CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 22 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 11) e 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in punto di dosimetria della pena inflitta e di danno subito dalle parti civili, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla prova del danno subito dalla parte civile e pag. 4 in punto di congruità della pena; in particolare, la Corte d'appello, nel rimarcare che "non era emerso alcun concreto elemento di meritevolezza atto a giustificare una rivalutazione in positivo della pena (già molto mite)", ha anche implicitamente affermato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse in misura prevalente, dovendosi quindi confermare il giudizio di equivalenza formulato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ie