CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 03304/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34643/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso, articolato in unico motivo comprensivo di diverse doglianze, deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato e all'aspetto circostanziale; Rilevato che la doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondata in quanto in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422); Considerato che le doglianze relative alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente sono aspecifiche e reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato che la richiesta di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. - oltre ad essere generica in quanto non si confronta con quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale - è manifestamente infondata; a questo riguardo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (cfr. tra le altre, Sez. 3, 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01); la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr. tra le altre, Sez. 5, 3967 del 29/01/2016, Petrache, Rv. 265888 - 01); Considerato che le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sono aspecifiche come le deduzioni in punto di responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigl