CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 1971
Cassazione n. 46106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 20 gennaio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. per essersi impossessato di gas metano mediante collegamento abusivo alla rete e manomissione del contatore che riforniva il panificio di sua proprietà; «fatto commesso in Nara in data antecedente e prossima al 28 luglio 2020». 2. Contro la sentenza, Troisi ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo: - col primo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice di appello reiterato le argomentazioni svolte dal primo giudice ritenendo irrilevante la circostanza che Troisi avesse ereditato l'attività imprenditoriale dal padre e potesse dunque non essere consapevole del collegamento abusivo; - col secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento ed altro reato, oggetto di condanna definitiva del Tribunale di Agrigento relativa a furto di energia elettrica commesso in Naro il 30 gennaio 2019. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Per giurisprudenza costante, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. E sono inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni ìn fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). 5. Così delineato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell'imputato. La Corte di Appello, infatti, ha fondato tale affermazione di penale responsabilità sull'accertata cessazione dell'erogazione del gas per morosità del padre di Troisi e sulla constatazione che i consumi ripresero, senza il pagamento degli arretrati e senza la stipula di un nuovo contratto, sicché l'odierno imputato, dopo la morte del padre, continuò a fruire dell'indebita erogazione del gas per lungo tempo, e con consumi cospicui, senza mai pagare alcuna bolletta. Si tratta di motivazioni coerenti, scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose il riallaccio abusivo di utenza distaccata» (Sez. 4, n. 35825 del 27/06/2013, Napoli, Rv. 256834; Sez. 5, n. 45325 del 17/10/2005, D'Agostino, Rv. 232736). 6. Col secondo motivo, il ricorrente censura il mancato riconoscimento della contínuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e un furto dí energia elettrica accertato il 30 gennaio 2019 per il quale Troisí è stato condannato dal Tribunale di Agrigento con sentenza irrevocabile. Il ricorrente osserva che il furto del gas è contestato fino al 28 luglio 2020 e il furto dell'energia elettrica fu accertato nel gennaio 2019 sicché si tratta di reati commessi in un medesimo arco di tempo, tra loro omogenei, «evidentemente riconducibili ad una iniziale ideazione criminosa». Non spiega, però, da cosa questa unitaria ideazione dovrebbe essere desunta e non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale secondo la quale: il furto di energia elettrica fu accertato il 30 gennaio 2019 (avvenne dunque nel 2018), il furto di gas per cui si procede è stato commesso nel 2020, e non v'è alcun elemento di fatto «idoneo a rappresentare in concreto una identità ideologica della programmazione criminosa da parte del Troisi». Il ricorrente, peraltro, non ha fornito argomenti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso, non ha documentato, ad esempio, che il furto di energia elettrica oggetto della sentenza definitiva e il furto di gas oggetto del presente giudizio siano stati commessi nell'esercizio della medesima attività imprenditoriale. Non ha individuato dunque alcun elemento, diverso dal mero dato temporale, dal quale possa desumersi che le due violazioni furono preordinate e possano considerarsi espressione di un disegno criminoso unitario (sul punto: Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, D'Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A