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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 17532/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; il rigetto nel resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-5) del provvedimento impugnato, riconosceva il vincolo invocato tra i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1), 3) e 5). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione napoletano, invece, escludeva il vincolo della continuazione richiesto nell'interesse del condannato per i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale, che non consentiva di ritenere dimostrata la sussistenza di una preordinazione criminosa tra le fattispecie in questione.

Per l'effetto del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Napoli rideterminava la pena finale in ventisette anni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, depositando due atti di impugnazione.

2.1. Con il primo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate due censure difensive.

Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 3) e 5) e quelli giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6), non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante della condanna riportata dal ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguatamente conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite, tenuto conto dell'unificazione parziale operata dal Giudice dell'esecuzione, che aveva comportato un trattamento sanzionatorio finale connotato da eccessività dosimetrica.

2.1.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano ribadite con i motivi nuovi presentati il 6 febbraio 2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte di appello di Napoli fatto corretta applicazione dei principi che sovrintendono alla disciplina della continuazione.

2.2. Con il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolati due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 2) 3), 5) e 6), fondata sulla portata unificante dell'affiliazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Con il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle singole condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve ritenersi parzialmente fondato l'atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano articolate due censure difensive.

2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 3) e 5) e quelli giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6), non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante della condanna riportata dal ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

La Corte di appello di Napoli, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati di cui ai punti 2) e 6) si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante ai reati di cui ai punti 1), 3) e 5), che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Cella, commessi in un contesto di incontroversa eterogeneità.

Si consideri, in proposito, che i reati di cui ai punti 2) e 6) non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa con quelli di cui ai punti 1), 3) e 5), tenuto conto dell'eterogeneità delle relative condotte illecite, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio in cui gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti considerati.

Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che le condotte di cui si invocava l'unificazione riguardavano attività collegate al mercato degli stupefacenti partenopeo, non potendosi ipotizzare che Cella, al momento della sua affiliazione al clan Contini, avesse programmato di compiere i reati di cui ai punti 2) e 6) del provvedimento impugnato.

Si consideri, ulteriormente, che, laddove l'applicazione del vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di Cella, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).

2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguatamente conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite, tenuto conto dell'unificazione parziale operata dal Giudice dell'esecuzione, che aveva comportato un trattamento sanzionatorio finale connotato da eccessività dosimetrica..

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 3) e 5) del provvedimento impugnato, ometteva di rendere un'adeguata motivazione sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite; in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento dello stesso» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

Né discende che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto «a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01).

3. Analogo giudizio di parziale fondatezza deve essere espresso per il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di ricorso.

3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 2) 3), 5) e 6), fondata sulla portata unificante dell'affiliazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Si tratta, come detto, di una doglianza prospettata in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza.

3.2. Deve ritenersi fondato il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano vio azione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite.

Si tratta, come detto, di una doglianza prospettata in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare per la disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza.

4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà essere eseguita dalla nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; il rigetto nel resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-5) del provvedimento impugnato, riconosceva il vincolo invocato tra i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1), 3) e 5). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione napoletano, invece, escludeva il vincolo della continuazione richiesto nell'interesse del condannato per i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale, che non consentiva di ritenere dimostrata la sussistenza di una preordinazione criminosa tra le fattispecie in questione. Per l'effetto del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Napoli rideterminava la pena finale in ventisette anni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, depositando due atti di impugnazione. 2.1. Con il primo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate due censure difensive. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 3) e 5) e quelli giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6), non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante della condanna riportata dal ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguatamente conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite, tenuto conto dell'unificazione parziale operata dal Giudice dell'esecuzione, che aveva comportato un trattamento sanzionatorio finale connotato da eccessività dosimetrica. 2.1.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano ribadite con i motivi nuovi presentati il 6 febbraio 2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte di appello di Napoli fatto corretta applicazione dei principi che sovrintendono alla disciplina della continuazione. 2.2. Con il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolati due motivi di ricorso. Con il primo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 2) 3), 5) e 6), fondata sulla portata unificante dell'affiliazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Con il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle singole condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi parzialmente fondato l'atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano articolate due censure difensive. 2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 3) e 5) e quelli giudicati dalle decisioni di cui ai punti 2) e 6), non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante della condanna riportata dal ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. La Corte di appello di Napoli, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati di cui ai punti 2) e 6) si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante ai reati di cui ai punti 1), 3) e 5), che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Cella, commessi in un contesto di incontroversa eterogeneità. Si consideri, in proposito, che i reati di cui ai punti 2) e 6) non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa con quelli di cui ai punti 1), 3) e 5), tenuto conto dell'eterogeneità delle relative condotte illecite, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio in cui gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti considerati. Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che le condotte di cui si invocava l'unificazione riguardavano attività collegate al mercato degli stupefacenti partenopeo, non potendosi ipotizzare che Cella, al momento della sua affiliazione al clan Contini, avesse programmato di compiere i reati di cui ai punti 2) e 6) del provvedimento impugnato. Si consideri, ulteriormente, che, laddove l'applicazione del vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di Cella, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguatamente conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite, tenuto conto dell'unificazione parziale operata dal Giudice dell'esecuzione, che aveva comportato un trattamento sanzionatorio finale connotato da eccessività dosimetrica.. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 3) e 5) del provvedimento impugnato, ometteva di rendere un'adeguata motivazione sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite; in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento dello stesso» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Né discende che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto «a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01). 3. Analogo giudizio di parziale fondatezza deve essere espresso per il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di ricorso. 3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto della correlazione esecutiva esistente tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1), 2) 3), 5) e 6), fondata sulla portata unificante dell'affiliazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Si tratta, come detto, di una doglianza prospettata in termini assimilabili al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza. 3.2. Deve ritenersi fondato il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano vio azione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato conto degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto all'effettivo disvalore delle singole condotte illecite. Si tratta, come detto, di una doglianza prospettata in termini assimilabili al secondo motivo dell'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare per la disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà essere eseguita dalla nel rispetto dei principi che si sono enunciati. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento
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