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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31198/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOa o avviso a e arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Livorno ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per un reato di furto aggravato; - che il motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole che il Tribunale non abbia ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante e non abbia rigettato l'istanza di applicazione di pena, è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2- bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOa o avviso a e arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Livorno ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per un reato di furto aggravato; - che il motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole che il Tribunale non abbia ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante e non abbia rigettato l'istanza di applicazione di pena, è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2- bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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