CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 23/2/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste respingeva la richiesta del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA]' con la sentenza della stessa Corte del 23/2/2015, irrevocabile il 27/2/2018. La revoca del beneficio era stata chiesta in ragione di una diversa sentenza, irrevocabile il 14/10/2016, che aveva condannato Udriste alla pena di anni due di reclusione per delitti commessi il 25/8/2014. Secondo la Corte, dovendo trovare applicazione la previsione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. la causa di revoca non era sopravvenuta nel quinquennio successivo al 27/2/2018, ma era anteriore a tale data. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo violazione di legge. La Corte territoriale aveva enunciato un corretto principio di diritto, ma non aveva tenuto conto che, con la sentenza del 23/2/20915, il beneficio della sospensione condizionale della pena era stata concessa contra legem, avendo l'imputato già riportato due condanne definitive per delitto (circostanza non conosciuta dalla Corte territoriale alla data di pronuncia della sentenza). Pertanto, il beneficio doveva essere revocato ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 23/2/2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il Procuratore generale ricorrente evoca l'applicazione della revoca di diritto prevista dall'art. 168, comma 3, cod. pen.: ma tale norma, introdotta dalla legge n. 128 del 2001, prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto "quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative". La norma richiamata dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., contempla esclusivamente il caso della concessione ripetuta del beneficio della sospensione condizionale della pena con il superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 2 cod. pen. Nel caso in esame, invece, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso, con la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 23/2/2015, per la prima volta (atteso che il beneficio concesso con una precedente sentenza del 16/5/2012 era stato revocato). D'altro canto, come osserva l'ordinanza impugnata, non ricorre neppure l'ipotesi contemplata dall'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.: si deve ribadire il principio per cui la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333 - 01). Nel caso di specie, invece, la sentenza di condanna alla pena complessiva di anni due di reclusione è divenuta irrevocabile prima di quella di condanna a pena condizionalmente sospesa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così decis