CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 13 ottobre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.495 cod. pen. e, con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle argomentazioni poste alla base della mancata qualificazione del reato quale tentata sostituzione di persona, è inammissibile, considerato che vi è ampia motivazione e che il motivo si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in cui il giudice di merito ha ben chiarito le motivazioni che impedivano di applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dalla citata disposizione (si veda pag. 2); - che il terzo motivo, con cui l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità dell'imputato alla luce dei suoi precedenti penali; - che il quarto motivo, con cui l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrino, Rv. 241780); - che il quinto motivo, con cui l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato, è inammissibile, essendovi riproduttivo di profili sui quali il giudice di merito ha già adeguatamente motivato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.