CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 26636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2026,riqualificava il reato originariamente contestato quale quello previsto dall’art. 474cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui all’art.517-ter cod.pen., e confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Casciolaresponsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen.; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] venivaritenuto responsabile dei reati di cui gli artt. 517-ter e 648 cod. pen. e Bertinodel solo reato di cui all’art. 517-ter cod. pen.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diLorenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 violazione degli artt. 474 e 517-ter cod. pen., per avere la Corte diappello riqualificato la condotta in assenza dei presupposti normativi e inviolazione del principio di offensività e della funzione tipica del marchio: la Cortedi appello aveva escluso l’attitudine confusoria, riconoscendo la naturameramente ornamentale del segno e la totale estraneità del prodotto allafunzione distintiva del marchio; inoltre, la riqualificazione operata dalla Corte diappello risultava affetta da violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt.521cod. proc. pen. e 6 CEDU par. 4, Dir, 2012/13/UE, non essendo stato assicuratoun contraddittorio effettivo sulla nuova imputazione, in quanto si era passatidalla tutela della fede pubblica -fondata sulla capacità decettiva del segno- allatutela del diritto di sfruttamento della proprietà industriale, che presupponel’accertamento di elementi del tutto diversi, quali l’esistenza di una privativa, lasua usurpazione e l’inserimento della condotta in una logica produttivaimprenditoriale; l’art. 517-ter cod. pen. non punisce qualsiasi utilizzo nonautorizzato del segno, ma soltanto condotte che si traducano in un indebitosfruttamento della privativa industriale, requisito che mancava totalmente, vistal’attività svolta da Cacciola, e mancava anche il requisito della usurpazione;2.2 erronea applicazione degli artt. 648 e 517-ter comma 1 cod. pen. perinsussistenza del reato presupposto e conseguente illegittimità della condannaper ricettazione: la Corte di appello aveva accertato un dato fattuale -la naturaartigianale del bene- e nondimeno lo aveva sussunto in una fattispecieincriminatrice che presupponeva, quale elemento costitutivo, un’attività difabbricazione o utilizzazione industriale; in altri termini, la Corte di appello nonaveva accertato in alcun modo l’esistenza di un delitto a monte, ma si eralimitata a derivare la provenienza delittuosa del bene da una qualificazionegiuridica che, alla luce dei fatti accertati, risultava inesistente;2.3 vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione; la motivazionedella Corte di appello sul punto non era soltanto assente, era anchecontraddittoria, perché affermava che il bene era artigianale e lo riconduceva aduna fattispecie che presupponeva una produzione industriale;2.4 vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto: la Corte di appello aveva richiamato due elementi -il valore delbene e il prestigio dell’esercizio- e li aveva elevati ad indici di gravità, senzaspiegare perché e in che modo tali elementi incidessero sulla concreta offensivitàdella condotta;2.5 vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche edalla determinazione della pena: la Corte di appello aveva preso un dato -unprecedente penale- e lo aveva trasformato in prova di una “propensione adelinquere”[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da temponella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, “intema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051-01): nel caso in esame, gli imputati hanno avuto la possibilità didifendersi dall’imputazione, in quanto la condotta materiale descritta nel capo diimputazione è rimasta sempre identica nel suo contenuto fattuale.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che “ai finidell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela delbene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione oalterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerareconfusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenzadel reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente ilpatrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi diprodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi difabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non neè titolare. (In applicazione di questo criterio discretivo la S.C. ha ritenutoimmune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art.474 cod. pen. non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo peròl'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebitosfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modoparassitario, dei connotati essenziali)” (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Rv.269751).La Corte di appello, nel riqualificare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.originariamente contestato in quello di cui all’art. 517-ter cod. pen., ha osservatoche il bene oggetto del giudizio è un pendente che riproduce la forma dellacorona a cinque punte che costituisce il logo della Rolex e che, quindi, posto cheRolex è una marca soltanto di orologi, non è un prodotto falsamente presentatocome proveniente dalla suddetta casa, ma utilizza la corona come elementodecorativo.Una volta effettuata tale premessa, e quindi escluso che il fatto rientrinell’ipotesi prevista dall’art. 474 cod. pen., il ragionamento della Corte di appelloè però errato quando ritiene che il fatto rientri nell’art. 517-ter cod. pen., cheprevede che “salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendoconoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adoperaindustrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietàindustriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa,con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”; nel caso inesame, come riconosciuto dalla stessa Corte, manca il requisito della“industrialità” della condotta, posto che si dà atto della creazione artigianale delbene.Pertanto, era corretta l’originaria contestazione, posto che l’art. 474 cod.pen. punisce, appunto, chiunque detiene per la vendita “prodotti industriali conmarchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”; nel casoin esame, vi è stata una la riproduzione integrale del marchio “Rolex”(circostanza non contestata); né si può ritenere, come sostenuto in ricorso, chela materiale contraffazione, per essere punibile, sia tale da ingenerare confusionenei consumatori (cd. “falso grossolano”): infatti, in tema di commercio di prodotticon segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e,dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudineingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altrecircostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore; si deveribadire che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per lavendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo laconfigurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod.pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare delmarchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione nonoccorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reatoimpossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le -condizioni di venditasiano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno."(Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01);pertanto, l’eccezione relativa alla grossolanità della contraffazione sonomanifestamente infondati.1.3 Relativamente alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, non viè alcun confronto con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine7 e 8 della sentenza impugnata, nella quale si sottolinea la qualifica di operatoredel settore orafo-gioielliero di [OSCURATO:PERSONA],1.4 L’eccezione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. èmanifestamente infondata, posto che pretende di attribuire una diversavalutazione agli elementi evidenziati dalla Corte a pag. 8 della sentenzaimpugnata.1.5 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche aCasciola, la motivazione della Corte di appello, contenuta alle pagine 8 e 9 dellasentenza impugnata, è esente da manifesta illogicità e, pertanto, è insindacabilein cassazione, avendo la Corte di appello evidenziato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] perfatti del tutto analoghi (commercializzazione di beni contraffatti riconducibili almarchio Rolex all’interno della medesima gioielleria).2. Il ricorso proposto deve pertanto essere rigettato, con la conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRiqualificato il fatto di cui al capo 1) nel reato previsto dall'art. 474 cod. pen.,rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI