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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 1980

Cassazione n. 41717/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1994 avverso la sentenza del 01/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BELVEDERE MARITTIMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti atti d'appello, presentati rispettivamente il 14 maggio 2019 e il 17 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 1 marzo 2019, dep. il 14 marzo 2019, che, ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di lesione commessi rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA]Amato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da entrambi gli imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati a pena pecuniaria.

Il Tribunale di Paola, con ordinanza del 21 novembre 2022, stante la non appellabilità della sentenza del Giudice di pace che commini la sola pena pecuniaria, ha dichiarato inammissibili gli appelli é li ha convertiti in ricorsi per cassazione.

2. In entrambi i ricorsi si sottolinea, preliminarmente, la tempestività dell'appello in quanto la sentenza, pur redatta nei termini di legge, non sarebbe stata depositata, come indicato in calce alla stessa, il 14 marzo 2019 poiché, per un problema del portale telematico, risoltosi solo non prima del 14 aprile 2019, si era verificato un ritardo nel caricamento del provvedimento, che aveva comportato l'impossibilità per gli avvocati di prenderne visione ed estrarre copia.

3. Gli imputati, con i primi motivi di ricorso, censurano la sentenza del Giudice di pace che avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e fornito una motivazione meramente apparente senza valutare la versione contrastante e alternativa fornita dagli imputati.

4. Con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA]Amato lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione là dove non sono state concesse le attenuanti generiche ed è stata applicata una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, originariamente proposti come appelli e qualificati come impugnazione di legittimità, sono inammissibili.

2. L'art.37 del d.lgs.28/8/200 n.274 consente all'imputato di proporre appello solo contro le sentenze del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria ovvero che pur applicando solo la pena pecuniaria contengano anche statuizioni, oggetto di impugnazione, relative al risarcimento, anche generico, dei danni; altrimenti all'imputato è consentito solo il ricorso per cassazione.

Nella fattispecie, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. infliggendo, a [OSCURATO:PERSONA], la multa di C 350,00 e a [OSCURATO:PERSONA]Amato la multa di C 516,00, senza emettere alcuna statuizione civile.

Ai sensi dell'art.568, comma 5, cod.proc.pen. correttamente, quindi, il Tribunale di Paola, adito con l'appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, sul presupposto della conversione nell'unica impugnazione consentita.

3. Devesi rilevare che i ricorrenti stessi convengono sulla tardività della proposizione dell'appello, tanto da indicare una circostanza (quella di un non meglio chiarito «problema di adeguamento della cancelleria del Giudice di pace») che dovrebbe valere, sussistendo una scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione della sentenza, o a spostare il giorno di decorrenza del termine per impugnare o quantomeno a giustificare la tardività del gravame.

Tale deduzione è inammissibile.

Ed invero, dall'esame del fascicolo, consentito in questa sede di legittimità attesa la natura del vizio dedotto, emerge solo quanto segue: la sentenza è stata resa, alla presenza delle parti, il 1 marzo 2019; la motivazione, come risulta dall'attestazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza, è stata depositata il 14 marzo 2019, ossia nel termine di quindici giorni di cui all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 274/2000.

Il termine per impugnare è, dunque, quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine, come nella specie, sia stato rispettato,(cfr. Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 4, n.

A2L-- 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608).

Orbene, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello il 17 maggio 2019, mentre [OSCURATO:PERSONA]Amato il 14 maggio 2019 e gli stessi non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, la verificazione delle dedotte circostanze ostative al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione. (ex multis e, da ultimo, Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059).

Gli appelli, risultano, dunque, all'evidenza, intempestivi.

4. I motivi proposti, in ogni caso, in applicazione delle regole tipiche del giudizio di legittimità, anche qualora si volesse accedere alla tesi della sussistenza di una causa di forza maggiore e ritenere i ricorsi tempestivamente presentati, sono da considerarsi inammissibili.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce la carenza assoluta di motivazione poiché il Giudice di pace si sarebbe limitato a riportare gli esiti dell'istruttoria dibattimentale senza formulare alcuna autonoma valutazione e lamenta che l'affermazione della penale responsabilità si sarebbe fondata sulla ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, senza vagliarne la credibilità e senza considerare la versione contrastante fornita dall'imputato e la discrasia tra il referto medico di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese dallo stesso in dibattimento.

Tali censure sono inammissibili in quanto generiche, prive di autosufficienza e volte a sollecitare un'inammissibile rivalutazione nel merito preclusa al Giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di pace, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, sia pure con motivazione alquanto stringata, ma comunque sufficiente, ha legittimamente posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, valutandole globalmente, la deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del procedimento) e le risultanze dei certificati medici.

A fronte di tale valutazione globale il ricorrente non spiega le ragioni per cui la ricostruzione offerta dalle persone offese sarebbe inverosimile e pur lamentando la mancata valutazione della propria deposizione non ha riportato la stessa, né e altre risultanze istruttorie di cui si denuncia il travisamento o l'omessa valutazione, trascrivendole o allegandole sì da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv 280419; Sez. 2, n. 35164 dell'8/5/2019, Talamanca, Rv. 2764325; Sez. 2, n. 20677 dell'11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071).

4.2. Sostanzialmente analoghe considerazioni valgono per i primi motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato che reitera censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena applicata, è inammissibile posto che, anche in questo caso, viene sollecitata una non consentita rivalutazione nel merito.

5. Alla luce della ritenuta inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] r estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1994 avverso la sentenza del 01/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BELVEDERE MARITTIMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti d'appello, presentati rispettivamente il 14 maggio 2019 e il 17 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 1 marzo 2019, dep. il 14 marzo 2019, che, ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di lesione commessi rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA]Amato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da entrambi gli imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati a pena pecuniaria. Il Tribunale di Paola, con ordinanza del 21 novembre 2022, stante la non appellabilità della sentenza del Giudice di pace che commini la sola pena pecuniaria, ha dichiarato inammissibili gli appelli é li ha convertiti in ricorsi per cassazione. 2. In entrambi i ricorsi si sottolinea, preliminarmente, la tempestività dell'appello in quanto la sentenza, pur redatta nei termini di legge, non sarebbe stata depositata, come indicato in calce alla stessa, il 14 marzo 2019 poiché, per un problema del portale telematico, risoltosi solo non prima del 14 aprile 2019, si era verificato un ritardo nel caricamento del provvedimento, che aveva comportato l'impossibilità per gli avvocati di prenderne visione ed estrarre copia. 3. Gli imputati, con i primi motivi di ricorso, censurano la sentenza del Giudice di pace che avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e fornito una motivazione meramente apparente senza valutare la versione contrastante e alternativa fornita dagli imputati. 4. Con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA]Amato lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione là dove non sono state concesse le attenuanti generiche ed è stata applicata una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, originariamente proposti come appelli e qualificati come impugnazione di legittimità, sono inammissibili. 2. L'art.37 del d.lgs.28/8/200 n.274 consente all'imputato di proporre appello solo contro le sentenze del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria ovvero che pur applicando solo la pena pecuniaria contengano anche statuizioni, oggetto di impugnazione, relative al risarcimento, anche generico, dei danni; altrimenti all'imputato è consentito solo il ricorso per cassazione. Nella fattispecie, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. infliggendo, a [OSCURATO:PERSONA], la multa di C 350,00 e a [OSCURATO:PERSONA]Amato la multa di C 516,00, senza emettere alcuna statuizione civile. Ai sensi dell'art.568, comma 5, cod.proc.pen. correttamente, quindi, il Tribunale di Paola, adito con l'appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, sul presupposto della conversione nell'unica impugnazione consentita. 3. Devesi rilevare che i ricorrenti stessi convengono sulla tardività della proposizione dell'appello, tanto da indicare una circostanza (quella di un non meglio chiarito «problema di adeguamento della cancelleria del Giudice di pace») che dovrebbe valere, sussistendo una scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione della sentenza, o a spostare il giorno di decorrenza del termine per impugnare o quantomeno a giustificare la tardività del gravame. Tale deduzione è inammissibile. Ed invero, dall'esame del fascicolo, consentito in questa sede di legittimità attesa la natura del vizio dedotto, emerge solo quanto segue: la sentenza è stata resa, alla presenza delle parti, il 1 marzo 2019; la motivazione, come risulta dall'attestazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza, è stata depositata il 14 marzo 2019, ossia nel termine di quindici giorni di cui all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 274/2000. Il termine per impugnare è, dunque, quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine, come nella specie, sia stato rispettato,(cfr. Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 4, n. A2L-- 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608). Orbene, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello il 17 maggio 2019, mentre [OSCURATO:PERSONA]Amato il 14 maggio 2019 e gli stessi non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, la verificazione delle dedotte circostanze ostative al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione. (ex multis e, da ultimo, Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059). Gli appelli, risultano, dunque, all'evidenza, intempestivi. 4. I motivi proposti, in ogni caso, in applicazione delle regole tipiche del giudizio di legittimità, anche qualora si volesse accedere alla tesi della sussistenza di una causa di forza maggiore e ritenere i ricorsi tempestivamente presentati, sono da considerarsi inammissibili. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce la carenza assoluta di motivazione poiché il Giudice di pace si sarebbe limitato a riportare gli esiti dell'istruttoria dibattimentale senza formulare alcuna autonoma valutazione e lamenta che l'affermazione della penale responsabilità si sarebbe fondata sulla ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, senza vagliarne la credibilità e senza considerare la versione contrastante fornita dall'imputato e la discrasia tra il referto medico di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese dallo stesso in dibattimento. Tali censure sono inammissibili in quanto generiche, prive di autosufficienza e volte a sollecitare un'inammissibile rivalutazione nel merito preclusa al Giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di pace, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, sia pure con motivazione alquanto stringata, ma comunque sufficiente, ha legittimamente posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, valutandole globalmente, la deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del procedimento) e le risultanze dei certificati medici. A fronte di tale valutazione globale il ricorrente non spiega le ragioni per cui la ricostruzione offerta dalle persone offese sarebbe inverosimile e pur lamentando la mancata valutazione della propria deposizione non ha riportato la stessa, né e altre risultanze istruttorie di cui si denuncia il travisamento o l'omessa valutazione, trascrivendole o allegandole sì da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv 280419; Sez. 2, n. 35164 dell'8/5/2019, Talamanca, Rv. 2764325; Sez. 2, n. 20677 dell'11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071). 4.2. Sostanzialmente analoghe considerazioni valgono per i primi motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato che reitera censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena applicata, è inammissibile posto che, anche in questo caso, viene sollecitata una non consentita rivalutazione nel merito. 5. Alla luce della ritenuta inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] r estensore Il
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