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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24671/2026

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orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figlidell’[OSCURATO:PERSONA] in AmministrazioneStraordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 2585/2020 depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione alpassivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della ProvinciaNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione [PICFIC] di crediti da lavoro dipendente, vantatiparte in privilegio (€ 113.039,43, oltre accessori) e parte inprededuzione (€ 575.360,41), allegando: di essere statopresidente – e per un certo periodo anche direttore generale –di un complesso sanitario gestito dall’ente sottoposto aprocedura concorsuale; che il rapporto di lavoro a tempodeterminato si era interrotto senza preavviso per l’ingiustificatorecesso del datore di lavoro, in persona dei commissaristraordinari.Il giudice delegato accolse solo parzialmente la domanda,ammettendo l’importo complessivo di € 84.805, oltre agliaccessori, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto delgiudice delegato, che venne parzialmente accolta dal [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, con l’ammissione degliulteriori importi capitali di € 28.224,43, in privilegio, e di €6.329,81, in prededuzione.

Per il resto, il collegio confermò ladecisione del giudice delegato.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del solo quinto motivo di ricorso e il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art.198, comma 2, legge fall., applicabile ex art. 1 legge n. 95/79,Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026nonché violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. peravere il Tribunale totalmente omesso di valutare il motivo diopposizione del ricorrente di dichiarare la nullità del recessocomunicato il 12.4.2013, dal momento che risultava sottoscrittosoltanto da due Commissari liquidatori mentre del terzo nonrisultava fornita dall’opposta la prova dell’accettazione dellacarica (art. 360, n. 5, c.p.c.)».Il ricorrente si duole, ad un tempo, di una omessadecisione e di un’errata decisione su una questione attinente aun preteso vizio formale dell’atto di recesso del datore di lavoro.1.1 Il motivo è inammissibile per mancanza di specificitànell’indicazione dei termini in cui la questione sarebbe stataproposta in sede di opposizione allo stato passivo.Il ricorso per cassazione non risulta chiaro nel descrivere laquestione.

Infatti, si prospetta un vizio attinente allasottoscrizione della lettera di recesso derivante da una«violazione dell’art. 198, comma 2, legge fall.»; ma la lettera èsottoscritta da due dei tre commissari e la disposizione che siassume violata prevede, appunto, che, nel caso di nomina di trecommissari liquidatori, «la rappresentanza è esercitatacongiuntamente da due di essi».

Un problema attinente allasottoscrizione del recesso è dunque sicuramente da escludere.Solo nella memoria illustrativa il ricorrente ha precisato«come il thema decidendum non riguardasse la mera sufficienzadella sottoscrizione di due commissari su tre, bensì un profilologicamente e giuridicamente preliminare, costituito dallaregolare costituzione del collegio commissariale al momentodell’adozione dell’atto di recesso».

Ma il ricorso per cassazionenon riporta il testo dell’atto di opposizione allo stato passivo inmodo sufficientemente preciso per permettere alla Corte diverificare se esso fosse idoneo a introdurre nel processo taleNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026thema decidendum, come ora ben specificato solo con lamemoria illustrativa.Il che assorbe anche l’ulteriore rilievo che, a parte l’art.198, comma 2, legge fall., non viene indicata alcuna norma inforza della quale, dalla prospettata mancanza di prova di unapreesistente accettazione dell’incarico anche da parte del terzocommissario, dovrebbe derivare un vizio del recesso dalrapporto di lavoro, variamente e indistintamente indicato dalricorrente come illegittimità, nullità o annullabilità.2.

Il secondo motivo censura il decreto impugnato per«violazione dell’art. 2119 c.c. per avere il Tribunale ritenuto chein presenza di un rapporto dirigenziale a tempo determinatofosse legittimo il recesso d[a] tale rapporto da parte del datoredi lavoro giustificato dalla presentazione da parte dei verticiaziendali di una domanda di assoggettamento dell’azienda allaprocedura di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3,c.p.c.)».Il ricorrente sostiene che, essendo egli stato assuntoproprio per gestire la crisi in cui si era venuta a trovare lastruttura sanitaria, il datore di lavoro avrebbe dovuto lasciargli«mani libere» per l’intera durata prevista del contratto eavrebbe dovuto «astenersi dal presentare domande diammissione a procedure concorsuali che avrebbero determinatoil trasferimento della rappresentanza, gestione edamministrazione dell’azienda».2.1.

Il motivo è inammissibile, perché incoerente con lafattispecie esaminata e decisa dal tribunale ed intrinsecamentecontraddittorio.Sotto il primo aspetto, il tribunale non ha certo affermatoche il recesso fosse giustificato «dalla presentazione … di unadomanda di assoggettamento dell’azienda alla procedura diNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Amministrazione Straordinaria»; ha infatti ritenuto il recessogiustificato dall’apertura della procedura concorsuale (non dallasola presentazione della domanda), tant’è che furono proprio icommissari straordinari a deliberare e a comunicare il recesso.E l’apertura dell’[OSCURATO:PERSONA], sussistendone ipresupposti, è imposta dalla legge come soluzione necessariadell’insolvenza, in mancanza di legittime domande di accesso astrumenti alternativi.La contraddizione intrinseca al motivo si ravvisa nel fattoche lo stesso ricorrente rivendica per sé quel ruolo di gestionedella crisi d’impresa che, una volta aperta la proceduraconcorsuale, non poteva che essere riservato ai commissaristraordinari, con conseguente inevitabile inutilità delle sueprestazioni.Il tentativo del ricorrente di difendere tale contraddizionesi spinge fino al punto di affermare che i vertici di PICFIC, purdi rispettare il termine di durata del contratto di lavoro stipulatocon lui, avrebbero dovuto «astenersi dal presentare domande diammissione a procedure concorsuali», ovverosia violare ilpreciso obbligo di qualsiasi imprenditore di ricorrere contempestività alle procedure o agli strumenti alternativipredisposti dalla legge per affrontare la crisi o l’insolvenzad’impresa (obbligo oggi scolpito negli artt. 2086, comma 2, c.c.e 3 c.c.i.i., ma già prima immanente nel sistema e suscettibiledi conseguenze anche penali in caso di aggravamentoconseguente del dissesto: art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.).3.

Il terzo motivo, subordinato rispetto al precedente,prospetta la «violazione dell’art. 2118 c.c. per avere il Tribunalenegato la domanda subordinata di riconoscimento al dott.[OSCURATO:PERSONA] della indennità di mancato preavviso (art. 360, n.3, c.p.c.)».Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Secondo il ricorrente, l’indennità di mancato preavvisospetta anche nel caso di scioglimento anticipato del contratto dilavoro a termine e il tribunale avrebbe erroneamente attribuitol’opinione contraria alla giurisprudenza di legittimità.3.1.

Il motivo è inammissibile, perché «il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conformealla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»(art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).Si deve, in effetti, ribadire che «il preavviso èespressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto atempo indeterminato (art. 2118 c.c.), trovando giustificazione,per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosiimprovvisamente privo di occupazione, deve essere messo ingrado di ricercare un nuovo posto di lavoro» (Cass. n.24335/2013).

Ne consegue che, per il contratto di lavoro atempo determinato, il diritto al preavviso in caso di legittimorecesso anticipato del datore di lavoro dovrebbe essere previstodalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, cosache non risulta mai allegata dal ricorrente nel presenteprocesso.In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore a tempodeterminato ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento, laretribuzione che avrebbe maturato fino al termine naturale delcontratto (e tale era la fattispecie decisa dal citato precedentedel 2013); ma, in caso di legittima interruzione anticipata, nonpuò vantare il diritto all’indennità che la legge attribuisce solo allavoratore a tempo indeterminato, a meno che tale diritto nonsia previsto da una fonte contrattuale.4.

Il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 432c.p.c. e dell’art. 2099 c.c. per avere il Tribunale negatoNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026l’attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] di un compenso per lariconosciuta diversa e supplementare attività da lui svolta inqualità di direttore generale di IDI (art. 360, n. 3, c.p.c.)».Si contesta al tribunale di avere negato al ricorrente ildiritto a un compenso ulteriore, pur avendo riconosciuto chel’incarico di direttore generale ad interim «non può certamentereputarsi compreso, contrariamente a quanto affermato dallaProcedura opposta, nelle funzioni assegnate al ricorrente con ilmenzionato contratto di lavoro a tempo determinato,trattandosi di incarico avente ad oggetto compiti specifici edistinti da quelli attribuiti con la predetta scrittura».4.1.

Il motivo è fondato.Una volta accertato che il ricorrente aveva ricevuto unincarico ulteriore e che, in adempimento di quell’incarico, egliaveva svolto attività non previste dalle funzioni di presidente, iltribunale non avrebbe potuto negargli un compenso, che gli èriconosciuto dalla disposizione generale contenuta nell’art.2099, comma 2, c.c., da leggere e interpretare alla luce dell’art.36, comma 1, Cost.La determinazione del compenso spetta al giudice, sicchélegittimamente il tribunale, nell’esercizio del suo poterediscrezionale, ha ritenuto «del tutto privo di significato erilevanza» il criterio proposto dal lavoratore (ovverosia «il meroriferimento al compenso successivamente corrisposto alfunzionario che ha sostituito il dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’incarico didirettore generale»); ma non altrettanto legittima può dirsi laconseguente affermazione secondo cui «la domanda deveessere quindi rigettata perché generica e indeterminata».L’onere di allegazione e prova del lavoratore, al finedell’accoglimento della domanda volta ad ottenere il pagamentodi un compenso, concerne il conferimento di un incarico e loNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026svolgimento di prestazioni non altrimenti retribuite, dal chesorge il diritto garantito dall’art. 36 della Costituzione.

E taleonere era stato assolto dal ricorrente, secondo quanto statuitonel decreto impugnato.Ulteriori oneri sorgono, anche per il lavoratore, laddoveegli agisca – non per la determinazione del compenso, ma – peril risarcimento del danno da inadempimento, nel qual caso èrichiesta un’allegazione specifica in merito alla esistenza deldanno e anche l’allegazione e la prova di tutto quanto è possibileallegare e provare per permettere al giudice di procedere a unamotivata e proporzionata liquidazione equitativa (Cass. nn.27447/2011; 6224/2009; 16992/2005; 6333/2003).Il tribunale avrebbe quindi potuto rigettare la domanda«perché generica e indeterminata» se il ricorrente non avesseadeguatamente descritto le prestazioni rese in esecuzionedell’incarico aggiuntivo, ma non per l’indicazione di un criterionon pertinente per la determinazione del quantum.

Spettacomunque al giudice determinare il compenso che l’art. 2099,comma 2, c.c. e la Costituzione garantiscono al lavoratore,dovendosi interpretare in senso conforme al necessario rispettodi tale diritto anche l’art. 432 c.p.c. che conferisce al giudice ilpotere di liquidazione equitativa quando «non sia possibiledeterminare la somma dovuta».5.

Il quinto motivo denuncia «violazione dell’art. 429, n.3, c.p.c., per omessa pronunzia del Tribunale sulla richiesta dirivalutazione e interessi sulle somme attribuite dal tribunale aldott. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente si duole che il tribunale non si sia pronunciatosulla domanda di riconoscimento di rivalutazione e interessisulle ulteriori somme riconosciute a suo credito in parzialeaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo.Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/20265.1.

Il motivo è infondato, perché non sussiste l’ipotizzataomessa pronuncia del tribunale, che, ammettendo i soli importicapitali di € 28.224,43, in privilegio, e di € 6.329,81, inprededuzione, ha implicitamente respinto la domandaaccessoria volta a ottenere rivalutazione e interessi.Anche nella illustrazione del motivo si ribadisce ciò che ègià indicato espressamente nella rubrica, ovverosia che ilricorrente si duole che il tribunale «ha omesso di pronunziarsi».Ma il tribunale si è pronunciato, sia pure in modo implicito,rigettando la domanda.

E non è possibile verificare la legittimitàdella decisione (implicitamente assunta) sotto altri profili – qualila conformità alle norme di diritto e l’adempimento dell’obbligodi motivazione – che non sono stati oggetto di censura (v.

Cass.nn. 12131/2023; 24953/2020).6.

Accolto il quarto motivo di ricorso e disattesi i rimanentimotivi, nei termini sopra precisati, il decreto impugnato deveessere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio almedesimo Tribunale di Milano, per decidere, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il quarto motivo di ricorso – disattesi i rimanentimotivi – cassa il decreto impugnato in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Roma, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.7.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figlidell’[OSCURATO:PERSONA] in AmministrazioneStraordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 2585/2020 depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione alpassivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della ProvinciaNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione [PICFIC] di crediti da lavoro dipendente, vantatiparte in privilegio (€ 113.039,43, oltre accessori) e parte inprededuzione (€ 575.360,41), allegando: di essere statopresidente – e per un certo periodo anche direttore generale –di un complesso sanitario gestito dall’ente sottoposto aprocedura concorsuale; che il rapporto di lavoro a tempodeterminato si era interrotto senza preavviso per l’ingiustificatorecesso del datore di lavoro, in persona dei commissaristraordinari.Il giudice delegato accolse solo parzialmente la domanda,ammettendo l’importo complessivo di € 84.805, oltre agliaccessori, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto delgiudice delegato, che venne parzialmente accolta dal [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, con l’ammissione degliulteriori importi capitali di € 28.224,43, in privilegio, e di €6.329,81, in prededuzione. Per il resto, il collegio confermò ladecisione del giudice delegato.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del solo quinto motivo di ricorso e il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art.198, comma 2, legge fall., applicabile ex art. 1 legge n. 95/79,Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026nonché violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. peravere il Tribunale totalmente omesso di valutare il motivo diopposizione del ricorrente di dichiarare la nullità del recessocomunicato il 12.4.2013, dal momento che risultava sottoscrittosoltanto da due Commissari liquidatori mentre del terzo nonrisultava fornita dall’opposta la prova dell’accettazione dellacarica (art. 360, n. 5, c.p.c.)».Il ricorrente si duole, ad un tempo, di una omessadecisione e di un’errata decisione su una questione attinente aun preteso vizio formale dell’atto di recesso del datore di lavoro.1.1 Il motivo è inammissibile per mancanza di specificitànell’indicazione dei termini in cui la questione sarebbe stataproposta in sede di opposizione allo stato passivo.Il ricorso per cassazione non risulta chiaro nel descrivere laquestione. Infatti, si prospetta un vizio attinente allasottoscrizione della lettera di recesso derivante da una«violazione dell’art. 198, comma 2, legge fall.»; ma la lettera èsottoscritta da due dei tre commissari e la disposizione che siassume violata prevede, appunto, che, nel caso di nomina di trecommissari liquidatori, «la rappresentanza è esercitatacongiuntamente da due di essi». Un problema attinente allasottoscrizione del recesso è dunque sicuramente da escludere.Solo nella memoria illustrativa il ricorrente ha precisato«come il thema decidendum non riguardasse la mera sufficienzadella sottoscrizione di due commissari su tre, bensì un profilologicamente e giuridicamente preliminare, costituito dallaregolare costituzione del collegio commissariale al momentodell’adozione dell’atto di recesso». Ma il ricorso per cassazionenon riporta il testo dell’atto di opposizione allo stato passivo inmodo sufficientemente preciso per permettere alla Corte diverificare se esso fosse idoneo a introdurre nel processo taleNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026thema decidendum, come ora ben specificato solo con lamemoria illustrativa.Il che assorbe anche l’ulteriore rilievo che, a parte l’art.198, comma 2, legge fall., non viene indicata alcuna norma inforza della quale, dalla prospettata mancanza di prova di unapreesistente accettazione dell’incarico anche da parte del terzocommissario, dovrebbe derivare un vizio del recesso dalrapporto di lavoro, variamente e indistintamente indicato dalricorrente come illegittimità, nullità o annullabilità.2. Il secondo motivo censura il decreto impugnato per«violazione dell’art. 2119 c.c. per avere il Tribunale ritenuto chein presenza di un rapporto dirigenziale a tempo determinatofosse legittimo il recesso d[a] tale rapporto da parte del datoredi lavoro giustificato dalla presentazione da parte dei verticiaziendali di una domanda di assoggettamento dell’azienda allaprocedura di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3,c.p.c.)».Il ricorrente sostiene che, essendo egli stato assuntoproprio per gestire la crisi in cui si era venuta a trovare lastruttura sanitaria, il datore di lavoro avrebbe dovuto lasciargli«mani libere» per l’intera durata prevista del contratto eavrebbe dovuto «astenersi dal presentare domande diammissione a procedure concorsuali che avrebbero determinatoil trasferimento della rappresentanza, gestione edamministrazione dell’azienda».2.1. Il motivo è inammissibile, perché incoerente con lafattispecie esaminata e decisa dal tribunale ed intrinsecamentecontraddittorio.Sotto il primo aspetto, il tribunale non ha certo affermatoche il recesso fosse giustificato «dalla presentazione … di unadomanda di assoggettamento dell’azienda alla procedura diNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Amministrazione Straordinaria»; ha infatti ritenuto il recessogiustificato dall’apertura della procedura concorsuale (non dallasola presentazione della domanda), tant’è che furono proprio icommissari straordinari a deliberare e a comunicare il recesso.E l’apertura dell’[OSCURATO:PERSONA], sussistendone ipresupposti, è imposta dalla legge come soluzione necessariadell’insolvenza, in mancanza di legittime domande di accesso astrumenti alternativi.La contraddizione intrinseca al motivo si ravvisa nel fattoche lo stesso ricorrente rivendica per sé quel ruolo di gestionedella crisi d’impresa che, una volta aperta la proceduraconcorsuale, non poteva che essere riservato ai commissaristraordinari, con conseguente inevitabile inutilità delle sueprestazioni.Il tentativo del ricorrente di difendere tale contraddizionesi spinge fino al punto di affermare che i vertici di PICFIC, purdi rispettare il termine di durata del contratto di lavoro stipulatocon lui, avrebbero dovuto «astenersi dal presentare domande diammissione a procedure concorsuali», ovverosia violare ilpreciso obbligo di qualsiasi imprenditore di ricorrere contempestività alle procedure o agli strumenti alternativipredisposti dalla legge per affrontare la crisi o l’insolvenzad’impresa (obbligo oggi scolpito negli artt. 2086, comma 2, c.c.e 3 c.c.i.i., ma già prima immanente nel sistema e suscettibiledi conseguenze anche penali in caso di aggravamentoconseguente del dissesto: art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.).3. Il terzo motivo, subordinato rispetto al precedente,prospetta la «violazione dell’art. 2118 c.c. per avere il Tribunalenegato la domanda subordinata di riconoscimento al dott.[OSCURATO:PERSONA] della indennità di mancato preavviso (art. 360, n.3, c.p.c.)».Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026Secondo il ricorrente, l’indennità di mancato preavvisospetta anche nel caso di scioglimento anticipato del contratto dilavoro a termine e il tribunale avrebbe erroneamente attribuitol’opinione contraria alla giurisprudenza di legittimità.3.1. Il motivo è inammissibile, perché «il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conformealla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»(art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).Si deve, in effetti, ribadire che «il preavviso èespressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto atempo indeterminato (art. 2118 c.c.), trovando giustificazione,per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosiimprovvisamente privo di occupazione, deve essere messo ingrado di ricercare un nuovo posto di lavoro» (Cass. n.24335/2013). Ne consegue che, per il contratto di lavoro atempo determinato, il diritto al preavviso in caso di legittimorecesso anticipato del datore di lavoro dovrebbe essere previstodalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, cosache non risulta mai allegata dal ricorrente nel presenteprocesso.In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore a tempodeterminato ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento, laretribuzione che avrebbe maturato fino al termine naturale delcontratto (e tale era la fattispecie decisa dal citato precedentedel 2013); ma, in caso di legittima interruzione anticipata, nonpuò vantare il diritto all’indennità che la legge attribuisce solo allavoratore a tempo indeterminato, a meno che tale diritto nonsia previsto da una fonte contrattuale.4. Il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 432c.p.c. e dell’art. 2099 c.c. per avere il Tribunale negatoNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026l’attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] di un compenso per lariconosciuta diversa e supplementare attività da lui svolta inqualità di direttore generale di IDI (art. 360, n. 3, c.p.c.)».Si contesta al tribunale di avere negato al ricorrente ildiritto a un compenso ulteriore, pur avendo riconosciuto chel’incarico di direttore generale ad interim «non può certamentereputarsi compreso, contrariamente a quanto affermato dallaProcedura opposta, nelle funzioni assegnate al ricorrente con ilmenzionato contratto di lavoro a tempo determinato,trattandosi di incarico avente ad oggetto compiti specifici edistinti da quelli attribuiti con la predetta scrittura».4.1. Il motivo è fondato.Una volta accertato che il ricorrente aveva ricevuto unincarico ulteriore e che, in adempimento di quell’incarico, egliaveva svolto attività non previste dalle funzioni di presidente, iltribunale non avrebbe potuto negargli un compenso, che gli èriconosciuto dalla disposizione generale contenuta nell’art.2099, comma 2, c.c., da leggere e interpretare alla luce dell’art.36, comma 1, Cost.La determinazione del compenso spetta al giudice, sicchélegittimamente il tribunale, nell’esercizio del suo poterediscrezionale, ha ritenuto «del tutto privo di significato erilevanza» il criterio proposto dal lavoratore (ovverosia «il meroriferimento al compenso successivamente corrisposto alfunzionario che ha sostituito il dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’incarico didirettore generale»); ma non altrettanto legittima può dirsi laconseguente affermazione secondo cui «la domanda deveessere quindi rigettata perché generica e indeterminata».L’onere di allegazione e prova del lavoratore, al finedell’accoglimento della domanda volta ad ottenere il pagamentodi un compenso, concerne il conferimento di un incarico e loNumero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/2026svolgimento di prestazioni non altrimenti retribuite, dal chesorge il diritto garantito dall’art. 36 della Costituzione. E taleonere era stato assolto dal ricorrente, secondo quanto statuitonel decreto impugnato.Ulteriori oneri sorgono, anche per il lavoratore, laddoveegli agisca – non per la determinazione del compenso, ma – peril risarcimento del danno da inadempimento, nel qual caso èrichiesta un’allegazione specifica in merito alla esistenza deldanno e anche l’allegazione e la prova di tutto quanto è possibileallegare e provare per permettere al giudice di procedere a unamotivata e proporzionata liquidazione equitativa (Cass. nn.27447/2011; 6224/2009; 16992/2005; 6333/2003).Il tribunale avrebbe quindi potuto rigettare la domanda«perché generica e indeterminata» se il ricorrente non avesseadeguatamente descritto le prestazioni rese in esecuzionedell’incarico aggiuntivo, ma non per l’indicazione di un criterionon pertinente per la determinazione del quantum. Spettacomunque al giudice determinare il compenso che l’art. 2099,comma 2, c.c. e la Costituzione garantiscono al lavoratore,dovendosi interpretare in senso conforme al necessario rispettodi tale diritto anche l’art. 432 c.p.c. che conferisce al giudice ilpotere di liquidazione equitativa quando «non sia possibiledeterminare la somma dovuta».5. Il quinto motivo denuncia «violazione dell’art. 429, n.3, c.p.c., per omessa pronunzia del Tribunale sulla richiesta dirivalutazione e interessi sulle somme attribuite dal tribunale aldott. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente si duole che il tribunale non si sia pronunciatosulla domanda di riconoscimento di rivalutazione e interessisulle ulteriori somme riconosciute a suo credito in parzialeaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo.Numero registro generale 20240/2020Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 24671/2026Data pubblicazione 17/08/20265.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste l’ipotizzataomessa pronuncia del tribunale, che, ammettendo i soli importicapitali di € 28.224,43, in privilegio, e di € 6.329,81, inprededuzione, ha implicitamente respinto la domandaaccessoria volta a ottenere rivalutazione e interessi.Anche nella illustrazione del motivo si ribadisce ciò che ègià indicato espressamente nella rubrica, ovverosia che ilricorrente si duole che il tribunale «ha omesso di pronunziarsi».Ma il tribunale si è pronunciato, sia pure in modo implicito,rigettando la domanda. E non è possibile verificare la legittimitàdella decisione (implicitamente assunta) sotto altri profili – qualila conformità alle norme di diritto e l’adempimento dell’obbligodi motivazione – che non sono stati oggetto di censura (v. Cass.nn. 12131/2023; 24953/2020).6. Accolto il quarto motivo di ricorso e disattesi i rimanentimotivi, nei termini sopra precisati, il decreto impugnato deveessere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio almedesimo Tribunale di Milano, per decidere, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il quarto motivo di ricorso – disattesi i rimanentimotivi – cassa il decreto impugnato in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Roma, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.7.2026.Il Presidente
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