CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], n. 2167, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di libero professionista nelsettore dei servizi di progettazione di ingegneria integrata, impugnava,dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, l’avviso diaccertamento n. THF01F203003/2013, con il quale l’Agenzia delle entrateaveva contestato l’indebita deduzione, ai fini Irpef 2008, dei costi portatidalle ricevute fiscali emesse da [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi perprestazioni occasionali di assistenza commerciale, per l’importo di euroNumero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026422.423,00, ritenendoli indeducibili per carenza del requisito dell’inerenzadi cui all’art. 109 t.u.i.r., con conseguente determinazione di unamaggiore imposta a titolo di Irpef e relative addizionali di euro189.246,00, oltre interessi e sanzioni.In particolare, secondo l’Ufficio: a) dal controllo delle ricevute eraemersa la generica descrizione delle prestazioni, l’assenza di qualsiasiriferimento a contratti e/o documentazione giustificativa, nonché lamancata sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutte le ricevute stesse;b) tali elementi non consentivano di riscontrare il rispetto dei requisiti dicertezza ed effettività, nonché la natura delle prestazioni ricevute dalcontribuente; c) inoltre, i compensi complessivamente percepiti e lacontinuità delle prestazioni non erano compatibili con la naturaoccasionale di queste ultime; d) la Notti non risultava aver presentatoalcuna dichiarazione dei redditi e non svolgeva alcuna attività collegata aquella del contribuente.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, per quantointeressa in questa sede, che: i) il rapporto negoziale con la Notti eraregolato dal contratto del 29/12/2006, con cui quest’ultima era stataincaricata della ricerca commerciale di progetti di centrali di cogenerazionee reti di teleriscaldamento di città del Nord Italia e dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA];ii) la Notti, che si avvaleva anche della collaborazione del marito AngeloCerniglia (dirigente di massimo livello della [OSCURATO:SOCIETA].), era dotata delleconoscenze tecnico-commerciali per reperire clienti pubblici e privatiinteressati alla realizzazione delle centrali; iii) le ricevute fiscalicontenevano una chiara indicazione delle prestazioni rese ecorrispondevano perfettamente alle fatture emesse dal contribuente neiconfronti dei clienti acquisiti tramite l’intermediazione della Notti; iv) tuttele ricevute erano state emesse sulla base di pagamenti tracciabili.La CTP, escludendo l’inerenza all’attività del contribuente dei costidedotti, rigettava il ricorso.Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., pernon aver la CTR considerato il giudicato formatosi, in ordine all’effettivitàdelle prestazioni erogate da [OSCURATO:PERSONA] e a questa pagate dal contribuenteper l’anno d’imposta 2008, in ragione della sentenza della CTP di Milano n.6666/16/2015, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla Nottiavverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto proprio il compensoda lei incassato per le prestazioni in contestazione.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTRconsiderato che l’Agenzia delle entrate di Milano aveva emesso a caricodella Notti un avviso di accertamento, per lo stesso anno d’imposta 2008,relativamente alle prestazioni da questa rese a favore del contribuente,accertandone l'esistenza e la natura di intermediazione, per lo stessoimporto dedotto dal ricorrente, e che la sussistenza delle prestazioni erastata confermata dalla CTP di Milano nonché da una dichiarazione scrittadella stessa Notti.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR considerato, ai finidella decisione, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entratedi Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per lo stesso anno d’imposta 2008,Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026relativamente alle prestazioni da questa rese a favore del contribuente,nonché la dichiarazione confermativa di tali prestazioni resa dalla stessaNotti e la sentenza emessa dalla CTP di Milano in relazione al predettoavviso di accertamento.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione apparente,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTReffettuato un mero richiamo “all’analisi operata dalla sentenzaimpugnata”, senza esaminare gli elementi probatori offerti dalcontribuente e l’idoneità di questi a confutare l’asserita “non inerenza” deicosti dedotti.5. Occorre partire, per priorità logico-giuridica, dall’esame del quartomotivo, che si palesa infondato.5.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053).5.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparente nonsussiste, in quanto la CTR, anziché limitarsi a richiamare la statuizione diprimo grado, ha chiaramente indicato le ragioni poste a fondamento delrigetto del gravame, avendo sostenuto, dopo aver richiamato l’art. 109,comma 1, t.u.i.r. e le caratteristiche che i costi portati in deduzionedevono possedere per poter soddisfare il requisito di “inerenza” di cui allapredetta norma, che: «a) Il contratto prodotto agli atti non ha data certa equindi non è in grado di fornire elementi utili alle ragioni del contribuentein ordine all'inizio del rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] [Notti] Paola; b)Non vi è alcuna documentazione allegata al contratto utile nell'ottica sopraevidenziata; c) Le fatture sono generiche in ordine alla determinazionedell'oggetto, non sono sottoscritte dall'emittente, non sono palesati inalcun modo i criteri in base ai quali ne sarebbero stati determinati gliimporti, risultano emesse da soggetto che non risultava avere competenzeconcretamente utili all’attività del contribuente».Risulta, pertanto, chiaro il percorso logico-giuridico seguito daigiudici d’appello nell’addivenire all’impugnata statuizione.Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/20266. Per quanto attiene agli ulteriori motivi, il primo è inammissibile e,comunque, infondato.6.1 L’inammissibilità consegue al difetto di specificità, in quantonell’articolazione del motivo il testo della sentenza della CTP di Milano èstato riprodotto solo parzialmente (essendo presenti svariati omissisrappresentati dai puntini tratteggiati), in violazione di quanto affermato daquesta Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, il principio dellarilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere diautosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deducal'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso,riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo astralci della motivazione (Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass. 23/06/2017,n. 15737; Cass. 11/02/2015, n. 2617).6.2 L’infondatezza discende sia dal rilievo per cui la sentenza dellaCTP di Milano è stata resa tra parti parzialmente diverse rispetto a quelledel presente giudizio, sia dal fatto che, come ammesso dallo stessoricorrente, la predetta statuizione non è passata in giudicato, essendostata impugnata dalla Notti.6.3 In ogni caso, la decisione assunta dalla CTP di Milano nonassume rilievo “decisivo” nel presente giudizio, in quanto vertentesull’accertamento della natura “occasionale” o imprenditoriale delleprestazioni rese dalla Notti, mentre, nel caso in esame, si controverteanche in ordine alla sussistenza del requisito di “inerenza”, ai sensidell’art. 109 t.u.i.r., dei costi sostenuti dal contribuente, in relazioneall’attività da quest’ultimo svolta.7. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile e, comunque,infondato.7.1 In primo luogo, l’inammissibilità discende dal fatto che il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensiNumero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. nella formulazione rationetemporis vigente (applicabile anche all’impugnazione delle sentenze dellaCTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito sianofondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. “doppia conforme”),incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, ledue decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947;Cass. 22/12/2016, n. 26774).Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ledue decisioni di merito sono fondate, nel loro nucleo essenziale, sulmedesimo accertamento in fatto, avendo entrambe rilevato che: a) ilcontratto del 29/12/2006 era privo di data certa e carente sul piano delcontenuto, tanto da non offrire elementi utili ai fini della ricostruzione delrapporto negoziale intercorso tra le parti contraenti; b) le ricevute emessedalla Notti erano estremamente generiche, risultavano non sottoscritte enon indicavano i criteri di determinazione dei compensi.D’altra parte, la non perfetta coincidenza della motivazione delle duesentenze di merito non esclude, come già precisato da questa Corte,l'ipotesi di cd. «doppia conforme», atteso che quest’ultima ricorre non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. 09/03/2022, n. 7724).7.2 L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inNumero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto il ricorrente non indica il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicorilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentra la propria censura sull’omessa valutazione epercezione di elementi istruttori, ossia dell’accertamento dell’Ufficio neiNumero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026confronti della Notti, della dichiarazione da questa resa e del contenutodella sentenza della CTP di Milano, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art.360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass.06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione dideduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omessoesame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024,n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005), come, peraltro, verificatosi nelcaso di specie, con ciò configurandosi anche l’infondatezza del motivo,posto che la CTR ha espressamente esaminato le circostanze addotte dalricorrente, avendo statuito che: a) «Per quanto attiene poi alla circostanzache l'AE di Milano abbia ritenuto di non procedere all'emissione di avvisodi accertamento per evasione IVA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [Notti] Paola inquanto il reddito dichiarato dalla stessa sarebbe derivato da prestazionioccasionali è circostanza assolutamente irrilevante rispetto all'oggetto delpresente giudizio che attiene elusivamente alla verifica se vi siano o menoelementi per poter ritenere che i costi sostenuti dal contribuente potesseroo meno essere portati in detrazione (conclusione che, ovviamente, nondipende dalla natura occasionale o meno dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] [Notti]Paola)»; b) «non si ravvede nessun comportamento dell'AE in contrastocon i canoni della buona fede atteso che l'avviso di accertamento non hafatto alcun riferimento alle dichiarazioni, solo successivamente rese, diNotti Paola, il cui contenuto, peraltro di valenza assolutamente marginalenell'ambito del procedimento a carico dell'odierno contribuente, poteva, inipotesi, anche risultare favorevole alle ragioni del contribuente (e questi,in linea teorica, ben avrebbe potuto, se lo riteneva utile per la propriadifesa, richiederne lui stesso la tempestiva audizione nel corso delprocedimento con adesione)».8. Il terzo motivo è inammissibile.Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/20268.1 Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza30/09/2020, n. 20867), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (conf. Cass. 09/06/2021, n.16016).8.2 Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità delle spiegatecensure sono del tutto assenti, in quanto la CTR ha posto a fondamentodella decisione gli elementi istruttori forniti dalle parti, esaminati e valutaticongiuntamente, richiamando espressamente, come già rilevato inrelazione al secondo motivo, sia l’accertamento dell’Agenzia delle entratedi Milano, ritenuto “assolutamente irrilevante”, che la dichiarazione resadalla Notti, giudicata “di valenza assolutamente marginale”.Per quanto attiene, invece, alla già menzionata sentenza della CTP diMilano, trattasi di documento non “decisivo”, per le ragioni già esposte alprecedente paragrafo 6.3.8.3 In effetti, le doglianze di parte ricorrente si risolvono in unarichiesta di riesame, nel merito, delle valutazioni istruttorie operate daigiudici di appello, sebbene con il ricorso per cassazione la parte non possarimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede dilegittimità (Cass. 07/12/2017, n. 29404; Cass. 28/02/2019, n. 5811;Numero registro generale 5871/2018Numero sezionale 5340/2026Numero di raccolta generale 23045/2026Data pubblicazione 10/07/2026Cass. 04/12/2020, n. 27899; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).In generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).Come già rilevato, in tema di scrutinio del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede dilegittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382), vizio che, nella specie, deveescludersi.9. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]