosciolgimento risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, presentato per ragioni diverse da quelle consentite avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris