CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimentoindicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenzadi una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Letta la memoria difensiva con la qualeil ricorrente ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente escluso, con motivazione compiuta elogicamente coerente, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso idoneoad accomunare tutti i reati indicati nell’istanza del ricorrente. In particolare, ilgiudice dell’esecuzione ha rilevato, quanto ai fatti oggetto delle sentenze nn. 1, 2e 3, che la richiesta di unificazione era già stata respinta con provvedimento delTribunale di Monza del 10/07/2025, non impugnato; quanto ai fatti di cui allasentenza sub 4, ha evidenziato che essi erano stati commessi a distanzatemporale tale — superiore a due anni — dai precedenti da non consentire ilriconoscimento della continuazione. A tale riguardo, va rammentato che il criteriotemporale costituisce uno degli indici di valutazione dell’esistenza di unavolizione unitaria e che, in presenza di un apprezzabile intervallo cronologico tra ifatti, non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione. Il G.E. ha,inoltre, dato conto del provvedimento reso in sede esecutiva il 03/10/2022,valorizzandolo nei limiti rilevanti ai fini della decisione e confermando, all’esito diuna valutazione complessiva, l’insussistenza dei presupposti per l’ulteriorericonoscimento della continuazione.Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano,sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede dilegittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e paleseillogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]