CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale cli Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame i ricorrenti hanno solo apparentemente posto a sostegno dei rispettivi ricorsi il tema inerente all'erronea qualificazbne giuridica del fatto, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/510, atteso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'inesatta configurazione del atto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi in cui venga prospettato un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto del capo ci imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, sostanziandosi, come nella specie, in una chiesta rivalutazione degli elementi valorizzati in sentenza per escludere l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Jella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i