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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta circostanza aggravante, denunciando vizi di motivazione quanto alla configurazione della stessa circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; vanno confermate le statuizioni civili.

Secondo la contestazione, l'imputato avrebbe carpito al truffato, in più occasioni, una somma pari a circa diecimila euro; in relazione ad essa, la Corte di appello ha ritenuto di configurare la contestata circostanza aggravante.

Il Tribunale ha espressamente affermato di aver accertato dazioni pari a poco meno di cinquemila euro (euro 2.000, 1.248 e 1.200), come emergente dalla querela, aggiungendo che le indagini avrebbero evidenziato la percezione di somme maggiori, non specificamente quantificandole; non a caso, nel disporre la liquidazione del danno risarcibile in separata sede, ha condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale quantificata nella misura di euro

5.000. Tuttavia, la Corte di appello ha evidenziato che la p.o., oltre alla somma di euro 3.200 in contanti e ad un assegno di importo pari ad euro 3240, aveva emesso in favore dell'imputato anche altro assegno di importo pari ad euro 3.500,28, così corrispondendogli, nel complesso, "quasi 10.000 euro" (ff. 4s. della sentenza impugnata).

Avendo riguardo a tale somma, il motivo risulta meramente, ma non manifestamente, infondato.

Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; in applicazione del principio, ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante de qua, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato, con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ovvero con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000 (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446 - 01).

Se pure dovesse ritenersi che l'entità oggettiva del danno cagionato alla p.o. fosse pari a circa euro diecimila, e conseguentemente tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, alla luce di quanto premesso, in presenza di orientamenti giurisprudenziali sul predetto punto della decisione non immediatamente riferibili - per ammontare della somma sottratta - alla fattispecie in esame, il motivo risulta meramente, e non manifestamente, infondato.

Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la decisione impugnata ma prima della presente decisione (ovvero dal 03/10/2021, tenuto conto di 66 giorni di sospensione, dal 20/07/ al 24/09/2015), con conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso il 22/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta circostanza aggravante, denunciando vizi di motivazione quanto alla configurazione della stessa circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; vanno confermate le statuizioni civili. Secondo la contestazione, l'imputato avrebbe carpito al truffato, in più occasioni, una somma pari a circa diecimila euro; in relazione ad essa, la Corte di appello ha ritenuto di configurare la contestata circostanza aggravante. Il Tribunale ha espressamente affermato di aver accertato dazioni pari a poco meno di cinquemila euro (euro 2.000, 1.248 e 1.200), come emergente dalla querela, aggiungendo che le indagini avrebbero evidenziato la percezione di somme maggiori, non specificamente quantificandole; non a caso, nel disporre la liquidazione del danno risarcibile in separata sede, ha condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale quantificata nella misura di euro 5.000. Tuttavia, la Corte di appello ha evidenziato che la p.o., oltre alla somma di euro 3.200 in contanti e ad un assegno di importo pari ad euro 3240, aveva emesso in favore dell'imputato anche altro assegno di importo pari ad euro 3.500,28, così corrispondendogli, nel complesso, "quasi 10.000 euro" (ff. 4s. della sentenza impugnata). Avendo riguardo a tale somma, il motivo risulta meramente, ma non manifestamente, infondato. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; in applicazione del principio, ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante de qua, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato, con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ovvero con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000 (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446 - 01). Se pure dovesse ritenersi che l'entità oggettiva del danno cagionato alla p.o. fosse pari a circa euro diecimila, e conseguentemente tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, alla luce di quanto premesso, in presenza di orientamenti giurisprudenziali sul predetto punto della decisione non immediatamente riferibili - per ammontare della somma sottratta - alla fattispecie in esame, il motivo risulta meramente, e non manifestamente, infondato. Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la decisione impugnata ma prima della presente decisione (ovvero dal 03/10/2021, tenuto conto di 66 giorni di sospensione, dal 20/07/ al 24/09/2015), con conferma delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 22/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] DEPOS
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