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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15510/2025

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22723/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in per- sona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, ViaAncona, 20 (PEC: ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD-- IVA – avviso di accertamento avversola sentenza della Commissione tributaria regionale Campa- nia, sez. staccata di Salerno, n. 1751/9/2022, depositata il 15.2.2022e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, n. 1751 / 9 /20 22 , depositata il 15.2.2022veniva rigettato l’appello propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Avellino n. 442 / 3 /20 20 . 2.Il giudice di prime cure e poi quello di appello aveva no disatteso le difese d e lla società e confermato l’avviso di accertamento con il qualevenivano recuperate per il periodo di imposta 2014 le maggiori impostedirette e l’Iva a seguito della incongruenza delle rimanenze iniziali anno 2014 con le rimanenze finali anno 2013 , pari ad una differenzadi euro 78.400 , e al disconoscimento di costi non docu- mentatiper euro 151.819,00 ai fini delle II.DD. e IVA, nonché , ai fini IVA,operazioni attive non dichiarate pari ad euro 49.584. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Considerato che:

1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrente di inammissibilità del ricorso inquanto la ricorrente con l’attosi d uole in sede di legittimità di come il giudice abbia comples- sivamentevalutato le prove, eccezione scrutinabile unitamente alle singoledoglianze.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.36 e 61 d.lgs n. 546/1992, 132 cod. proc. civ.e 111, comma 6, Cost.. 3.Il motivo non può essere accolto.

3.1. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, Sen- tenza n. 22232 del 03/11/2016).

La riformul azione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve es- sere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassa- zione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque ri- levanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3.2. La ricorrente lamenta la riproduzione da parte del giudice d’ap- pello della motivazione e delle conclusioni della sentenza di primo grado, ma la decisione impugnata è adeguatamente specifica dal momento che nel corpo dell’argomentazione richiama i motivi diap- pello (es.

«si rimarca, rispetto al primo motivo di gravame»e ancora «nel gravame si legge», cfr. p.3 sentenza, e, poi , « l’appellante si duole altresì dell’omessa valutazione da parte dell’Ufficio della docu- mentazione esibita successivamente alla notifica dell’avviso di accer- tamento», v. p.4 sentenza).

Perciò, la sentenza non ècompletamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle,né si èlimitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata me- diante la mera adesione ad essa, ben potendo il giudice d’appello aderire motivatamente alle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure.

La sentenza perciò rispetta il minimo costituzionale. 4.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 19 del d.P.R. n.633/1972.

5. Il motivo è inammissibile.

Sulla questione dell’indeducibilità dei costi oggetto della censura la CTR ha così motivato: « si rimarca, rispetto al primo motivo di gravame, che l'accertamento si fonda sulla incongruenza, rilevata mediante lo spesometro, tra l'importo delle operazioni passive comunicate, di 156.108,00 euro, e quello ricostruito,di euro 4.289,00.

Al riguardo si sottolinea che l'Ufficio ha procedutoalla puntuale individuazione dei costi disconosciuti attesa l'omessaproduzione di documentazi one idonea a giustificare l'asse- rita deducibilità.

A ciò aggiungasi che la VER.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tra i principali fornitori della contribuente, non pre- sentavala dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 e non dava se- guitoall'invito a produrre documentazione contabile per la medesima annualità;tale circostanza ha consentito di dedurre un maggior red- ditoai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera d), bis del d.

P .

R . 600/1973 in conseguenza del disconoscimento del costo contabilizzato dalla prima.Del resto, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla Ver.Pel, ovvero ai maggiori fornitori della Le a ther Lives, l'Ufficio ha dimostrato do- cumentalmenteche per le due fatture passive del 2014 - la fattura passivan. 4 del 17/1/2014 per un imponibile pari ad euro 94.594,50 +IVA al 22% e la fattura passiva n. 2/V del 30/4/2014 per un im- ponibilepari ad euro 50.400,00 + IVA al 22% - non risulta provato l'incasso da parte delle credi trici e che recano, tra l'altro, importi significativamenteinferiori a quello complessivamente dovuto.

Ora, in conseguenza del disconoscimento di tali costi, di importo pari a 151.819,00euro, si determinava una maggiore IRES e IRAP e veniva recuperatala corrispondente IVA. (…) A proposito delle fatture Enel sirileva che non essendone provato il pagamento il relativo costo non può essere dedotto » (cfr. pp.3 e 4 sentenza) .

A fronte di tale ampioe argomentato accertamento fattuale, conforme a quello del giudice di primo grado, il mezzo di impugn azione sostanzialmente riproponein termini inammissibili le proprie difese di merito , ai fini della dimostrazione dei requisiti di competenza, certezza, determi- nabilitàe inerenza dei costi in relazione alle fatture di acquisto og- gettodi contestazione .

6. Il terzo motivo della contribuente lamenta, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,l’illegittimità della sentenza per vio- lazionedegli artt. 57 d.lgs n. 546/1992 e 7 bis del d.P.R. n. 633/1972 conriferimento al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile,perché nuova , la questione del reverse charge in re- lazioneai costi recati dalla fattura 4 del 17.1.2014 emessa dal forni- toreMonriz S.r.l . . 7.Il motivo non può trovare ingresso , poiché in ricorso non si forni- sce prova della tempestiva introduzione della questione in primo grado, ma solo nella fase amministrativa e la questione non è né rilevabiled’ufficio né una mera specificazione a difesa della deduci- bilità del costo, dal momento che il funzionamento del reverse charge presuppone la dimostrazione dei presupposti fattuali per l’operativitàdel meccanismo, inclusa l’autofatturazione e ciò dilata il themadecidendum in violazione dell’art. 57 del d .lgs. 546/1992.

8. Con il quarto motivo si deduce, senza indicazione di alcun para- digma dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.,l’illegittimità della sen- tenzaper violazione dell’art. 39, comma 2 , d.P.R. 600/1973 in com- binatodisposto con gli artt. 32, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 5 del d.lgs.546/92 e art. 51, comma 2, n. 3 e 4 del d.

P .

R . n. 633/1972 . 9.Il motivo è inammissibile, perché costituisce riproposizione di ar- gomentazionidi merito già vagliate nei primi due gradi di giudizio in modoconforme, da ultimo dalla CTR nei seguenti termini: « a propo- sito della denunciata illegittimità dell'avviso per difetto di motiva- zionedeve precisarsi che trattasi di eccezione formulata in modo del tuttogenerico, e che in ogni caso “ L'obbligo di motivazione dell'atto impositivopersegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscerela pretesa imposi tiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum de- beatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interes- sato, non solo tempestivamente (e cioè inserendo/i ab origine nel provvedimentoimpositivo), ma anche con quel grado di determina- tezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltosodel diritto di difesa" (Cass. Sent. 20211 del 3/09/2013).

Nell'ipotesi in disamina il contenuto dell'avviso ha consentito senza dubbioalcuno alla contribuente la piena comprensione delle ragioni dellapretesa impositiva, conclusione avvalorata dalla molteplicità e dallacomplessità delle argomentazioni esposte a sostegno dell'origi- narioricorso e del gravame. » (p.4 sentenza) .

Conriferimento poi alla presunta violazione dell’art.32 il motivo non censuracompiutamente la ratio decidendi del giudice d’appello che, tral’altro, ha anche affermato alle pagg.4 e 5 della decision e che la documentazione è stata comunque vagliata: « Il contribuente si duolealtresì dell'omessa valutazione da parte dell'Ufficio della docu- mentazioneesibita successivamente alla notifica dell'avviso di accer- tamento.L'eccezione è priva di fondamento poiché tale documenta- zioneperaltro inutilizzabile ex art. 32 del d .

P .

R . n. 600/197 - vagliata, perquanto evincibile dall'avviso, in sede di adesione, veniva consi- derata ininfluente rispetto alla pretesa impositiva . ».

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l’i nammissibilità della censura che non si confrontapienamente con la ragione della decisione .

10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate per l’agente della riscossione in e uro 4.300 per com- pensi,oltre spese prenotate a debito .

Sidà atto del fatto che, ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22723/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in per- sona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, ViaAncona, 20 (PEC: ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD-- IVA – avviso di accertamento avversola sentenza della Commissione tributaria regionale Campa- nia, sez. staccata di Salerno, n. 1751/9/2022, depositata il 15.2.2022e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, n. 1751 / 9 /20 22 , depositata il 15.2.2022veniva rigettato l’appello propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Avellino n. 442 / 3 /20 20 . 2.Il giudice di prime cure e poi quello di appello aveva no disatteso le difese d e lla società e confermato l’avviso di accertamento con il qualevenivano recuperate per il periodo di imposta 2014 le maggiori impostedirette e l’Iva a seguito della incongruenza delle rimanenze iniziali anno 2014 con le rimanenze finali anno 2013 , pari ad una differenzadi euro 78.400 , e al disconoscimento di costi non docu- mentatiper euro 151.819,00 ai fini delle II.DD. e IVA, nonché , ai fini IVA,operazioni attive non dichiarate pari ad euro 49.584. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrente di inammissibilità del ricorso inquanto la ricorrente con l’attosi d uole in sede di legittimità di come il giudice abbia comples- sivamentevalutato le prove, eccezione scrutinabile unitamente alle singoledoglianze. 2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.36 e 61 d.lgs n. 546/1992, 132 cod. proc. civ.e 111, comma 6, Cost.. 3.Il motivo non può essere accolto. 3.1. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sen- tenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformul azione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve es- sere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassa- zione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque ri- levanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 3.2. La ricorrente lamenta la riproduzione da parte del giudice d’ap- pello della motivazione e delle conclusioni della sentenza di primo grado, ma la decisione impugnata è adeguatamente specifica dal momento che nel corpo dell’argomentazione richiama i motivi diap- pello (es. «si rimarca, rispetto al primo motivo di gravame»e ancora «nel gravame si legge», cfr. p.3 sentenza, e, poi , « l’appellante si duole altresì dell’omessa valutazione da parte dell’Ufficio della docu- mentazione esibita successivamente alla notifica dell’avviso di accer- tamento», v. p.4 sentenza). Perciò, la sentenza non ècompletamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle,né si èlimitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata me- diante la mera adesione ad essa, ben potendo il giudice d’appello aderire motivatamente alle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure. La sentenza perciò rispetta il minimo costituzionale. 4.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 19 del d.P.R. n.633/1972. 5. Il motivo è inammissibile. Sulla questione dell’indeducibilità dei costi oggetto della censura la CTR ha così motivato: « si rimarca, rispetto al primo motivo di gravame, che l'accertamento si fonda sulla incongruenza, rilevata mediante lo spesometro, tra l'importo delle operazioni passive comunicate, di 156.108,00 euro, e quello ricostruito,di euro 4.289,00. Al riguardo si sottolinea che l'Ufficio ha procedutoalla puntuale individuazione dei costi disconosciuti attesa l'omessaproduzione di documentazi one idonea a giustificare l'asse- rita deducibilità. A ciò aggiungasi che la VER.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tra i principali fornitori della contribuente, non pre- sentavala dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 e non dava se- guitoall'invito a produrre documentazione contabile per la medesima annualità;tale circostanza ha consentito di dedurre un maggior red- ditoai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera d), bis del d. P . R . 600/1973 in conseguenza del disconoscimento del costo contabilizzato dalla prima.Del resto, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla Ver.Pel, ovvero ai maggiori fornitori della Le a ther Lives, l'Ufficio ha dimostrato do- cumentalmenteche per le due fatture passive del 2014 - la fattura passivan. 4 del 17/1/2014 per un imponibile pari ad euro 94.594,50 +IVA al 22% e la fattura passiva n. 2/V del 30/4/2014 per un im- ponibilepari ad euro 50.400,00 + IVA al 22% - non risulta provato l'incasso da parte delle credi trici e che recano, tra l'altro, importi significativamenteinferiori a quello complessivamente dovuto. Ora, in conseguenza del disconoscimento di tali costi, di importo pari a 151.819,00euro, si determinava una maggiore IRES e IRAP e veniva recuperatala corrispondente IVA. (…) A proposito delle fatture Enel sirileva che non essendone provato il pagamento il relativo costo non può essere dedotto » (cfr. pp.3 e 4 sentenza) . A fronte di tale ampioe argomentato accertamento fattuale, conforme a quello del giudice di primo grado, il mezzo di impugn azione sostanzialmente riproponein termini inammissibili le proprie difese di merito , ai fini della dimostrazione dei requisiti di competenza, certezza, determi- nabilitàe inerenza dei costi in relazione alle fatture di acquisto og- gettodi contestazione . 6. Il terzo motivo della contribuente lamenta, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,l’illegittimità della sentenza per vio- lazionedegli artt. 57 d.lgs n. 546/1992 e 7 bis del d.P.R. n. 633/1972 conriferimento al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile,perché nuova , la questione del reverse charge in re- lazioneai costi recati dalla fattura 4 del 17.1.2014 emessa dal forni- toreMonriz S.r.l . . 7.Il motivo non può trovare ingresso , poiché in ricorso non si forni- sce prova della tempestiva introduzione della questione in primo grado, ma solo nella fase amministrativa e la questione non è né rilevabiled’ufficio né una mera specificazione a difesa della deduci- bilità del costo, dal momento che il funzionamento del reverse charge presuppone la dimostrazione dei presupposti fattuali per l’operativitàdel meccanismo, inclusa l’autofatturazione e ciò dilata il themadecidendum in violazione dell’art. 57 del d .lgs. 546/1992. 8. Con il quarto motivo si deduce, senza indicazione di alcun para- digma dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.,l’illegittimità della sen- tenzaper violazione dell’art. 39, comma 2 , d.P.R. 600/1973 in com- binatodisposto con gli artt. 32, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 5 del d.lgs.546/92 e art. 51, comma 2, n. 3 e 4 del d. P . R . n. 633/1972 . 9.Il motivo è inammissibile, perché costituisce riproposizione di ar- gomentazionidi merito già vagliate nei primi due gradi di giudizio in modoconforme, da ultimo dalla CTR nei seguenti termini: « a propo- sito della denunciata illegittimità dell'avviso per difetto di motiva- zionedeve precisarsi che trattasi di eccezione formulata in modo del tuttogenerico, e che in ogni caso “ L'obbligo di motivazione dell'atto impositivopersegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscerela pretesa imposi tiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum de- beatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interes- sato, non solo tempestivamente (e cioè inserendo/i ab origine nel provvedimentoimpositivo), ma anche con quel grado di determina- tezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltosodel diritto di difesa" (Cass. Sent. 20211 del 3/09/2013). Nell'ipotesi in disamina il contenuto dell'avviso ha consentito senza dubbioalcuno alla contribuente la piena comprensione delle ragioni dellapretesa impositiva, conclusione avvalorata dalla molteplicità e dallacomplessità delle argomentazioni esposte a sostegno dell'origi- narioricorso e del gravame. » (p.4 sentenza) . Conriferimento poi alla presunta violazione dell’art.32 il motivo non censuracompiutamente la ratio decidendi del giudice d’appello che, tral’altro, ha anche affermato alle pagg.4 e 5 della decision e che la documentazione è stata comunque vagliata: « Il contribuente si duolealtresì dell'omessa valutazione da parte dell'Ufficio della docu- mentazioneesibita successivamente alla notifica dell'avviso di accer- tamento.L'eccezione è priva di fondamento poiché tale documenta- zioneperaltro inutilizzabile ex art. 32 del d . P . R . n. 600/197 - vagliata, perquanto evincibile dall'avviso, in sede di adesione, veniva consi- derata ininfluente rispetto alla pretesa impositiva . ». Ne consegue, anche sotto tale profilo, l’i nammissibilità della censura che non si confrontapienamente con la ragione della decisione . 10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate per l’agente della riscossione in e uro 4.300 per com- pensi,oltre spese prenotate a debito . Sidà atto del fatto che, ai sensi d
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